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pubblicità e sospensione feriale dei termini

  • Alessandro Pagliula

    PERUGIA
    21/06/2019 11:16

    pubblicità e sospensione feriale dei termini

    Chiedo cortesemente se opera la sospensione feriale dei termini per quanto riguarda il periodo di 45 gg previsti per la pubblicità legale. A parere del sottoscritto non opera in quanto non è un termine processuale, mentre potrebbe operare sul termine dei 120 giorni previsto per il saldo prezzo, se previsto in ordinanza.
    Immagino che non vi sia una risposta univoca e certa.
    Cordiali saluti
    Dott. Alessandro Pagliula
    • Zucchetti SG

      04/09/2019 09:51

      RE: pubblicità e sospensione feriale dei termini

      Rispondiamo all'interrogativo svolgendo alcune premesse di carattere generale, funzionali ad esplicitare le ragioni dell'opinione che ci accingiamo ad esprimere.
      Le operazioni di vendita (che vanno dall'apertura delle buste all'eventuale gara tra gli offerenti, fino a giungere all'aggiudicazione o alla trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione per l'assegnazione del bene) si svolgono in una apposita udienza.
      Lo si ricava agevolmente dalla lettura dell'art. 569, comma terzo, c.p.c., a mente del quale con l'ordinanza di vendita il Giudice fissa, tra l'altro, "l'udienza per la deliberazione sull'offerta"; la previsione costituisce una novità (introdotta nel 2005) rispetto alla previgente formulazione del testo normativo, il quale invece si limitava a prevedere che il Giudice disponeva la vendita, la quale si svolgeva secondo le disposizioni a seguire.
      È opinione generalmente condivisa quella per cui l'udienza in cui si svolge la vendita sia una udienza particolare, atteso che per espressa previsione dell'art. 631 c.p.c., la disciplina del rinvio dell'udienza per assenza delle parti non si applica all'udienza fissata per la vendita, elemento questo che contribuisce a rafforzare l'idea che quella della vendita è una udienza, poiché altrimenti la deroga contenuta nell'art. 631 non avrebbe avuto ragion d'essere.
      Che l'udienza in cui si celebra la vendita sia peculiare è opinione della stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha affermato (sebbene prima delle riforme del 2005/2006) che la vendita tenuta di fronte al Giudice dell'esecuzione non può essere equiparata ad una udienza, tanto è vero che è escluso che le norme dettate per lo svolgimento di quest'ultima possano applicarsi meccanicamente all'incanto (v. sul punto Cass. civ., sez. un., 27 ottobre 1995, n. 11178).
      Ciò detto, occorre ricordare che la disciplina della sospensione feriale dei termini processuali si applica in via generale a tutti gli affari civili, tranne che a quelli in relazione ai quali l'applicazione della disciplina della sospensione è esclusa in forza di espresse disposizioni, cui la giurisprudenza attribuisce carattere eccezionale, e come tali insuscettibili di applicazione analogica (cfr, ex multis, Cass. civ., Sez.V, 9 luglio 2014, n. 15643).
      Sulla scorta di questi elementi si deve allora ritenere che durante il periodo di sospensione feriale dei termini processuali le vendite non possano essere celebrate.
      Questo, tuttavia, non vuol significare che il termine di cui all'art. 490, comma secondo, c.p.c. sconti la medesima sospensione. La norma prescrive infatti che l'avviso di vendita deve essere pubblicato per almeno 45 giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto, ma non prevede un termine entro il quale o a partire dal quale deve essere compiuta una data attività processuale. La preoccupazione del legislatore, infatti, è stata semplicemente quella di garantire adeguata pubblicità all'avviso di vendita.
      Diverso è il discorso da svolgere con riferimento al termine per il versamento del saldo prezzo, dovendosi osservare, in proposito, che trattasi di termine processuale poiché si colloca all'interno del processo esecutivo con riferimento ad un adempimento dal quale deriva il successivo svolgersi della procedura in un senso piuttosto che in un altro. Detto altrimenti, si tratterebbe di uno dei termini entro il quale deve essere compiuta un'attività tipica del processo esecutivo per espropriazione forzata, circostanza questa che quindi giustifica la sottoposizione dello stesso alle regole dettate dalla legge 742/1969.
      Questo convincimento si rinviene anche in seno alla giurisprudenza della Corte di Cassazione la quale ha osservato che "Il termine per il versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario non ha funzione sostanziale (o essenzialmente tale), atteso che lo stesso si inserisce nel procedimento esecutivo, ma non lo conclude, per costituire il versamento del prezzo adempimento prodromico al trasferimento del bene, da cui la natura processuale del termine di cui si tratta, in quanto inteso a scandire il compimento di atti aventi natura processuale, diretti a concludere la fase del processo esecutivo". (Cass. civ., sez. I, 13 luglio 2012, n. 12004). Cass. civ., sez. III, 19 gennaio 1987, n. 420 si era invece occupata del caso, simile, relativo al termine per il deposito dell'offerta in aumento ex art. 584 c.p.c., pronunciandosi anche in tale occasione per l'applicabilità della disciplina della sospensione feriale dei termini.