Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

vendita beni mobili

  • MARCO PAUTASSI

    SAVIGLIANO (CN)
    03/05/2017 13:20

    vendita beni mobili

    Per la vendita dei beni mobili in lotti, in una procedura fallimentare, è altresì prevista la possibilità dell'offerta ridotta fino ad un quarto del prezzo base d'asta ai sensi dell'art. 572 c.p.c.?
    Cordiali saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      04/05/2017 17:48

      RE: vendita beni mobili

      No. La vendita fallimentare segue sue regole, sotto certi profili più elastiche e sotto altri più rigide, di quelle dell'esecuzione, con possibilità di applicare anche le seconde alle prime in parità di condizioni; l'art. 572 cpc è dettato per la vendita senza incanto immobiliare che nulla ha a che fare con la vendita mobiliare eseguita dal curatore.
      Zucchetti SG srl
      • MARCO PAUTASSI

        SAVIGLIANO (CN)
        05/05/2017 09:36

        RE: RE: vendita beni mobili

        L'offerta d'acquisto ridotta di un quarto rispetto alla base d'asta per beni mobili dev'essere, pertanto, rifiutata dal curatore?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          06/05/2017 15:48

          RE: RE: RE: vendita beni mobili

          In linea di massima si in quanto non raggiunge la quota minima stabilita, ma dipende anche da come è stata organizzata la vendita e cosa è stato detto nel bando di gara.
          Zucchetti SG srl
    • Elisabetta Bolzan

      Feltre (BL)
      14/02/2019 16:17

      RE: vendita beni mobili

      Riprendo la discussione.
      In presenza di particolari ragioni di urgenza, nel bando di gara di una vendita senza incanto relativa a beni mobili suddivisi in lotti, può essere prevista la possibilità di presentare offerte minime con riduzione del 20% rispetto al prezzo base (pari a quello indicato in perizia di stima), laddove tale previsione sia stata inserita e motivata nel programma di liquidazione? In presenza di più offerenti si potrebbe poi aprire la gara al rialzo?
      Vi ringrazio.
      Cordiali saluti.
      • Zucchetti SG

        18/02/2019 08:51

        RE: RE: vendita beni mobili

        La domanda formulata richiede lo svolgimento di alcune premesse di carattere normativo.
        Il presupposto di partenza è quello per cui il caso ipotizzato nella domanda sia quello in cui il programma di liquidazione abbia previsto che alla vendita dei beni mobili che costituiscono l'attivo fallimentare debba procedersi ai sensi dell'art. 107, comma secondo, legge fallimentare, e dunque secondo le norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili.
        Se così è, va in primo luogo detto che l'istituto dell'offerta minima è stato introdotto in seno al codice di procedura civile dal d.l. d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con l. 6 agosto 2015, n. 132, il quale ha previsto in sede esecutiva la possibilità di presentare offerte di acquisto per un importo pari al prezzo base, ridotto di ¼.
        A nostro avviso, se si esamina la relativa disciplina (pensata con esclusivo riferimento ai beni immobili, come si evince dagli artt. 569, 571, 572 e 573), si deve giungere alla conclusione per cui essa non può essere applicata (nè attraverso una interpretazione estensiva, nè mediante il ricorso all'analogia) alla vendita dei beni mobili, per cui non dovrebbe essere possibile procedere alla vendita dei beni mobili per un importo inferiore a quello previsto quale prezzo base.
        Detto questo, due considerazioni sono però necessarie.
        La prima, di carattere strettamente normativo, riposa nella previsione dell'art. 107, a mente del quale la vendita dei beni immobili (ma la disposizione può pacificamente applicarsi anche alla vendita di beni mobili) non avviene al valore di stima bensì "sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni il modesto valore, da parte di operatori esperti". Questo vuol dire che il valore di mercato non è un paradigma imprescindibile della vendita fallimentare (così come non lo è nella vendita esecutiva) ma semplicemente un parametro di riferimento sulla cui scorta individuare il prezzo base.
        La seconda, di natura sistematica, muove dal presupposto per cui il programma di liquidazione, comunque articolato, è ancillare rispetto alla primaria esigenza di collocare i beni sul mercato nel più breve tempo possibile e al miglior prezzo possibile, il tutto in funzione della tutela degli interessi del ceto creditorio.
        Sulla scorta di questa premessa, siamo dell'avviso per cui la individuazione del prezzo di vendita deve tenere conto dell'esistenza di circostanze per cui cui un ritardo nella vendita potrebbe essere pregiudizievole per il miglior soddisfacimento delle ragioni dei creditori ammessi al passivo, nel senso che un ribasso rispetto ai valori di mercato si giustifica quante volte l'esito infruttuoso di un tentativo di vendita potrebbe irrimediabilmente pregiudicare la liquidazione stessa, anche ad un prezzo ridotto.
        Il legislatore del resto non sordo rispetto a questo tipo di esigenza. L'esempio più eclatante che è possibile richiamare è quello dei beni deteriorabili, in relazione ai quali il dilatarsi dei tempi della vendita potrebbe compromettere una utile collocazione sul mercato.
        Due dati normativi confortano il nostro convincimento.
        Il primo è rappresentato dall'art. 501 c.p.c., a mente del quale delle cose deteriorabili può essere disposta l'assegnazione o la vendita immediata (si osservi che la norma la norma si applica sia alle vendite mobiliari che immobiliari).
        Il secondo risiede nella previsione di cui all'art. 104 ter, comma settimo l.fall., il quale consente di procedere alla liquidazione dei beni anche prima della predisposizione del programma di liquidazione (ed anche prima della nomina del comitato dei creditori) quando dal ritardo può derivare pregiudizio per il ceto creditorio.
        Traendo le conclusioni dal ragionamento appena succintamente svolto, ci sentiamo di affermare che ben possono essere accettate offerte di acquisto per importi inferiori al prezzo base sulla scorta della dimostrazione che una eventuale vendita infruttuosa ad un prezzo superiore pregiudicherebbe irreversibilmente la liquidazione o ne mortificherebbe significativamente il risultato ultimo.
        Chiaramente, anche in questo caso non sarà possibile abdicare alla competizione, con la conseguenza che in caso di pluralità di offerte non potrà che procedersi alla gara tra gli offerenti. Del resto, il ricorso alla gara tra gli offerenti è il meccanismo previsto dal codice di procedura civile, cui il programma di liquidazione, stando ai dati riferiti nella domanda, rimanda.