Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Privilegio Agenzia Entrate Riscossione

  • Giovanni Nicola Dettori

    Olbia (OT)
    04/03/2020 12:25

    Privilegio Agenzia Entrate Riscossione

    Buongiorno,
    Nell'ordine dei privilegi previsti su Fallco, qual'è la giusta collocazione delle seguenti richieste effettuata dalla Agenzia delle Entrate Riscossione:
    - privilegio [ante 1] artt. 57 DLgs 504/95 e 2749 cc, art. 2777 III cc;
    - privilegio [ante 1] art. 57 DLgs 504/95 e art. 2777 III cc;
    - privilegio [ante 1] artt. 2758 cc e 16 DLgs 504/95
    Ringrazio anticipatamente
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      04/03/2020 19:31

      RE: Privilegio Agenzia Entrate Riscossione

      A quanto capiamo dalle scarne indicazioni fornite dal creditore, i primi due crediti dovrebbero rientrare nella previsione della voce
      Prg. 19.1, Prefer. A7.8, Gen
      CREDITI ASSISTITI DA PRIVILEGIO GENERALE PREFERITO AD OGNI ALTRO CON COLLOCAZIONE ANTE PRIMO GRADO - crediti non identificati creati da leggi speciali che attribuiscono privilegio generale preferibile ad ognialtro.
      Il terzo nella previsione della voce:
      Prg. 28, Prefer. G7.1, Spe
      CREDITI CON COLLOCAZIONE AL GRADO 7 -crediti dello Stato per tributi indiretti ex art. 2758
      Zucchetti Sg srl
      • Simone Allodi

        Milano
        27/09/2021 13:04

        RE: RE: Privilegio Agenzia Entrate Riscossione

        Perdonatemi, ma mi trovo nella medesima casistica di cui sopra.
        Mi chiedo, però, come posso classificare come Prg. 28, Prefer. G7.1, Spe CREDITI CON COLLOCAZIONE AL GRADO 7 -crediti dello Stato per tributi indiretti ex art. 2758, una richiesta ANTE 1 GRADO.
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          27/09/2021 19:35

          RE: RE: RE: Privilegio Agenzia Entrate Riscossione

          Lei ha ragione nel dire che l'AE ha chiesto un privilegio ante primo grado, ma si tratta del privilegio di cui all'art. 57 DLgs 504/95 e succ. modifiche, il quale prevede che "Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta ha privilegio, a preferenza di ogni altro, sulle somme dovute dagli utenti per i consumi soggetti ad imposta", che è sostanzialmente irrealizzabile. Non si vede, infatti, come le somme dovute dagli utenti per i consumi soggetti ad imposta possano essere oggetto di un privilegio speciale, data la natura fungibile del danaro; bisognerebbe ipotizzare che l'utente abbia messo in un scatola le somme da corrispondere e identificate allo scopo di pagare i consumi, perché il danaro acquisti una sua autonoma configurazione e possa essere considerato un bene materiale individuato su cui far gravare il privilegio.
          Scartata questa ipotesi di privilegio avremmo dovuto consigliare l'ammissione in chirografo, ma poiché l'utente ci chiedeva quale dei privilegi indicati nella tabella avrebbe dovuto utilizzare abbiamo pensato, sbagliando, di indicare il privilegio più affine.
          Zucchetti SG srl
          • Simone Allodi

            Milano
            28/09/2021 09:37

            RE: RE: RE: RE: Privilegio Agenzia Entrate Riscossione

            Ringraziando per il chiarimento, vi chiedo: poiché l'art. 16 del D.Lgs 504/95 recita "Il credito dell'amministrazione finanziaria per i tributi previsti dal presente testo unico ha privilegio, a preferenza di ogni altro, sulle materie prime, sui prodotti, sui serbatoi, sul macchinario e sul materiale mobile esistenti negli opifici di produzione o negli altri depositi fiscali, anche se di proprietà di terzi." ed io mi trovo effettivamente nella condizione in cui ho del carburante, dei serbatoi, ecc., non sarebbe attribuibile di privilegio A7.2 CREDITI ASSISTITI DA PRIVILEGIO PREFERITO AD OGNI ALTRO CON COLLOCAZIONE ANTE PRIMO GRADO - crediti dello Stato per accise, tributi, multe, ecc.? Questo ragionando sulla base che le accise sono effettivamente dovute sulla vendita del carburante.
            Grazie
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              28/09/2021 18:26

              RE: RE: RE: RE: RE: Privilegio Agenzia Entrate Riscossione

              Si, se il credito insinuato ha per oggetto le accise per le quali, a norma del comma 2 dell'art. 1 del d.lgs n. 504 del 1995, bisogna intendere "l'imposizione indiretta sulla produzione o sul consumo dei prodotti energetici, dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, dell'energia elettrica e dei tabacchi lavorati, diversa dalle altre imposizioni indirette previste dal Titolo III del presente testo unico". Qui, infatti il bene oggetto del privilegio può esistere e, nel suo caso esiste.
              Nella risposta iniziale , da cui lei giustamente muove, non avevamo attribuito tale privilegio per il fatto che mancava qualsiasi indicazione circa il tipo e l'oggetto del privilegio, tanto che l'incipit della risposta è" A quanto capiamo dalle scarne indicazioni fornite dal creditore….".
              Zucchetti SG srl