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Esecuzione mobiliare

  • Simone Ventura

    Roma
    31/05/2018 12:17

    Esecuzione mobiliare

    Con un giudizio di accertamento presso il terzo incardinato prima della riforma del 2012, il giudice dell'accertamento ha sentenziato che il debitor debitoris (terzo pignorato per debiti verso il debitore esecutato) è debitore verso il creditore procedente nonostante la dichiarazione negativa ex art. 547 cpc, in quanto la prova documentale del contratto di cessione dei crediti del debitore esecutato verso il terzo pignorato ad un terzo cessionario ante pignoramento del creditore procedente, è stata tardivamente prodotta in giudizio.
    Nella correlata procedura di esecuzione mobiliare, il terzo cessionario ha proposto ricorso ex art. 619 cpc invocando di essere titolare del credito oggetto del pignoramento del creditore procedente.
    Il giudice dell'esecuzione mobiliare ha, a suo tempo, disposto il non luogo a provvedere sul ricorso ex art. 619 cpc, atteso che la procedura esecutiva è sospesa e pendono i giudizi di accertamento di obbligo del terzo da cui dipende l'accoglimento dell'assegnazione delle somme.
    A seguito del giudizio di accertamento, il giudice dell'esecuzione mobiliare ha assegnato le somme pignorate al creditore procedente.
    Si chiede se tale assegnazione sia legittima e non sia invece inficiata dal vizio che il giudice dell'esecuzione non ha esaminato e deciso sull'opposizione del terzo ex art. 619 cpc che, a seguito del giudizio di accertamento nel frattempo intervenuto, dovrebbe rivivere ed essere considerata comunque proposta prima dell'assegnazione intervenuta.
    Si chiede quali siano le motivazioni da addurre nel ricorso ex art. 617 cpc, da produrre nel termine perentorio dei 20 giorni dall'ordinanza di assegnazione, per introdurre un giudizio di cognizione che non ha comunque l'effetto di protrarre la pendenza della procedura esecutiva, da parte del terzo pignorato che ha comunque interesse ad agire in quanto ha già corrisposto parte delle somme al terzo cessionario e pertanto subirebbe il danno di pagare due volte la stessa somma.
    Ha diritto di rivalsa nei confronti del terzo cessionario per il doppio pagamento, in presenza della soccombenza per tardiva produzione documentale nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo?
    Si chiede inoltre se il terzo cessionario che propose l'opposizione ex art. 619 cpc abbia ora titolo a proporre ricorso contro l'atto esecutivo ex art. 617 cpc invocando il mancato esame da parte del giudice dell'esecuzione del proprio ricorso, in prima istanza soggetto al non luogo a provvedere.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      02/06/2018 08:24

      RE: Esecuzione mobiliare

      Lei parla di riforma del 2012, ma, per la verità, l'art. 512 cpc è stato modificato con la riforma del 2005 (l. n. 80/2005) in vigore dall'1.3.2006 applicabile anche alle procedure esecutive pendenti a tale data (salvo alcuni casi, che qui non interessano). Tale intervento legislativo ha modificato profondamente il procedimento esecutivo presso terzi nella fase distributiva. Infatti, mentre prima di tale intervento, insorte le controversie distributive le stesse dovevano essere risolte in sede giurisdizionale attraverso una ordinaria causa cognitiva soggetta ad appello, e se l'ufficio giudiziario al quale apparteneva il giudice dell'esecuzione era anche competente secondo le norme sulla competenza ordinaria, questi assumeva la veste di giudice istruttore, con la nuova disposizione viene conferito al giudice dell'esecuzione il potere di risolverle non più con sentenza ma, con ordinanza, previa sospensione totale o parziale della distribuzione, ora non più obbligatoria ma facoltativa, con il solo obbligo di ascoltare preventivamente le parti e di compiere, se del caso, i necessari accertamenti.
      Tanto premesso, ben si spiega il provvedimento di non luogo a provvedere emesso dal giudice dell'esecuzione in quanto il primo comma dell'art. 512 chairisce che le controversie distributive che possono sorgere in sede di riparto sono le controversie tra creditori concorrenti in ordine all'esistenza del credito o alla ricorrenza di una causa di prelazione e quelle tra il debitore ed uno o più creditori in ordine all'esistenza del credito.
      L'opposizione del terzo cessionario non poteva quindi essere oggetto del giudizio celere in fase distributiva, per cui il giudice correttamente ha dichiarato di non luogo a provvedere su tale domanda e, altrettanto correttamente, una volta appurato che il terzo pignorato era debitore verso il soggetto esecutato di una certa somma, ha assegnato la stessa al creditore procedente.
      Ciò avrà fatto con ordinanza che, come prevede la norma, è suscettibile di opposizione agli atti esecutivi, la proposizione della quale dà luogo, secondo le regole generali, prima ad una fase sommaria dinanzi al giudice dell'esecuzione e, poi, ad un giudizio eventuale di merito incardinato su iniziativa della parte interessata. Ovviamente l'opposizione può essere proposta dall'esecutato e dal terzo pignorato, ma, a nostro avviso, non anche dal cessionario del credito non essendo questi parte del giudizio per il motivo detto.
      Per indicare quali possono essere le motivazioni da addurre nel ricorso ex art. 617 cpc bisogna conoscere gli atti e, comunque, questo è compito del legale e non nostro. In linea di massima chi proporrà l'opposizione dovrà cercare di dimostrare che il credito in questione è stato ceduto a terzi prima del pignoramento.
      Se non si riesce a tanto, il terzo pignorato potrà agire per indebito oggettivo nei confronti del cessionario per ricuperare le somme a lui pagate; cosa diversa è vedere se riuscirà nello scopo.
      Zucchetti SG srl
      • Simone Ventura

