Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

udienza stato passivo rinviata causa positività al covid del curatore: comunicazione ai creditori tardivi

  • Carla Camarri

    ARCIDOSSO (GR)
    18/11/2020 11:57

    udienza stato passivo rinviata causa positività al covid del curatore: comunicazione ai creditori tardivi

    Nel caso in cui l'udienza fissata per l'esame delo stato passivo (di ottobre 2020) sia stata rinviata dal giudice a causa delle positività al covid del curatore (rinvio ad aprile 2021), le domande pervenute successivamente ai 30 giorni precedenti a tale data dell'ottobre 2020 e quelle che perverranno successivamente, poichè tardive, saranno oggetto di discussione insieme alle domande non tardive in sede della nuova udienza del 1° esame dello stato passivo (a aprile 2021) oppure il giudice fisserà comunque un' udienza a parte per quelle domande pervenute oltre i 30 giorni dalla fissazione della 1° udienza di ottobre?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/11/2020 20:01

      RE: udienza stato passivo rinviata causa positività al covid del curatore: comunicazione ai creditori tardivi

      La lettera del primo comma dell'art. 93 l. fall. induce ad una interpretazione rigorosa, che fa leva sul corretto funzionamento del sistema processuale scandito dall'iniziale termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo; ed è chiaro che l'udienza fissata per l'esame dello stato passivo considerata dalla norma è quella indicata nella sentenza che apre la procedura giacchè l'intera norma è dedicata all'atto che apre il procedimento di verifica; di modo che, si dovrebbe dire che tutte le domande pervenute dopo il trentesimo giorno antecedente detta udienza dovrebbero essere considerate tardive.
      E' anche vero, però, che ove la prima udienza non si tenga, o comuque non esaurisca l'esame delle domande e si faccia un rinvio, non vi è motivo per il quale non possano essere considerate come tempestive anche le domande pervenute al curatore nei trenta giorni prima di questa seconda udienza, posto che viene rispettato il termine fissato dalla legge per consentire a lui lo studio delle domande, non viene alterato il contraddittorio tra tutti i creditori e non si produce alcun pregiudizio ai creditori strettamente tempestivi, non essendo possibile, prima della chiusura dello stato passivo e della dichiarazione di esecutività, procedere ai riparti, nell'ambito dei quali potrebbe assumerebbe rilievo l'eventuale tardività. E questa linea è stata seguita dalla S. Corte (Cass., 26 marzo 2012 n. 4792), che, con riferimento ad una domanda pervenuta (all'epoca) in cancelleria oltre il termine perentorio di 30 giorni prima dell'adunanza (il giorno successivo, e quindi al ventinovesimo giorno prima dell'udienza di verifica), ha ritenuto legittimo che il giudice delegato l'avesse presa in considerazione per l'inserimento immediato nello stato passivo alla stessa maniera delle domande tempestive, data l'identità delle forme e procedure. "Una diversa soluzione- precisa la Corte- che imponesse in ogni caso la fissazione di una nuova adunanza pur in mancanza di particolari ragioni ostative alla decisione nell'adunanza già fissata, contrasterebbe ingiustificatamente con l'obiettivo del sollecito espletamento delle operazioni di verifica dei crediti perseguito dalla legge".
      Noi, anche in altre occasioni su questo Forum abbiamo optato per questa seconda soluzione; tuttavia, considerato che si verte in una situazione non espressamente regolata, sarebbe opportuno sentire il giudice delegato preventivamente, per comnoscere se segue la linea più rigorosa o quella più pratica anche sotto il profilo della economicità dei tempi.
      Zucchetti SG srl