Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

LIQUIDAZIONI PERIODICHE

  • Ornella Oropallo

    BATTIPAGLIA (SA)
    25/02/2019 02:03

    LIQUIDAZIONI PERIODICHE

    Per un fallimento chiuso nel 1 trimestre 2018 (la cui dichiarazione IVA sarà trasmessa nel 2019) è stata regolarmente trasmessa LIPE relativa allo stesso periodo con un credito IVA. In assenza ovviamente di operazioni ma in presenza di credito IVA (primo trimestre) è necessario trasmettere anche le LIPE successive fino al 31.12.2018 .
    Grazie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      02/03/2019 20:34

      RE: LIQUIDAZIONI PERIODICHE

      L'art. 74-bis, II comma, del D.P.R. 633/72 stabilisce che nel periodo successivo alla dichiarazione di fallimento "le liquidazioni periodiche di cui agli artt. 27 e 33 devono essere eseguite solo se nel mese o trimestre siano state registrate operazioni imponibili", e l'Interrogazione parlamentare 28.3.2000 n. 5-07269 ha chiarito che la trasmissione delle stesse deve essere effettuata solo se sono state effettuate operazioni attive, non quindi se sono solo registrate operazioni passive; di conseguenza per i trimestri nei quali non vi sono state operazioni la liquidazione periodica certamente non va trasmessa.

      Ma il caso in esame ci pare ancor più chiaro: se il fallimento si è chiuso è stata anche chiusa, nel primo trimestre del 2018, anche la partita IVA, pertanto l'obbligo in questione non esiste semplicemente perché non esiste più, nei trimestri successivi, una posizione IVA.
      • Carla Camarri

        ARCIDOSSO (GR)
        18/09/2020 08:20

        RE: RE: LIQUIDAZIONI PERIODICHE

        Mi scusi, ho un caso analogo e vorrei capire meglio: fallimento apertosi i primi di gennaio 2020. Dopo il fallimento non sosno state più effettuate operazioni imponibili attive mentre sono state ricevute fatture passive. Le liquidazioni periodiche del 1° e del 2° trimestre 2020 dovevano essere predisposte e inviate o no? Dalla dichiarazione iva 2020 per il 2019 risutava un credito iva. In tal caso le lipe avrebbero dovute essere presentate? Si ringrazia
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          19/09/2020 00:00

          RE: RE: RE: LIQUIDAZIONI PERIODICHE

          Non possiamo che ribadire quanto scritto sopra: nel periodo successivo alla dichiarazione di fallimento "le liquidazioni periodiche di cui agli artt. 27 e 33 devono essere eseguite solo se nel mese o trimestre siano state registrate operazioni imponibili", e l'Interrogazione parlamentare 28.3.2000 n. 5-07269 ha chiarito che la trasmissione delle stesse deve essere effettuata solo se sono state effettuate operazioni attive.

          Se nel caso in esame sono state registrate solo operazioni passive, le liquidazioni periodiche non andavano trasmesse, indipendentemente dal "trascinamento" del credito IVA preesistente..
          • Mattia Callegari

            Venezia
            28/10/2020 08:42

            RE: RE: RE: RE: LIQUIDAZIONI PERIODICHE

            Buongiorno,
            e se il fallimento è stato dichiarato a 23.07 con fatture attive e passive emesse sia prima che dopo come può essere gestita la LIPE del terzo trimestre (giugno luglio agosto)?
            Ho pensato che non possa essere divisa in due diversi invii (dal 01.06 al 22.07 e poi dal 23.07 al 31.08) in quanto il secondo invio sostituirebbe il primo, quindi secondo me l'unica soluzione è fare un'unica LIPE per il trimestre che comprenda sia il periodo ante fallimento che post fallimento.
            Tuttavia tale ultima soluzione sarebbe conflittuale con l'impianto generale iva che prevede di dividere il periodo ante da quello post fallimento sia con la compilazione del modello 74bis che in sede di redazione della dichiarazione iva.
            Anche nella dichirazione iva ci si trova nella stessa situazione di dover dividere il periodo ante e post fallimento nel quadro VH delle liquidazioni periodiche.
            • Stefano Andreani - Firenze
              Luca Corvi - Como

              06/11/2020 23:04

              RE: RE: RE: RE: RE: LIQUIDAZIONI PERIODICHE

              Nelle liquidazioni periodiche IVA, come nel quadro H, non è possibile dividere il periodo ante da quello post.

              Esattamente come nella dichiarazione IVA non è possibile dividere l'IVA ante da quella post fallimento.

              E' un problema di modulistica, sul quale non abbiamo possibilità di intervento.

              E da tale problema può discendere (in realtà non ci risulta sia mai accaduto, o comunque non accade certo di frequente) che l'Agenzia notifichi un avviso di irregolarità perché l'importo (correttamente) calcolato e versato dal Curatore non coincide con quanto emerge dalle dichiarazioni in questione.

              Tutto ciò premesso, non si può che:
              - compilare le dichiarazioni sulla base di ciò che richiede la modulistica e delle informazioni in possesso del Curatore (quindi LIPE e rigo del quadro H per il periodo intero, in dichiarazione IVA somma dell'imposta ente e post, e così via)
              - presentare la dichiarazione in bianco se non si hanno elementi sufficienti a predisporla con ragionevole correttezza
              - conservare prospetti extracontabili a supporto della regolarità del proprio comportamento.