Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Accoglienza o meno domanda ultratardiva dovuta da procedimento penale

  • Matteo Cangini

    Montecalvo in Foglia (PU)
    20/03/2020 19:51

    Accoglienza o meno domanda ultratardiva dovuta da procedimento penale

    Buon pomeriggio, vi sottopongo la seguente questione.
    Nel fallimento è pendente un procedimento penale e civile promosso da una lavoratrice che ha subito un grave infortunio sul lavoro contro la società e il suo amministratore.
    Nelle more del procedimento la dipendente ha promosso due distinte insinuazioni. Una per le retribuzioni e il tfr e la seconda di importo piuttosto elevato per il danno subito. Entrambe le insinuazioni sono state accolte.
    L'Inail, nelle more dei procedimenti in corso ha provveduto a liquidare alla lavoratrice una parete del danno, proponendo poi domanda di insinuazione al passivo in via chirografaria, ma proponendo la domanda oltre i termini di insinuazione, tanto che la domanda potrebbe ritenersi ultratardiva.
    Nell'attesa di fissazione dell'udienza per l'esame della domanda, forse ultratardiva dell'Inail, la dipendente ha raggiunto un accordo transattivo con la compagnia di assicurazione e fuori dal fallimento, ed ha fatto poi domanda di ritirare la propria richiesta di ammissione al passivo inerente al danno subito, avendo di fatto visto riconosciuto il suo diritto all'indennizzo.
    L'Inail, che ha erogato alla lavoratrice l'indennità in data 07/06/2019, presenta in data 17/07/2019 domanda di ammissione al passivo per la somma erogata alla lavoratrice giustificando la richiesta in questo modo:
    "in seguito a detto infortunio, veniva instaurato procedimento penale nei confronti del predetto datore di lavoro; detto procedimento si sta protraendo in maniera inusitata, pertanto, ciò costringe INAIL ad intervenire, suo malgrado, nella presente procedura pur volendo attendere, com'è d'uopo, l'esito del primo grado; l'INAIL ha, comunque, diritto, ex artt. 10 ed 11 D.P.R. n. 1124/65 nonché 1916 , 2043 , 2087 c.c., ad ottenere nel presente giudizio l'accertamento della responsabilità della ditta fallita per l'infortunio occorso per il rimborso delle somme erogate ed erogande allo stesso".
    Si precisa che la comunicazione ex art 92 L.F era stata inoltrata all'INAL in data 24/10/2016, quindi la stessa era a conoscenza dello stato del fallimento, ma di fatto non si è insinuata non avendo determinato il danno di rifondere.
    Secondo il vostro parere, dopo aver analizzato gli accadimenti temporali sopra indicati, è accoglibile la richiesta di insinuazione dell'Inail, giustificata dal protrarsi del processo penale, oppure va rigettata perché ultratardiva??
    In attesa del vostro autorevole parere, cordialmente saluto.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/03/2020 18:47

      RE: Accoglienza o meno domanda ultratardiva dovuta da procedimento penale

      Lei pone l'accento sulla imputabilità del ritardo della domanda super tardiva. Premesso che la domanda di insinuazione è super tardiva quando è trasmessa al curatore decorsi 12 mesi dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo, il creditore che presenta una domanda del genere deve preliminarmente fornire la prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile, altrimenti la domanda va dichiarata inammissibile.
      Orbene, nel suo caso è evidente che l'Inail non poteva presentare la domanda prima di aver effettuato il pagamento al lavoratore danneggiato, per cui se si prendono in considerazione questi due elementi: data del pagamento (7.6.2019) e quella della insinuazione (17.7.2019) non vi è alcun ritardo. Ci si potrebbe porre la domanda se il pagamento della indennità poteva essere fatta prima, ma su questo non abbiamo elementi per esprimere una opinione, considerato anche che era ed è pendente un giudizio penale a carico del datore di lavoro non ancora arrivato ad una sentenza di primo grado; e ciò ammesso che una indagine del genere possa rientrare nell'oggetto del giudizio di ammissibilità.
      Se poi lei chiede se la domanda, superato questo scoglio, possa essere accolta nel merito, allora non abbiamo i dati necessari per rispondere, anche perché l'Inail richiama una serie di norme che fanno riferimento ad azioni di diversa tipologia. Invero, con la surrogazione ex art. 1916 c.c. l'Inail agisce contro i terzi responsabili, estranei al rapporto assicurativo, per il rimborso delle indennità corrisposte all'infortunato o ai suoi superstiti azionando il diritto al risarcimento del danno spettante all'assicurato, mentre con l'azione di regresso ex artt. 10 e 11 del T.U. n. 1124 del 1965, agendo contro il datore di lavoro che debba rispondere penalmente delle lesioni o che sia civilmente responsabile dell'operato di un soggetto del quale sia accertata con sentenza la responsabilità, fa valere in giudizio un proprio diritto che origina dal rapporto assicurativo. Inoltre è intervenuta anche una assicurazione, per cui va valutato analiticamente quale sia il credito azionabile dell'Inail.
      In ogni caso l'eventuale ammissione deve avvenire con riserva dell'esito del giudizio penale a carico del datore di lavoro.
      Zucchetti Sg srl