Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Liquidazione compenso per assistenza professionale per il deposito del ricorso ex art 161 co 6 LF e di alcune relazioni ...

  • Matteo Rellecke Nasi

    Torino
    03/09/2019 08:39

    Liquidazione compenso per assistenza professionale per il deposito del ricorso ex art 161 co 6 LF e di alcune relazioni mensili

    Gent.mi,

    un dottore commercialista quale advisor finanziario ha assistito, insieme ad un legale, una società nella predisposizione del ricorso ex art 161 co 6 LF e nella prime due relazioni periodiche in quanto in seguito il Tribunale ha revocato la concessione dei termini e dopo circa 6 mesi la società è fallita.

    Tra la procedura di c.p. in bianco ed il fallimento vi è soluzione di continuità e quindi non spetta la prededuzione del compenso maturato nella procedura di c.p. in bianco ma certamente è maturato un compenso per l'attività professionale svolta.

    Il predetto dottore commercialista ha depositato insinuazione allo stato passivo richiedendo un importo pari a quanto pattuito con la predetta società per gli step raggiunti ma il curatore ha escluso totalmente l'importo in quanto ritiene non provata la effettiva esecuzione delle prestazioni descritte in sede di insinuazione e contestata in ogni caso la congruità dell'importo richiesto tenuto anche conto che non è stato predisposto né il piano né il ricorso per l'accesso alla procedura.

    Il dottore commercialista può invocare il riquadro 9 [Art. 27] del D.M. 140/2012 e quindi per la propria attività quantomeno di assistenza insieme al legale per la presentazione del ricorso ex art 161 co 6 L.F. sul totale delle passivita' da ridurre del 50%?

    Ovvero da ridurre per un importo ulteriore rispetto al 50%?

    Ci si chiede se l'assistenza per la presentazione del ricorso ex art 161 co 6 LF, ancorchè congiuntamente con un legale, non possa essere liquidata almeno quanto l'assistenza per la richiesta di fallimento in proprio posto che se il P.M. ovvero il debitore avessero voluto avrebbero potuto richiedere tale procedura nel corso dell'udienza di chiarimenti fissata dal Tribunale prima dell'emissione del decreto di revoca dei termini fissati per il deposito della proposta del ricorso e del piano concordatario.

    Si specifica che non viene richiesta la prededuzione e che prima del deposito del ricorso ex art 161 co. 6 LF non era pendente alcuna istanza di fallimento.

    Vi chiedo quindi quali possano essere gli elementi utili per una liquidazione del compenso in questa circostanza.

    Grazie e cordialità

    Matteo Rellecke Nasi


    • Zucchetti SG

      Vicenza
      03/09/2019 20:36

      RE: Liquidazione compenso per assistenza professionale per il deposito del ricorso ex art 161 co 6 LF e di alcune relazioni mensili

      Il credito del professionista, che non chiede la prededuzione ha sicuramente natura privilegiata ex art. 2751bis n. 2 c.c..
      Quanto all'esclusione del credito pari a quanto pattuito con la predetta società per gli step raggiunti perché "non provata la effettiva esecuzione delle prestazioni descritte in sede di insinuazione, è chiaro che il professionista interessato, ove questa provvedimento sia confermato dal giudice delegato, dovrà proporre opposizione allo stato passivi e in quella sede dimostrare che dette prestazioni sono state invece effettuate. Quanto alla esclusione perché contestata la congruità dell'importo richiesto, è la curatela che dovrebbe dire qualcosa in più visto che esiste un contratto col quale è stato convenuto il corrispettivo e se non viene sollevata una eccezione di inopponibilità per mancanza di data certa, quel contrati vincola anche la curatela; ma è probabile che la non congruità sia collegata proprio alla precedente contestazione di mancata esecuzione delle prestazioni convenute, per cui si ritorna al punto di prima. In ogni caso, se non viene ritenuto applicabile il contratto stipulato, va fatto riferimento alle tariffe professionali.
      Zucchetti Sg srl