Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Rimborso assicurativo polizza malattie

  • Ivan Perin

    Conegliano (TV)
    23/07/2019 13:13

    Rimborso assicurativo polizza malattie

    Una persona fisica dichiarata fallita ha ricevuto un rimborso assicurativo derivante da una polizza contro le malattie stipulata prima del fallimento.
    Il risarcimento è riferito ad una indennità giornaliera per ricovero ospedaliero a seguito di malattia.
    Il soggetto ritiene che le somme non debbano essere acquisite alla procedura ai sensi dell'art. 46 l.fall. attesa la loro natura strettamente personale.
    Il curatore non è dello stesso avviso in quanto la corrente giurisprudenza ritiene che solo le somme liquidate a risarcimento del danno biologico o del danno morale rientrino nella previsione dell'art. 46.
    Si chiede il vostro cortese parere in merito e se fosse conforme a quello del curatore quali possano essere le azioni che lo stesso possa esperire contro il diniego alla restituzione.
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/07/2019 20:23

      RE: Rimborso assicurativo polizza malattie

      Non ci risultano precedenti specifici in tema di polizze malattie. Ragionando con riferimento al caso concreto, in cui si parla della sorte della indennità giornaliera, a noi sembra che le polizze a formula indennitaria, che prevedono il pagamento, da parte della compagnia assicuratrice, di una determinata somma di denaro per ogni giorno che trascorri in ospedale o in una casa di cura, a causa di una malattia abbia lo scopo, specie per i lavoratori autonomi (quale deve essere il fallito) di sopperire al mancato svolgimento dell'attività nei giorni di degenza in quanto tale situazione impedisce lo svolgimento del dell'attività per cui il mancato guadagno viene integrato con questa copertura assicurativa. Se è così, l'indennità corrisposta ha natura patrimoniale, e non assistenziale o previdenziale, per cui dovrebbe essere acquisita al fallimento (ovviamente è inapplicabile alla fattispecie la previsione dell'art. 1923 c.c., che attiene alle polizze vita); di conseguenzail pagamento al fallito di tale somma dopo la dichiarazione di fallimento è da ritenere inefficace ai sensi del secondo comma dell'art. 44 l.f., sicchè il curatore può richiedere alla compagnia nuovamente il pagamento alla curatela (poi l'assicurazione cercherà di recuperare quanto versato al fallito), facendo ricorso ad un ordinario giudizio di cognizione in caso di rifiuto.
      Zucchetti SG srl