        Roma
        11/06/2018 08:38

        RE: RE: Esecuzione mobiliare

        Il creditore procedente nel corso del 2012, ha introdotto iure proprio un incidente cognitivo finalizzato ad accertare non il rapporto sostanziale tra il debitore ed il terzo pignorato, come vorrebbe nell'appello incidentale proposto, ma, a nostro avviso, tale incidente è solo idoneo a definire l'oggetto del pignoramento al fine di rendere possibile l'utile prosecuzione dell'espropriazione del credito presso il debitor debitoris. Il debitore pignorato ha proposto appello alla sentenza del giudice dell'accertamento invocando la cessione del credito al terzo ante pignoramento in presenza di opposizione del terzo successivamente intervenuta che costituisce elemento nuovo.

        Il richiamo alla procedura di accertamento presso il terzo incardinata ante legge 22 dicembre 2012, n.228, in vigore dal 1 gennaio 2013, di cui al quesito in esordio, serve solo a richiamare che il giudice dell'accertamento, nel caso in esame, ha compiuto l'attività nelle forme di un incidente cognitivo con l'emissione di una sentenza.

        Ora, con il nuovo rito, l'accertamento presso il terzo è un procedimento endoesecutivo che si conclude con un'ordinanza e non con una sentenza.

        Nel caso in esame, il G.E. mobiliare che, in prima istanza, aveva disposto il non luogo a provvedere in relazione all'opposizione ex art. 619 cpc del terzo cessionario, in pendenza dell'accertamento, ha comunque assegnato ex art. 553 cpc il credito al creditore procedente, limitandosi a dire nell'ordinanza "visti gli atti e i documenti di causa", senza nulla dire e motivare sull'opposizione ex art. 619 cpc del terzo cessionario che si è costituito a suo tempo nel giudizio.

        Il G.E., seppure il procedimento di accertamento sia stato incardinato ante legge n.228, citata, ha una funzione cognitiva sulla giustizia della sentenza dell'accertamento che disattende il diritto reale del terzo cessionario oppure si limita a recepire la sentenza del giudice dell'accertamento?

        Sussistono vizi di merito per la mancata motivazione dell'ordinanza di assegnazione, in cui si cita solo la sentenza del giudice dell'accertamento, disponendo al contempo la chiusura del processo esecutivo?

        In presenza di appello avverso la sentenza del giudice dell'accertamento, l'ordinanza di assegnazione è da considerarsi intempestiva per non dire improvvida?

        Inoltre il credito pignorato al terzo è stato corrisposto al terzo cessionario, sebbene alcune settimane dopo la notifica del pignoramento e in presenza di dichiarazione ex art. 547 cpc negativa del debitor debitoris.

        Anche il terzo cessionario, quale parte interessata e costituitosi nel giudizio di espropriazione mobiliare, ha, a mio avviso, il diritto di opporsi ex art. 617, comma 2, cpc nel termine di venti giorni, lamentando il vizio del mancato esame del proprio ricorso ex art. 619 cpc presentato ante assegnazione?

        La disposizione del non luogo a provvedere a suo tempo emesso dal G.E. mobiliare ha nella sostanza annullato tale ricorso od esso può essere fatto rivivere dal terzo cessionario in sede di opposizione all'atto esecutivo?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          11/06/2018 19:33

