Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Spese generali o forfettarie del legale liquidate in D.I.

  • Simone Allodi

    Milano
    04/02/2015 17:35

    Spese generali o forfettarie del legale liquidate in D.I.

    Buongiorno,
    un "tarlo" nella mia memoria mi fa considerare come non ammissibili al passivo le spese generali o forfettarie del legale liquidate in D.I. ex art. 15 Tariffa professionale. Tuttavia, non ho trovato alcun riscontro concreto a questo mio ricordo e pertanto mi affido a Voi per conferma o smentita.
    Nel caso in cui il mio ricordo fosse fuorviante, immagino che tali spese vadano ammesse al chirografo, corretto?
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      04/02/2015 20:01

      RE: Spese generali o forfettarie del legale liquidate in D.I.

      Lei ricorda bene, anche se il problema è stato esaminato con riferimento alle spese anticipate dal professionista che si insinua chiedendo il privilegio.
      Da tempo, in proposito, la dottrina ha detto che il credito per rimborso spese sostenute dal professionista per conto del cliente solo attraverso un'inammissibile interpretazione analogica della norma di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c., (eccezionale, come tutte quelle prevedono i privilegi), potrebbe rientrare nel suo ambito previsionale, posto che la norma assegna il privilegio ai crediti per retribuzione.
      Sulla stessa linea la giurisprudenza della S.Corte, per la quale "Ai compensi dovuti ad un avvocato per lo svolgimento della sua attività professionale in materia giudiziale civile è applicabile il privilegio generale sui mobili a norma dell'art. 2751 bis n. 2, c.c. con riferimento alle voci qualificabili quali "diritti" ed "onorari", ma con esclusione delle spese anticipate dal professionista, dato che il relativo credito non è riconducibile alla nozione di "retribuzione dei professionisti" di cui alla disposizione citata e, quindi, è sfornito di qualsiasi privilegio" (Cass. 24/03/2011, n. 6849; Cass. 08/01/1999, n. 92).
      Per lo stesso motivo questo discorso vale per le spese generiche, in quanto anche queste non rientrano nel concetto di retribuzione.
      Zucchetti Sg srl

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      • Simone Allodi

        Milano
        05/02/2015 10:43

        RE: RE: Spese generali o forfettarie del legale liquidate in D.I.

        La ringrazio. Dunque il mio ricordo era sbagliato nel senso che, pur essendo spese non documentate, vanno ammesse comunque al passivo, ma ero nel giusto ritenedole ammissibili soltanto in via chirografaria. Esatto?
        Tatiana Trova
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          05/02/2015 20:39

          RE: RE: RE: Spese generali o forfettarie del legale liquidate in D.I.

          Esatto.
          Zucchetti SG srl

          • Orietta Moretti

            Sondrio
            01/12/2017 15:59

            RE: RE: RE: RE: Spese generali o forfettarie del legale liquidate in D.I.

            Con domanda di ammissione al passivo si chiede l'ammissione delle spese liquidate con decreto ingiuntivo che viene allegato e spese legali documentate da generiche fatture di un avvocato riportanti solo il nome della pratica : Pinco contro società fallita.
            Si chiede se debbano essere ammesse le spese liquidate nel decreto ingiuntivo però non c'è la formula di esecutività.
            Si chiede inoltre se debbano essere liquidate spese legali genericamente allegate.
            Grazie
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              01/12/2017 20:17

              RE: RE: RE: RE: RE: Spese generali o forfettarie del legale liquidate in D.I.

              Il decreto ingiuntivo, se non è munito della formula esecutiva ex art. 647 cpc con data anteriore alla dichiarazione di fallimento, non è opponibile al fallimento; questo comporta che il creditore non può avvalersi di quel decreto a prova del suo credito ma deve fornire prova con altri mezzi dello stesso come se il decreto non esistesse; di conseguenza, il debitore ingiunto non è tenuto a pagare le relative spese dell'atto inutilizzabile, indipendentemente dalla prova delle stesse.
              Qualora, invece il decreto fosse opponibile alla massa (ad esempio perché opposto con giudizio di opposizione estinto), il creditore ingiungente può fondare la sua pretesa creditoria sul decreto ingiuntivo e può chiedere la refusione delle spese nello stesso liquidate ( e non di più), oltre alle spese successive (registrazione decreto, notifica, costituzione nel giudizio di opposizione, attività esecutiva ecc.), ritualmente documentate. Quando la documentazione possa ritenersi rituale è questione di fatto da valutare caso per caso; di certo una indicazione generica è insufficiente.
              Zucchetti SG srl