Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Insinuazione al passivo ex dipendenti - Affitto d'azienda

  • Marco Scattolini

    Macerata
    06/10/2021 09:14

    Insinuazione al passivo ex dipendenti - Affitto d'azienda

    Salve, nel corso del 2021 falliscono rispettivamene l'Affittuaria (31/5) e l'Affitante (30/6), che in precedenza avevano stipulato un contratto di affitto di azienda.

    Nel contratto di affitto di azienda, riguardo ai dipendenti, è stata prevista l'applicazione dell'art. 2112 c.c. con specifico accollo del TFR dell'Affittuario per volontà espressa dalle parti.

    In sede esame dello stato passivo della Affittuaria, in virtù della solidalità tra il cedente ed il cessionario per tutti i crediti vantati dai dipendenti (crediti lavoro + T.F.R), gli stessi sono stati ammessi sia per la quota maturata in capo all'Affittante, che per quella maturata in capo all'Affittuaria.

    Dato che i dipendenti attiveranno il fondo di garanzia, con successiva surroga da parte dell'Inps (sia per quanto maturato in capo all'Affittante, che in capo all'Affittuaria), e dato che l'attivo del fallimento dell'Affittuaria non riuscirà a soddisfare l'importo chiesto in surroga dall'Inps, vi chiedo se il Curatore del Fallimento dell'Affittuaria, per la parte insoddisfatta dell'Inps relativa alla quota maturata in capo all'Affittante, possa presentare domanda di insinuazione nel fallimento dell'Affittante, invocando il privilegio ex art. 2751 bis, punto 1, al fine poi di ripartire in favore dell'Inps la somma ad essa spettante.

    Grazie

    Marco Scattolini
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      06/10/2021 18:43

      RE: Insinuazione al passivo ex dipendenti - Affitto d'azienda

      L'affittuaria è un coobbligato solidale per le obbligazioni verso i dipendenti maturate fino alla data dell'affitto di azienda, che sono obbligazioni nell'esclusivo interesse dell'affittante in cui la solidarietà si sovrappone all'esterno verso i creditori per rafforzare la possibilità di recupero de loro crediti. A norma dell'art. 1299 c.c., il condebitore che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi, per cui l'affittuario può ripetere nei confronti dell'affittante la somma pagata ai dipendenti o all'Inps in surroga dei primi riguardanti le spettanze che, nei rapporti interni, sono rimaste a carico dell'affittante (ossia quelle maturate fino alla data dell'affitto). Ovviamente essendo fallito anche l'affittante tale pretesa va azionata a mezzo insinuazione al passivo.
      Come si vede tale regresso è condizionato all'integrale pagamento del creditore (e su questo punto concorda anche la disciplina fallimentare di cui agli artt. 61 e 62 l. fall.), sicchè prima di tale evento il suo fallimento non può fare nulla; situazione apparentemente punitiva, ma in realtà, giustificata proprio dalle norme sulla solidarietà.
      Invero i creditori, nel caso i dipendenti (e dopo l'Inps) avrebbero potuto insinuare il loro credito par la parte antecedente l'affitto, anche nel passivo del fallimento dell'affittante, dal momento che la solidarietà passiva consente al creditore di agire nei confronti del o dei condebitori che ritiene ed anche nei confronti di tutti. La norma citata, quindi vuole evitare che un condebitore recuperi parte del suo credito, prima che sia stato integralmente soddisfatto il creditore principale.
      Zucchetti SG srl
      • Marco Scattolini

        Macerata
        07/10/2021 12:59

        RE: RE: Insinuazione al passivo ex dipendenti - Affitto d'azienda

        Ringrazio per la risposta, chiedo conferma del fatto che la domanda di ammissione al passivo nel Fallimento della Affittante, possa godere del privilegio ex art. 2751-bis punto 1, in quanto riferita a pagamenti effettuati dall'Inps in favore degli ex dipendenti della Affittuaria.

        Grazie

        Marco Scattolini
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          07/10/2021 18:53

          RE: RE: RE: Insinuazione al passivo ex dipendenti - Affitto d'azienda

          Si, anche se per essere sicuri è meglio qualificare l'azione per il recupero come rivalsa per surroga, che immette il solvens nella stessa posizione del creditore soddisfatto e, quindi, a lui si sostituisce sia per il credito che pe rla collocazione privilegiata, piuttosto che come regresso in senso stretto, che potrebbe far pensare ad un diritto nuovo che nasce in capo al solvens.
          Zucchetti SG srl