          RE: RE: RE: Esecuzione mobiliare

          La riforma di cui alla l. n. 228/2012 ha indubbiamente introdotto una nuova disciplina in tema di accertamento dell'obbligo del terzo, ma sostanzialmente ha previsto, sul modello già introdotto nel 2005 per le controversie distributive di cui all'art. 512, che quando sorgono questioni sulla dichiarazione del terzo, è lo stesso giudice dell'esecuzione che provvede sulle stesse con ordinanza che è opponibile ex art. 617.
          E' vero, però, che mentre la riforma del 2005 si applicava anche alle procedure pendenti, quella del 2012, che riscritto l'art. 549, si applica per espressa disposizione di legge ai soli procedimenti di espropriazione presso terzi iniziati successivamente all'entrata in vigore della legge.
          Nel sistema antecedente alla riforma del 2012, cui risale la vicenda prospetatta, il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo si svolgeva, dinanzi al giudice della cognizione e si sviluppava lungo tre gradi di giudizio, essendo appellabile la sentenza emessa in primo grado (cfr. Cass. n. 10250/2015), nel mentre il procedimento esecutivo era sospeso. Tuttavia, dopo alcune incertezze, la S.C. aveva affermato che la sentenza di primo grado che accerti l'esistenza del diritto del debitore esecutato nei confronti del terzo deve contenere la fissazione del termine perentorio per la prosecuzione del giudizio esecutivo sospeso, il quale, a seguito della riassunzione tempestiva, prosegue, a prescindere dal passaggio in giudicato della detta sentenza, riferendosi l'art. 549 alla "sentenza che definisce il giudizio" ed essendo tale il provvedimento di merito che decide su tutte le domande proposte e le relative eccezioni anche se non passata in giudicato, restando rilevante tale profilo solo ove la sentenza non abbia fissato il termine per la riassunzione (Cass. n. 22325/2010).
          Peraltro, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano affermato che il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, atteso che, pur essendo promosso dal creditore in forza di una propria legittimazione ad agire e non in via surrogatoria del debitore, non ha rilevanza limitata alla sola azione esecutiva, ma, anche per motivi di economia e celerità processuale richiesti dai principi del giusto processo ex art. 111 Cost., si conclude con una sentenza dal duplice contenuto di accertamento: l'uno, idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata sostanziale tra le parti del rapporto, avente ad oggetto il credito del debitore esecutato (che, pertanto, è litisconsorte necessario) nei confronti del terzo pignorato; l'altro, di rilevanza meramente processuale, attinente all'assoggettabilità del credito pignorato all'espropriazione forzata, efficace nei rapporti tra creditore procedente ed il terzo debitor debitoris e come tale rilevante ai soli fini dell'esecuzione in corso, secondo la forma dell'accertamento incidentale ex lege (Cass., S.U., n. 25037/2008; conf. Cass., n. 3773/2014).
          Alla luce di tanto ci sembra che, una volta accertato con sentenza l'obbligo del terzo e ripreso il giudizio esecutivo, il giudice dell'esecuzione potesse assegnare i la somma al creditore procedente pur in pendenza dell'appello avverso la sentenza.
          Rimane la posizione del terzo cessionario. Era questi legittimato a proporre una opposizione di terzo? Teoricamente si, ma bisognerebbe vedere le modalità e i tempi in cui è stata proposta.
          Questi sono i limiti di un Forum, in cui si può discutere di principi, prospettare dottrina e giurisprudenza che intersecano la materia trattata, ma non è mai possibile dare delle risposte precise a specifici quesiti condizionati da una molteplicità di varianti sconosciute a chi non ha preso diretta visione degli atti.
          Zucchetti Sg srl
          • Simone Ventura

            Roma
            13/06/2018 11:33

            RE: RE: RE: RE: Esecuzione mobiliare

            Apprezzo la Vostra risposta.

            Segnalo che l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, in tema di riassunzione della procedura esecutiva, farebbe decorrere il termine di riassunzione della procedura esecutiva dalla irrevocabilità della pronuncia che accerta l'obbligo del terzo ex art. 549 cpc (testo previgente).

            La sentenza di accertamento dell'obbligo del terzo che si ravvisa nel procedimento di cui si discute, non ha efficacia provvisoriamente esecutiva, poiché non è sentenza passata in giudicato.

            Per quanto concerne la cosiddetta struttura bifasica richiamata dalla sentenza, Sezioni Unite, 24 giugno 2008, n. 25037, in tema di accertamento ex art. 548 cpc, ciò ha creato ulteriore confusione in quanto è stato disatteso il principio che l'azione promossa dal creditore fosse solo iure proprio e non utendo iuribus del debitore esecutato, vale a dire mero incidente cognitivo rivolto al servizio dell'oggetto del pignoramento e non invece al rapporto sostanziale tra il debitore ed il terzo pignorato.

            La novella legislativa del procedimento endoesecutivo, sembrerebbe fugare i dubbi interpretativi sulla natura dell'accertamento anche per il regime di legge precedente, sebbene taluni asserti giurisprudenziali si uniformino all'interpretazione delle Sezioni Unite.
            Il terzo cessionario ha proposto, nel caso in esame, opposizione ex art. 619 cpc. Allo stato non è dato di sapere se proporrà a sua volta opposizione all'atto esecutivo di assegnazione.
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              15/06/2018 15:44

              RE: RE: RE: RE: RE: Esecuzione mobiliare

              Prendiamo atto delle sue utili considerazioni e della critica alla sentenza delle Sezioni Unite che offriamo alla comunità degli utenti, non avendo noi altro da aggiungere a quanto detto; del resto nel su intervento non è stata formulata alcuna domanda.
              Zucchetti Sg Srl