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Avviso liberazione immobile

  • Marcello Cosentino

    Portogruaro (VE)
    08/01/2024 10:59

    Avviso liberazione immobile

    In una esecuzione immobiliare post 1/3/23 (Riforma Cartabia) dove rivesto il ruolo di Custode, ho ottenuto la seguente ordinanza di liberazione:
    .................... " PQM, ordina a parte esecutata nonché a qualunque terzo occupi, senza titolo opponibile alla procedura, l'immobile pignorato, di consegnare tale bene, libero da persone e cose, al Custode Giudiziario.
    Dispone le seguenti modalità di esecuzione del provvedimento, salvo eventuali integrazioni che verranno impartite a seguito di apposita istanza del custode:
    - il custode provvederà alla liberazione immediata dell'immobile;
    - a tal fine, il custode invierà comunicazione agli esecutati ovvero agli occupanti, invitando gli stessi a liberare spontaneamente l'immobile e avvertendoli che, in caso di mancata liberazione entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, si provvederà alla liberazione del bene a mezzo della forza pubblica;
    - nella medesima comunicazione, il custode darà avviso agli esecutati ovvero agli occupanti che l'immobile dovrà essere sgomberato dei beni mobili di loro proprietà, con l'espresso avvertimento che, in caso di mancato sgombero volontario, i beni medesimi saranno asportati e smaltiti a cura del custode;
    - decorso inutilmente il termine concesso, il custode provvederà alla liberazione dell'immobile con l'ausilio del fabbro e della forza pubblica, senza alcun ulteriore preavviso agli esecutati ovvero agli occupanti.
    Il presente provvedimento è esecutivo.

    Ho quindi spedito una raccomandata AR all'esecutato che risulta risiedere presso l'immobile staggito ma mi è ritornata per compiuta giacenza. Hp poi saputo dal figlio (che non vive con il padre) che il debitore (extracomunitario) è rientrato in patria e non è dato di sapere quando rientrerà.

    Considerato che la norma, in particolare, recita "L'ordine di liberazione è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti ............" riterrei di poter procedere all'accesso con l'ausilio di un fabbro e della Forza Pubblica..
    Siete d'accordo con questa conclusione?

