Forum ESECUZIONI - ALTRO

Intervento ex art. 499 cpc successivo a sospensione ex art. 624-bis cpc

  • Andrea Russo

    Roma
    06/02/2024 15:48

    Intervento ex art. 499 cpc successivo a sospensione ex art. 624-bis cpc

    Buonasera,
    in una procedura esecutiva per cui è stata disposta dal GE sospensione ex art. 624-bi,s a seguito di tempestiva istanza congiunta di debitore e creditori, in un momento successivo è intervenuto un ulteriore creditore (senza menzionare in alcun modo la sospensione).
    Non ravvisando nelle norme motivi per cui l'atto di intervento debba essere considerato inammissibile, non ho ben chiaro se lo stesso:

    1) possa in qualche modo intaccare la sospensione già disposta. Riterrei in questo caso senz'altro opportuno che il creditore da ultimo intervenuto - che, come nel caso in questione, si sia limitato ad intervenire senza poi compiere atti d'impulso - si pronunci in ordine al "consenso" alla sospensione in corso; d'altro canto, tale consenso potrebbe essere ritenuto implicito proprio nell'assenza di atti d'impulso;

    2) assuma di fatto rilievo solo in caso di ripresa del processo esecutivo, ad opera delle parti pre-esistenti (con una logica che potrebbe essere considerata simile alla disciplina degli interventi post ordinanza di conversione ex art. 495 cpc).

    Grazie
    Andrea Russo
    • Zucchetti SG

      09/02/2024 10:05

      RE: Intervento ex art. 499 cpc successivo a sospensione ex art. 624-bis cpc

      Secondo la prevalente opinione dottrinaria (che condividiamo), l'intervento del creditore non è precluso dal fatto che la procedura sia sospesa.
      A tal proposito va premesso che l'atto di intervento nella procedura esecutiva costituisce una, seppur particolare, domanda giudiziale, con la quale il creditore chiede di poter concorrere alla distribuzione del ricavato dalla vendita (in questi termini, cfr. ex multis, Cass. 6.5.2015, n. 9011).
      Sul versate processuale l'essenza che caratterizza l'intervento titolato è rappresentato dal diritto del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo di compiere atti di impulso, a norma dell'art. 564 c.p.c..
      Se così è, si deve riconoscere che, anche a fronte di una procedura sospesa, l'intervento è ammissibile, poiché possibilità di depositare questa peculiare domanda giudiziale non inibita dalla sospensione della procedura.
      Quant agli effetti dell'intervento, riteniamo che esso non incida ex se sull'effetto sospensivo a meno che il creditore intervenuto non lo richieda.
      Invero, l'art. 624-bis, nel riconoscere a ciascun creditore la facoltà di chiedere la revoca dell'ordinanza di sospensione, senza operare alcuna distinzione rispetto al tempo dell'intervento, consente di affermare che: la sospensione viene meno a seguito di apposita istanza; la legittimazione a formularla spetta anche al creditore intervenuto (munito di titolo esecutivo) successivamente alla sospensione, a condizione che però depositi apposita istanza al giudice dell'esecuzione.