Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

PRIVILEGIO ART. 2770

  • Carla Rinaldi

    ZOGNO (BG)
    18/12/2019 09:43

    PRIVILEGIO ART. 2770

    Buongiorno
    un creditore ipotecario chiede l'ammissione ex art. 2770 c.c. anche per le spese sostenute per promuovere il procedimento di cognizione ex art. 702 bis finalizzato all'opposizione al decreto di liquidazione del compenso del Custode Giudiziario emesso dal G.E..
    Dette spese sono inquadrabili ex art. 2770 c.c. o genericamente seguono il credito principale?

    Grazie
    • Carla Rinaldi

      ZOGNO (BG)
      07/01/2020 09:29

      RE: PRIVILEGIO ART. 2770

      Buongiorno,
      potrei cortesemente avere un confronto in merito al mio quesito del 18/12?

      Ringrazio
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        07/01/2020 21:49

        RE: RE: PRIVILEGIO ART. 2770

        Ci scusi, il quesito non era stato tempestivamente trasmesso alla sezione giuridica e poi vi è stata la sospensione per il periodo festivo.
        La sua domanda nasconde in realtà due quesiti: va riconosciuto il credito del creditore pignorante per il procedimento di cognizione ex art. 702 bis finalizzato all'opposizione al decreto di liquidazione del compenso del Custode Giudiziario emesso dal G.E.? e, in caso positivo con quale collocazione?
        Sul primo punto, non è agevole rispondere perché molto, o tutto, dipende dall'esito della vicenda nel senso che il creditore ha credito da azionare qualora in quel giudizio risulti vittorioso e ci sia una condanna alle spese del fallito, nel mentre , in caso di soccombenza, potrebbe essere condannato al apgamento delle spese di causa proprio il creditore opponente. A questo punto si innesta iun discorso molto complicato: quel giudizio di cognizione può continuare? Bisognerebbe avere maggiore cognizione dei fatti di causa, ma da come rappresentata la situazione potrebbe rispondersi affermativamente perché la controversia non riguarda il fallito, ma il creditore e il custode ritenendo (probabilmente) il primo che sia stato liquidato al secondo un compenso eccessivo e che solo indirettamente si riversa sul fallimento. Allo stato, pertanto noi escluderemmo il credito proprio perché non vi è un provvedimento che decida se il creditore in questione abbia diritto al rimborso delle spese sopportate. Peraltro, qaund'anche si ritenesse che il giudizio di cui si discute non sarebbe proseguibile, mancherebbe comunque una decisione sulle spese.
        Ove, invece si volesse ritenere esistente un credito per la voce in questione, lo stesso non dovrebbe rientrare nella previsione dell'art. 2770 c.c., dato che questo riguarda le spese dei fatte per atti conservativi e per l'espropriazione di beni immobili- e nel caso si tratta delle spese di un giudizio di cognizione- sostenute nell'interesse di tutti i creditori, e tra queste non possono essere annoverate le spese per la contestazione del compenso liquidato al custode.
        Zucchetti SG srl