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procedura esecutiva e piano del consumatore

  • Elena Pompeo

    Salerno
    25/07/2019 10:27

    procedura esecutiva e piano del consumatore

    durante una procedura esecutiva è stato depositato un piano del consumatore ed ho richiesto la sospensione della procedura esecutiva ed il mio compenso come custode e delegato. il ge ha disposto il compenso a carico del debitore esecutato. Non so se si tratta di un errore. posso chiedere al ge la modifica del provvedimento nella parte in cui non pone a carico del creditore procedente il compenso?
    • Mattia Conti

      Darfo Boario Terme (BS)
      05/12/2019 08:53

      RE: procedura esecutiva e piano del consumatore

      Gentile Collega,
      avendo il medesimo caso, potresti indicarmi come procedere? Devo presentare istanza di sospensione e procedere alla chiusura dell'esecuzione?
      Grazie anticipatamente per la risposta.
      • Zucchetti SG

        08/12/2019 07:15

        RE: RE: procedura esecutiva e piano del consumatore

        In materia di piano del consumatore, dopo che è stato presentato il piano "Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo" (art. 12 bis, comma 2, l. 3/2012).
        Quella prevista da detta norma è una misura protettiva che segue criteri parzialmente differenti da quelli valevoli per l'accordo, dove la sospensione è automatica. Ed infatti, nella procedura intrapresa dal consumatore, il giudice può limitare, secondo la propria discrezionalità, la sospensione alle sole esecuzioni idonee a pregiudicare la fattibilità del piano del consumatore.
        Non, dunque, un effetto sospensivo generale ed automatico comminato dal decreto di apertura, ma una protezione accordata discrezionalmente dal giudice della procedura, attraverso il vaglio positivo sia sul periculum in mora, sia sul fumus boni iuris.
        Ad omologazione del piano, invece, la interruzione opera ex lege ai sensi dell'art. 12 ter comma 1, in forza del quale "Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano".
        Sulla scorta di questo dato normativo, fortemente evocativo dell'art. 51 l.fall., riteniamo che al giudice dell'esecuzione debba essere richiesta una declaratoria di improseguibilità della procedura esecutiva ed un provvedimento di liquidazione dei compensi spettanti al professionista delegato ai sensi del combinato disposto dell'art. 632 c.p.c., 53 e 179 bis disp att c.p.c., (negli stessi termini da noi prospettati, si è espressa in passato Cass. 29 maggio 1997, n. 4742 con riferimento al caso di sopravvenuta dichiarazione di fallimento del debitore).
        Per completezza osserviamo che anche il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza prevede analoga possibilità di sospensione. Invero, l'art. 70 dispone che, presentato il piano il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento.
        Comprendiamo la logica sottesa al provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione ha posto il compenso liquidato a carico del debitore, ma la soluzione giuridicamente corretta riposa nell'art. 632 cpc