Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Compensazione art. 56 L.F.

  • David Lanza

    MOGLIANO VENETO (TV)
    24/09/2021 18:55

    Compensazione art. 56 L.F.

    Salve, sono il curatore fallimentare subentrante ad un curatore revocato. Il curatore precedente ha ammesso al passivo dei crediti per un determinato importo coincidente tra l' altro con il mastrino. Analizzando la contabilità ho trovato per i medesimi creditori anche delle poste a credito a favore del fallimento. Ne il creditore, ne il debitore hanno sollevato l' eccezione di compensazione ex art. 56 L.F. durante l' udienza di ammissione.
    In questo contesto, posso incassare il mio credito completamente, e dopo pagare il creditore con quanto risultante dal riparto, in quanto quest' ultimo ha implicitamente rinunciato all' eccezione di compensazione art. 56 L.F., oppure il creditore può in ogni momento nuovamente opporre l' eccezione?
    O peggio il mancato eccepimento da parte del curatore dell' eccezione di compensazione comporta implicitamente la rinuncia al credito ?
    Distinti saluti


    • Zucchetti SG

      Vicenza
      27/09/2021 19:29

      RE: Compensazione art. 56 L.F.

      L'ammissione del credito da parte di un creditore che è anche debitore senza che aver effettuato la compensazione ed insinuato l'eventuale differenza e senza che il curatore abbia sollevato la relativa eccezione sono comportamenti non indicativi di alcuna rinuncia, né da parte dell'uno né da parte dell'altro. Il curatore, quindi, può chiedere il pagamento del credito del fallito, ma il convenuto può eccepire in quella sede la compensazione con il credito già insinuato.
      In tal senso, tra le altre Cass. 24/04/2007, n.9912, per la quale "Il titolare di un credito ammesso in via definitiva al passivo fallimentare contenuto in giudizio dal curatore per il pagamento di un credito dovuto all'imprenditore insolvente, può opporre in compensazione, fino a concorrenza, il proprio credito, senza che gli si possa eccepire la rinuncia tacita alla compensazione, quale automatica conseguenza della domanda di ammissione al passivo, o l'efficacia preclusiva del provvedimento di ammissione al passivo in via definitiva".
      Zucchetti Sg srl
    • Alessandro Pignatti

      Modena
      06/11/2021 14:40

      RE: Compensazione art. 56 L.F.

      Buonasera, mi riallaccio al tema per chiedere un chiarimento:
      a seguito del fallimento, in qualità di curatore, ho deciso di subentrare in un contratto di somministrazione (quindi di durata) con la società X. Tale società vanta un credito nei confronti del fallimento, sorto prima della dichiarazione di fallimento (e ammesso al passivo), che adesso chiede di compensare con un credito che il fallimento ha maturato nei suoi confronti dopo la dichiarazione di fallimento, ma che trae sempre origine dallo stesso contratto di somministrazione.
      In questo caso è possibile dare atto alla compensazione ex art. 56 lf?
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        08/11/2021 08:13

        RE: RE: Compensazione art. 56 L.F.

        E' pacifico il principio secondo cui "l'applicabilità delle disposizioni degli artt. 1241 e ss. c.c. (riguardanti l'ipotesi della compensazione in senso tecnico-giuridico) postula l'autonomia dei rapporti dai quali nascono contrapposti crediti delle parti laddove, nel caso in cui i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, si tratta di accertare semplicemente le reciproche partite di dare e avere, e a ciò il giudice può procedere senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la proposizione della domanda riconvenzionale" (cfr. da ult. Cass. 15/12/2020, n.28469; Cass. 2/05/2006, n.11030).
        Posto che lei afferma che i crediti e debiti derivano dallo stesso rapporto, già questo esclude l'applicazione dell'art. 56 l. fall., che riguarda appunto la compensazione in senso tecnico giuridico e, poiché il rapporto di somministrazione è continuato, si tratterà di fare il conteggio del dare e avere secondo le scadenze periodiche o alla fine del rapporto.
        Qualora non si segua questa linea e si ritenga comunque rientrare la fattispecie nell'are della compensazione propria, tutto dipende da come la società X è stata ammessa al passivo. A norma, infatti, dell'art. 74 l. fall. "se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne gia' avvenute o dei servizi gia' erogati", il che significa che anche il debito per le consegne antecedenti il fallimento dovrebbero essere pagate in prededuzione, determinando di conseguenza la reciprocità tra questo debito del fallimento e il credito del fallimento sorto successivamente alla dichiarazione di fallimento. Se, però, il credito della società X per le prestazioni antecedenti il fallimento è stato ammesso al passivo quale credito concorsuale, la situazione cambia in quanto si tratterebbe di effettuare una compensazione tra un credito concorsuale del terzo e un suo debito verso il fallimento, che non è consentita dall'art. 56 l. fall..
        Zucchetti SG srl