Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Domanda ex 101 lf ult. Com

  • Giulia Fucci

    Caserta
    20/04/2022 22:54

    Domanda ex 101 lf ult. Com

    La società x, concessionaria della riscossione del comune y, ha proposto domanda di insinuazione al passivo ex 101 ultimo comma, adducendo che il curatore non aveva informato la società ex art. 92 e quindi non aveva potuto proporre la domanda in tempo.
    Premesso che il curatore ha avvisato il comune quando è intervenuto il fallimento…vorrei capire se tale domanda va considerata inammissibile in quanto dovrebbe essere il comune ad avvisare il proprio concessionario?
    E poi una società di riscossione dovrebbe essere un ente qualificato, che potrebbe conoscere l'eventuale fallimento del contribuente.
    In ogni caso, nel merito poi, il tributo è dell' anno 2013; nel 2018 viene notificato L atto di accertamento, ma nella documentazione non c è prova di quest ultimo. nel 2021 invia tramite pec l ingiunzione al curatore, il quale chiede L esonero dall impugnazione.
    Nel merito comunque il credito si è estinto, a meno che non integri la documentazione ?
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      23/04/2022 15:09

      RE: Domanda ex 101 lf ult. Com

      Non ci risultano prese di posizione in giurisprudenza o prassi sulla questione, e proprio per quanto esposto nel quesito non ci riteniamo in grado di dare una risposta certa.

      Da un lato, infatti, l'art. 101 l.fall. fa riferimento all' "istante" e non al creditore, pertanto è possibile che la concessionaria per la riscossione possa avvalersi del disposto dell'ultimo comma dell'art. 101 l.fall., se non le è stata inviata la comunicazione ex art. 92 l.fall.

      Dall'altro lato, appunto come sottolineato nel quesito, il fatto che l'istante sia un soggetto il cui compito è procedere alla riscossione, esso deve operarsi per recuperare i crediti a esso affidati e quindi quantomeno periodicamente verificare lo "stato" dei creditori: se ha svolto correttamente tale suo compito istituzionale, si può presumere che sia venuto a conoscenza del fallimento.

      Sotto il profilo meramente pratico/procedurale, poiché il ragionamento esposto nel quesito e richiamato qui sopra ci pare sostenibile, proporremmo la non ammissione, e nel caso di opposizione sarà il Giudice Delegato a decidere.


      Per quanto invece riguarda la possibile prescrizione del credito, se l'agente per la riscossione non prova la notifica dell'atto di accertamento riteniamo che certamente il credito si sia prescritto, e in base alle ultime prese di posizione della Suprema Corte, ciò può essere rilevato dal Giudice Delegato, senza necessità di ricorrere alla giustizia tributaria.