Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

ammissione al passivo del creditore fondiario

  • Alberto Pavanello

    Milano
    16/07/2018 10:19

    ammissione al passivo del creditore fondiario

    Si chiede Vostro cortese parere sulla seguente problematica:
    Il creditore fondiario X promuove azione esecutiva sulle unità immobiliari in comproprietà a 2 soggetti, A e B.
    A fallisce in quanto socio di snc., unitamente ai figli C e D del debitore esecutato non fallito B.
    Durante la procedura esecutiva fondiaria, nel quale il Fallimento è intervenuto, B decede e i figli falliti accettano l'eredità di B. Il creditore fondiario X si è insinuato ed è stato amesso nella massa fallimentare di A, ma, dopo la morte di B, non si è insinuato nelle masse dei figli falliti C e D, nonostante invito del curatore in tal senso.
    A parere dello scrivente, il creditore fondiario X non avrebbe diritto di partecipare al riparto delle somme assegnate al Fallimento per il realizzo dei beni pervenuti per eredità ai figli falliti C e D.
    Qual è Vostro parere in merito? grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      16/07/2018 20:43

      RE: ammissione al passivo del creditore fondiario

      Manca un dato importante, e cioè se A e B erano entrambi debitori verso X o lo era solo A e B aveva dato ipoteca a garanzia del debito di A quale comproprietario dell'immobile.
      In questo secondo caso non si pone un problema di insinuazione da parte di A, in quanto B sarebbe stato un terzo datore di ipoteca per cui, secondo costante giurisprudenza, sicuramente il creditore beneficiario non avrebbe avuto diritto a partecipare al passivo di B, ove fosse stato dichiarato fallito lui, né al passivo del fallimento dei suoi eredi C e D, che hanno accettato l'eredità, salvo a stabilire quale strumento utilizzare per realizzare il credito.
      Nel caso, invece, che B fosse condebitore con A verso la banca si pone, in primo luogo, il problema di stabilire quale sia l'effetto della morte di B sul processo esecutivo, e l'opinione più largamente diffusa è che questo evento non comporta la conclusione anticipata del processo esecutivo, che, quindi, prosegue a norma dell'art. 110 cpc (in mancanza di normativa specifica per il processo esecutivo) tanto che si è detto che anche il decreto di trasferimento vada comunque emesso e trascritto contro il defunto, indipendentemente dalla trascrizione dell'accettazione dell'eredità, fermo restando che gli eredi acquistano la legittimazione processuale ad opporsi all'esecuzione o a i singoli atti esecutivi.
      E' come se, essendo iniziata l'esecuzione prima della morte del debitore, questo evento non interessi il creditore pignorante, che procede la sua esecuzione sul bene, nonostante il decesso del proprietario, senza che il processo si interrompa; pertanto il bene di B, o la sua quota del 50%, non entra nel fallimento e- probabilmente questo è stato il ragionamento della banca- non è di conseguenza necessaria l'insinuazione al passivo del fallimento degli eredi di B.
      Si è obiettato che una cosa è escludere l'applicazione dell'interruzione al processi esecutivo, altra è considerare irrilevanti per il processo eventi quale la morte, con la necessità di "dirigere gli atti esecutivi contro il successore e, corrispettivamente, di legittimare dal lato attivo il successore a compierli abilitando questi soggetti a riceverne la legale conoscenza e a svolgere tutte le attività processuali" (Tarzia, Biffi, Saletti, ecc.)
      Se si segue questo secondo indirizzo, ne deriva che, a seguito del decesso dell'esecutato, tutte le sue passività- compreso il debito verso X- come tutti i suoi beni, anche se pignorati, entrano nell'asse ereditario e, quindi acquisiti dai chiamati all'eredità che hanno accettato l'eredità, come nel caso C e D. Di conseguenza, dichiarato il fallimento di costoro, la banca in tanto ha potuto proseguire l'esecuzione per soddisfarsi del credito (al pagamento sono ora tenuti gli eredi) nonostante il fallimento dei debitori in quanto lo consente l'art. 41 TUB. Questa norma, però attribuisce un privilegio strettamente processuale, che consente di iniziare o proseguire l'esecuzione pur in pendenza del fallimento del debitore, ma, dal punto di vista sostanziale, l'assegnazione delle somme in sede esecutiva sono provvisorie, dovendo il conteggio finale essere effettuato nel fallimento, tanto che l'art. 52 ult. comma, l.f., espressamente richiama anche per questa tipologia di crediti il principio della esclusività dell'accertamento, di modo che, se il creditore fondiario non si insinua al passivo fallimentare non ha diritto a percepire nulla dal fallimento e deve restituire quanto incassato, in via provvisoria, nell'esecuzione individuale.
      Come vede, la soluzione muta a seconda della fattispecie verificatasi e dell'indirizzo che si segue.
      Zucchetti SG srl
    • Alberto Pavanello

      Milano
      23/07/2018 11:52

      RE: ammissione al passivo del creditore fondiario

      tutto il resto va bene,, A me occorre solo sapere se la banca X deve presentare insinuazione al passivo nelle masse C e D,per partecipare al riparto delle somme assegnate dalla procedura esecutiva alle masse C e D, figli di B (debitore di X).
      grazie
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        23/07/2018 17:48

        RE: RE: ammissione al passivo del creditore fondiario

        Noi cerchiamo di articolare le risposte che diamo con un minimo di motivazione che serve a giustificare le soluzioni che adottiamo o a rappresentare i dubbi sulla possibilità di dare una soluzione certa e univoca; questo richiede un po' di pazienza da parte di chi legge che, ci rendiamo ben conto, a volte ha solo una grande impellenza a trovare la risposta al suo quesito.
        Venendo incontro a questa esigenza, cerchiamo di sintetizzare al massimo la risposta precedente che dve necessariamente passare attraverso più ipotesi perché neanche adesso lei ci ha detto se B era un condebitore verso la banca o solo un terzo datore di ipoteca.
        Se B era un terzo datore di ipoteca, la bancanon deve insinuarsi al passivo del fallimento dei suoi eredi C e D.
        Se B era un condebitore, ci sono due indirizzi possibili: secondo il primo il bene oggetto del pignoramento prima della morte non entra nell'asse ereditario, nel qual caso l'insinuazione al passivo dei fallimenti di B e C non è richiesta. Secondo altro indirizzo, che noi preferiamo, il bene pignorato entra nell'asse erediatrio e, quindi, è acquisito dagli eredi che hanno accettato l'eredità e per ovvia conseguenza passa nell'attivo fallimentare; in tal caso la banca, creditore fondiario, può continuare l'esecuzione ma deve insinuarsi al passivo dei fallimenti di C e D.
        Zucchetti SG Srl