Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

imposta di registro - privilegio speciale ex art. 2759 - art. 2778 N. 7

  • Edoardo Lollo

    Vittorio Veneto (TV)
    06/05/2022 16:33

    imposta di registro - privilegio speciale ex art. 2759 - art. 2778 N. 7

    La società X, quando la fallita era in bonis aveva erogato un finanziamento, con garanzia ipotecaria, e visto l'inadempimento nella restituzione del prestito, avviato azione legale con ricorso per decreto ingiuntivo.
    La società X presenta istanza di ammissione al passivo per il credito garantito con ipoteca immobiliare e per il credito per spese di registrazione decreto ingiuntivo chiedendo applicazione del privilegio di carattere speciale di grado settimo ex art. 2758 comma 1, c.c..
    In sede di progetto di stato passivo lo scrivente esclude il privilegio e degrada il credito in chirografario non avendo rinvenuto beni (denaro) ove esercitare la prelazione.
    Il creditore presenta nei termini osservazioni ex art. 95 L.F. - ben argomentate, richiamando la sentenza Cass.Civ. Sez. un. n. 16060 del 20/12/2001 - insistendo sul riconoscimento del privilegio, adducendo di come la procedura possa acquisire altri beni, non inventariati, in esito all'esercizio di fruttuose azioni esercitate.
    In sede di udienza di verifica il credito, per le spese di registrazione del decreto ingiuntivo, è ammesso in privilegio mobiliare ex articolo 2778 cc nr. 7 subordinatamente all'acquisizione dei beni su cui esercitarsi il privilegio.
    L'attivo del fallimento è costituito dalla vendita di un compendio immobiliare, gravato ampiamente da ipoteca, dall'incasso di alcuni crediti e di un'attrezzatura.
    In sede di riparto ho grossi dubbi su come trattare tale credito:
    1. farlo partecipare al riparto con il "privilegio speciale" una volta soddisfatti i crediti con privilegio generale e prima dei chirografari;
    2. degradarlo a chirografario in quanto il bene afferente all'imposta su cui grava la prelazione è la somma di denaro (relativa ad un finanziamento ... impossibile da recuperare), corrispondente all'importo ingiunto, somma di denaro che non ho rinvenuto.
    Grazie per il vostro supporto e per il parere che mi vorrete fornire.

    Cordiali saluti
    Edoardo Lollo
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      06/05/2022 20:22

      RE: imposta di registro - privilegio speciale ex art. 2759 - art. 2778 N. 7

      La sentenza n. 16060 del 2001, sulla base della quale il credito, per imposta registro del decreto ingiuntivo è stato ammesso in privilegio, afferma semplicemente che agli effetti di una utile richiesta del riconoscimento di un privilegio speciale in sede di verifica dello stato passivo, è sufficiente l'accertamento dell'esistenza del credito e della relativa causa di prelazione, riservandosi alla successiva fase del riparto le indagini circa la sua concreta esperibilità. Giustamente, quindi lei, ora che arriva al riparto, si pone il problema di quale sia l'oggetto del privilegio speciale della imposta di registro e, riferendosi questa alla registrazione di un decreto ingiuntivo che ingiungeva il fallito al pagamento di una somma di danaro, è corretto l'assunto che manca un bene su cui esercitare il privilegio, per cui il credito va degradato al chirografo; per questo motivo, nonostante la citata decisione ripresa anche da altre, quando si sa dall'inizio che quello che è il possibile oggetto del privilegio speciale non può esistere o non è recuperabile, è preferibile assegnare direttamente la collocazione chirografaria.
      Zucchetti SG srl