    Grazie per la risposta
    • Zucchetti SG

      10/01/2024 10:14

      RE: Avviso liberazione immobile

      Condividiamo la prospettazione formulata nella domanda, sulla scorta delle seguenti considerazioni.
      La liberazione dell'immobile costituisce uno degli aspetti più delicati dell'intera disciplina della custodia, ed i molteplici interventi normativi che di essa si sono occupati ne costituiscono plastica testimonianza.
      La prima regolamentazione della liberazione dell'immobile risale alla riforma del 2005, con la quale il legislatore da un lato generalizzata, nell'articolo 559 c.p.c., la regola della sostituzione del custode giudiziale al debitore virgola e dall'altra positivizzato all'istituto dell'ordine di liberazione, che veniva qualificato come titolo esecutivo, della cui concreta esecuzione avrebbe dovuto occuparsi il custode, anche dopo la pronuncia del decreto di trasferimento, a meno che l'aggiudicatario non lo avesse dispensato.
      Con il decreto legge del 3 maggio 2016, n. 59, queste norme furono modificate per venire incontro alle esigenze che la prassi aveva più volte manifestato. E così l'ordine di liberazione cessava di essere titolo esecutivo e dunque non doveva più essere fatto valere in una ordinaria esecuzione per rilascio ai sensi degli articoli 605 e seguenti cpc, ma veniva attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, aggiungendosi che a questo fine il custode poteva essere autorizzato ad avvalersi della forza pubblica e di, ai sensi dell'articolo 68 cc si specificava inoltre che l'ordine di liberazione poteva essere impugnato ex articolo 617 c pc il cui termine decorreva, per il terzo che vantasse la titolarità di un diritto di godimento opponibile alla procedura, dalla notificazione del provvedimento stesso.
      L'ordine di liberazione riceveva una ulteriore modifica ad opera dall'art. 4, 2° co D.L. n. 135/2018, convertito, con modificazioni, con l. n. 12/2019. Questo intervento normativo cancellava le semplificazioni introdotte nel 2016, eliminando tutta la disciplina relativa alle modalità di attuazione dell'ordine di liberazione, ma la prassi era rimasta ferma nel ritenere che le modalità esecutive dell'ordine di liberazione non dovessero essere riviste.
      Successivamente, l'art. 18-quater 1° L. 28.2.2020, n. 8, di conversione, con modificazioni, del D.L. 30.12.2019, n. 162 aveva aggiunto all'art. 560, comma sesto, i seguenti periodi:
      "A richiesta dell'aggiudicatario, l'ordine di liberazione può essere attuato dal custode senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti; il giudice può autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza …Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, provvede all'attuazione del provvedimento di cui all'articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalità definite nei periodi dal secondo al settimo del presente comma.
      Infine, il d.lgs 149/2022 ha integralmente riscritto l'art. 560 c.p.c, nel tentativo di ridisegnare organicamente la disciplina dell'ordine di liberazione, superando gli incagli di cui il tessuto codicistico soffriva per effetto delle plurime stratificazioni succedutesi.
      E così, dopo aver ribadito che sia il debitore che il custode giudiziario debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593 si riafferma, superandosi l'incertezza che derivava dal testo riscritto con la l. n. 12 del 11 febbraio 2019, che il divieto di stipulare locazioni in assenza di autorizzazione del giudice dell'esecuzione, riguarda non solo il debitore, ma anche il custode.
      Viene affermata, con forza, la chiara la voluntas legis di imporre l'anticipata liberazione dell'immobile (la cui centralità nel procedimento liquidatorio è stata ribadita, da ultimo, da C. 9877(2022, dove si è affermato che "l'ordine di liberazione è funzionale agli scopi del processo di espropriazione forzata e, in particolare, all'esigenza pubblicistica di garantire la gara per la liquidazione del bene pignorato alle migliori condizioni possibili, notoriamente connesse, sul mercato dei potenziali acquirenti, allo stato di immediata, piena ed incondizionata disponibilità dell'immobile") non abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare nel momento in cui si pronuncia l'ordinanza di vendita.
      Viene esplicitato che la pronuncia del decreto di trasferimento non necrotizza il potere/dovere giudiziale di adozione dell'ordine di liberazione, che deve essere pronunciato, in caso di immobile abitato dal debitore, contestualmente al decreto di trasferimento, e ciò implicitamente conferma che alla procedura esecutiva sia ascrivibile una obbligazione di consegna dell'immobile venduto, negli stessi termini in cui l'art. 1476 c.c. confeziona questo obbligo in capo al venditore.
      Pure affrontato e risolto è il problema delle modalità attuative dell'ordine di liberazione, a proposito della quale si torna alla disciplina del 2016. Sul punto, si riafferma che:
      la doverosità della liberazione prescinde dalla richiesta dell'aggiudicatario, legittimato tuttavia a rinunciarvi;
      la librazione è indipendente dalla pronuncia del decreto di trasferimento, che dunque non interrompe le funzioni custodiali. La soluzione immaginata si lascia apprezzare in ragione del fatto che la consegna dell'immobile è garanzia di affidabilità della vendita, e sul piano normativo si giustifica in forza della previsione di cui al citato art. 1476 c.c. che impone al venditore un obbligo di consegna del bene. Coerente con questo assunto, peraltro, è la specificazione per cui la liberazione dell'immobile deve avvenire senza oneri per l'aggiudicatario;
      all'attuazione dell'ordine di liberazione provvederà il custode, in seno alla procedura esecutiva immobiliare (e dunque senza la necessità di munirsi del ministero di un difensore e senza l'onere della previa notifica del titolo esecutivo e del precetto) anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento, eventualmente avvalendosi della forza pubblica o di altri ausiliari, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione.
      Svolte queste premesse e venendo alla domanda formulata, a proposito delle concrete modalità attraverso cui procedere all'attuazione dell'ordine di liberazione, un primo interrogativo che agita il custode è quello relativo alla necessità che l'ordine di liberazione sia previamente notificato o comunicato al debitore esecutato.
      Ad esso occorre dare risposta negativa. Ed invero: se il debitore è presente (personalmente o a mezzo del suo difensore) all'udienza in cui esso viene adottato dal giudice dell'esecuzione, il problema non si pone; allo stesso modo, la questione non si pone se il debitore è assente, invero, il decreto di fissazione dell'udienza del 569 è comunicato al debitore ex art. 567 c.p.c., e dunque i provvedimenti resi all'udienza si presumono da costui conosciuti; infine, se il provvedimento è stato pronunciato all'esito di scioglimento di riserva, esso è comunicato dalla cancelleria alle parti ex art. 134 c.p.c., ciò vale anche per gli ordini di liberazione emessi prima dell'udienza 569.