Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

URGENTE - Rinuncia all'eredità in cambio di denaro

  • Paolo Angelo Alloisio

    NOVI LIGURE (AL)
    17/07/2019 19:33

    URGENTE - Rinuncia all'eredità in cambio di denaro

    Il caso è questo:
    una sas con un unico socio illimitatamente responsabile è stata dichiarata fallita.
    Mentre stavo per chiedere il decreto di chiusura del fallimento della società ed anche di quello del socio (senza alcun automatismo per quest'ultimo trattandosi di chiusura del fallimento ex art.118 c. 1 n. 3) L.F.), ho scoperto (facendo una visura catastale aggiornata) che il socio in questione aveva ereditato 1/6 di un immobile a seguito della morte del padre.
    Il fratello comproprietario del'altro sesto (i residui 4/6 appartengono alla madre) mi ha informalmente offerto la somma di euro 10.000 a fronte dei 13.000 stimati dal mio perito. Tale offerta è subordinata al fatto di chiudere velocemente il fallimento.
    Chiedo: è possibile rinunciare al sesto dell'immobile in cambio dei 10 mila euro dal fratello del socio fallito in modo da non attivare accettazione di eredità, procedura competitiva e atto notarile che allungherebbero i tempi ?
    Se sì, quali articoli della L. F. toccherei ? L'art. 42 e/o il 35 o cosa ?
    Grazie mille
    Paolo Alloisio
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/07/2019 19:19

      RE: URGENTE - Rinuncia all'eredità in cambio di denaro

      Come principio, se l'acquisizione della quota di eredità sopravvenuta in corso di fallimento, detratte le passività, (art. 42 co. 2 l.f.), è conveniente per la massa, lei deve accettare l'eredità e, una volta acquisita la quota non può venderla senza ricorrere a procedure competitive. Per non accettare l'eredità, quindi, deve in qualche modo risultare la non convenienza dell'accettazione, il che può emergere, oltre che dalla spese per l'acquisizione e la conservazione, anche da una potenziale lite con i coeredi, in ordine alla quota o alla divisione. In questo contesto diventa plausibile e proponibile una soluzione transattiva della controversia che contempli la rinuncia all'accettazione dell'eredità in cambio del pagamento della somma indicata, che è di poco inferiore al valore della stima; transazione che, a norma dell'art. 35, richiede l'autorizzazione del comitato dei creditori e la comunicazione al giudice delegato.
      La soluzione è un po' forzata, ma se ben rappresentata, considerato anche che la stima indica un valore ipotetico non sempre realizzabile, non dovrebbero esserci problemi ad ottenere detta autorizzazione, che effettivamente è nell'interesse dei creditori e permette la veloce chiusura del fallimento.
      Zucchetti SG srl