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Ammissione al gratuito patrocinio

  • Luca Millucci

    PERUGIA
    14/09/2017 20:44

    Ammissione al gratuito patrocinio

    Buongiorno.
    Ho ricevuto per la prima volta la nomina di Delegato in una procedura esecutiva nella quale il creditore ha chiesto l'ammissione al gratuito patrocinio. Mi chiedo come devo comportarmi per quanto riguarda le spese che il delegato deve sostenere per l'esecuzione dell'incarico, se devo anticiparle di persona ovvero posso chiedere che vengano anticipate dall'erario. Mi pare di capire, dalla lettura dell'art. 146 DR 115 del 2002, che tali spese siano da ricomprendere nella lettera c) del terzo comma. Pertanto non si può parlare di prenotazione a debito ma solo di anticipazione dell'erario. Se così è, chiedo indicazioni sugli adempimenti che devo eseguire perché ciò avvenga.
    Ringrazio per la cortese attenzione sempre dimostrata e porgo distinti saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      15/09/2017 18:50

      RE: Ammissione al gratuito patrocinio

      Per la verità l'art. 146 del DPR n. 115 del 2002 riguarda le procedure fallimentari e non quelle esecutive. Per queste si ricorda che a norma dell'art. 75 del citato DPR l'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione. L'art. 83 prevede chi provvede alla liquidazione dell'onorario e delle spese "spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato "tra i quali è da considerare il delegato alla vendita) e al consulente tecnico di parte" e 131 stabilisce, al terzo comma, che "gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione; infine l'art. 135 sancisce che "le spese relative ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, hanno diritto di prelazione, ai sensi degli articoli 2755 e 2770 del codice civile, sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo dell'assegnazione o sulle rendite riscosse dall'amministratore giudiziario".
      Da queste norme deduciamo che è il creditore esecutante, che ha ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio, il destinatario delle stesse e che le spese del delegato, ausiliario del giudice, vanno anticipate dall'erario e l'onorario prenotato a debito.
      Per quanto riguarda le modalità di procedimento, le consigliamo di informarsi presso la competente cancelleria o presso il suo ordine professionale, stante sia la complessità della materia che la divergenza di trattamento tra uffici.
      Zucchetti Sg Srl