Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

art. 61 lf

  • Saverio Salvatore

    ancona
    18/10/2021 19:19

    art. 61 lf

    Buonasera.
    In merito al divieto del condebitore solidale di essere ammesso al passivo fallimentare (in via di regresso o surroga) per la restituzione del pagamento parziale effettuato in favore del creditore (nel caso ipotecario) dopo il fallimento, prima che il creditore sia soddisfatto integralmente, ex art. 61, 2° comma, L.F., lo stesso divieto opera soltanto se il creditore è stato ammesso al fallimento per l'intero credito, giusto?
    Mi spiego meglio. Se il creditore ipotecario, dopo aver riscosso dal condebitore solidale non fallito, dopo il fallimento, il 60% del credito, si insinua e viene ammesso solo per il residuo 40%, non sussiste alcuna preclusione a che il condebitore "solvens", seppure parziale, venga ammesso al passivo fallimentare per il 10% di quanto anticipato (esorbitante la propria quota del 50%), corretto? Cioè l'art. 61 L.F. non trova proprio applicazione, è così?
    Io ritengo non possa essere diversamente, perché se nel primo caso (in ipotesi di due condebitori tenuti al 50%) il creditore è ammesso per 100 ed il condebitore paga 60, allora quest'ultimo non potrebbe essere ammesso per 10 (quanto ha pagato in più rispetto alla sua quota), pena un aggravamento del passivo (di 10) oltre il credito; ma se il creditore è ammesso per 40 (perché ha ottenuto 60 dal condebitore solidale e si è insinuato solo per la differenza) allora il condebitore solidale che si insinua per 10 non comporta alcun aggravamento; anzi, se non fosse ammesso, ci sarebbe un indebito arricchimento della procedura.
    Pur essendo convinto di quanto sopra non trovo precedenti giurisprudenziali specifici.
    Ne conoscete?
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/10/2021 09:41

      RE: art. 61 lf

      Neanche a noi risultano precedenti specifici, per cui cerchiamo di ricostruire la vicenda secondo i principi generali.
      Normalmente la questione si pone in modo diverso, nel senso che il creditore A, insinuato il credito per intero di 100 nel passivo del fallimento del coobbligati fallito B, riceve successivamente un pagamento parziale di 60 dal coobbligato in bonis C; in tal caso A ha diritto a mantenere l'insinuazione di 100 (fermo restando che non può percepire dal fallimento di B più di 40) e C non può esercitare il regresso non essendo stato A ancora soddisfatto integralmente (questo è in estrema sintesi ilrisulytato della lettura del combinato disposto degli artt. 61 e 62 l. fall.). Una volta soddisfatto il creditore integralmente, dal fallimento di B o da C che sborsa anche le ulteriori 40, il regresso diventa possibile e, a questo punto non entrano più in ballo gli artt. 61 e 62 l. fall. ma i rapporti interni tra coobbligati; poichè nel caso i coobbligati sono due e ciascuno per il 50%, nei rapporti interni ciascun coobbligato può chiedere all'altro solo la parte eccedente la propria quota, sicchè se C potrà chiedere a b, insinuandosi in regresso nel suo fallimento, solo l'importo eccedente 50, che erano a suo carico, per cui se ha pagato solo 60 (e 40 il fallimento), potrà insinuare 10, se ha pagato 70, potrà insinuare 20 e così via, fino a poter insinuare al massimo 50, ove abbia pagato interamente lui il debito.
      Nel caso in esame l'a peculiarità sta nel fatto che il creditore A, ricevuto dal coobbligato C 60, dopo la dichiarazione di fallimento dell'altro coobbligato B, ha insinuato il credito residuo di 40.
      A nostro avviso, nulla cambia rispetto alla fattispecie precedente quanto al regresso, nel mentre si realizza una notevole differenza per il creditore perchè le eventuali percentuali di pagamento da parte del fallimento vanno calcolate su 40 e non su 100; ossia in caso di ammissione per 100, se, ad esempio, il fallimento distribuisce il 20% A riceve 20, nel mentre se è insinuato per 40, nella stessa ipotesi, riceve 8. Quanto al regresso, tuttavia, nulla cambia perché è pur sempre necessaria la preventiva integrale estinzione del credito principale non volendo il legislatore che il coobbligato riceva qualcosa prima che il creditore principale sia stato integralmente soddisfatto.
      Zucchetti SG srl