Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

privilegio speciale immobiliare ex art. 2758 c. 2 cc

  • Elisa Cattani

    Reggio Emilia (RE)
    07/03/2019 13:38

    privilegio speciale immobiliare ex art. 2758 c. 2 cc

    Con Sentenza definitiva emessa dal Tribunale nella causa di opposizione allo stato passivo promossa da un creditore, è stato riconosciuto a favore dello stesso il "privilegio ex art. 2758 c. 2 cc" per iva di rivalsa sui corrispettivi previsti da contratto.
    I Contratti di cui trattasi riguardano rispettivamente un contratto di appalto d'opera relativo a servizi di ristrutturazione immobiliare e un contratto di appalto di servizi amministrativi e di assistenza alla vendita degli immobili ristrutturati.
    Il privilegio per rivalsa iva come accordato in Sentenza dovrebbe quindi ritenersi valevole sui beni immobili oggetto dei contratti, e non sui mobili.
    In effetti l'art. 2758 cc, al comma 1, statuisce che i crediti dello stato per tributi indiretti hanno privilegio sui mobili ai quali i tributi si riferiscono e sugli altri beni indicati dalle leggi relative, con l'effetto da esse stabilito. Tra gli "altri beni indicati dalle leggi relative" figurano quelli di cui all'art. 2772 cc come citato dallo stesso articolo 2758 c.1 (in particolare mi riferisco agli immobili di cui al c. 3 dell'art. 2772 cc).
    Il comma 2 statuisce che uguale privilegio spetta per i crediti di rivalsa iva del cessionario/committente.
    Ritengo quindi che il privilegio concesso con Sentenza del Tribunale a decisione del giudizio di opposizione all'ammissione allo SP, espresso con riferimento all'art. 2758 c. 2 cc, possa nel caso specifico ritenersi valevole sugli immobili oggetto dei contratti di appalto già citati, e costituisca quindi un privilegio immobiliare.
    Chiedo nel merito un Vostro cortese parere.
    Grazie per l'attenzione
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/03/2019 18:13

      RE: privilegio speciale immobiliare ex art. 2758 c. 2 cc

      Ci permettiamo di dissentire dalla sua opinione. I privilegi di cui tratta l'art. 2758 c.c. sono tutti privilegi mobiliari, tant'è che la loro collocazione è quella di settimo grado indicata dall'art. 2778 c.c., che tratta appunto dell'ordine dei privilegi sui mobili. I crediti per tributi indiretti possono avere anche ad oggetto beni immobili, ma quando operano i privilegi di cui all'art. 2772 c.c., richiamato infatti dall'art. 2780 c.c., che tratta dell'ordine dei privilegi sugli immobili.
      nel caso il tribunale ha riconosciuto il privilegio ex art. 2758 c.c., per cui l'oggetto del privilegio non può che essere di natura mobilaire; mancando il o i beni oggetto del privilegio, il credito va trattato come chirografrio al momento del riparto.
      Zucchetti Sg srl