Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

accertamento del passivo

  • LUIGI AZA MIRA

    PAVIA
    03/03/2020 09:40

    accertamento del passivo

    Ante fallimento
    l'Agenzia delle Dogane, Ufficio di Milano ha redatto a carico della società un processo verbale di revisione dell'accertamento, con il quale ha contestato alla stessa Società maggiori diritti (dazi e Iva) per euro 2.853.375,79 e interessi per euro 162.500,00, per un totale complessivo di euro 3.015.875,79
    In esito al ricorso proposto della fallita (ante fallimento) ed alla pronuncia della CTP la Dogana ha quantificato in euro 537.673,36 l'importo dovuto dalla Società; l'Ufficio ha proposto appello avverso la decisione resa di Giudici di prime cure e la fallita (ante fallimento) si è ritualmente costituita;la CTR di Milano ha respinto l'appello dell'Ufficio, con conseguente conferma della sentenza impugnata; la pronuncia di appello è stata impugnata innanzi alla Corte di Cassazione da parte dell'Agenzia delle Dogane; il giudizio si è concluso ante fallimento e la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Dogane e ha confermato la sentenza della CTR e fino qui nessun problema. nell'ammettere al passivo la somma rideterminata dalle Dogane in esito alla pronuncia della CTP.
    Parallelamente
    veniva notificato alla fallita (ante fallimento) l'atto di contestazione emesso dall'Agenzia delle Dogane con il quale veniva contestata alla società la sanzione amministrativa per euro 1.665.298,31
    La CTP ha emesso l'ordinanza collegiale con la quale ha sospeso il giudizio giudizio fino alla definizione di quello avente ad oggetto l'atto presupposto.
    in esito alla sentenza della Cassazione di cui sopra l'Agenzia delle Dogane ha presentato istanza per la ripresa del processo interrotto fissando l'udienza;
    Nelle more è intervenuto il fallimento pertanto all'udienza ed il procedimento veniva interrotto per intervenuto fallimento.
    il sottoscritto (a costo zero per la procedura) ha riassunto il procedimento interrotto.
    ora: il credito per sanzioni il cui giudizio è oggi pendente va ammesso con riserva in attesa dell'esito del processo o va escluso?
    Grazie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      16/03/2020 11:37

      RE: accertamento del passivo

      La risposta sta a nostro avviso nel combinato disposto delle seguenti norme:

      - il ben noto art. 88, I comma, del D.P.R. 602/73, che fa parte del Titolo Secondo, Capo IV di tale decreto,, che recita: "Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è ammesso al passivo con riserva"

      - l'art. 18 dal D.Lgs. 46/1999, il cui I comma, a norma del quale "Salvo quanto previsto dagli articoli seguenti, le disposizioni di cui al capo II del titolo I e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ... si applicano ... anche alle entrate riscosse mediante ruolo a norma dell'articolo 17 del presente decreto ed alle relative sanzioni ed accessori"

      - il successivo art. 31 del medesimo Decreto, il quale stabilisce che "Le disposizioni previste dagli articoli 88 e 90, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ... non si applicano se le contestazioni relative alle somme iscritte a ruolo sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario".

      Di conseguenza poiché la contestazione relativa alla sanzione in questione è, correttamente, pendente avanti la Commissione Tributaria, il relativo importo non può che essere ammesso con riserva, appunto ex art. 88 del D.P.R. 602/73, pacificamente applicabile al caso esposto nel quesito.