Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Interessi su crediti prededucibili

  • Giorgio Salvinelli

    Sarezzo (BS)
    18/06/2020 11:22

    Interessi su crediti prededucibili

    Buongiorno,
    Quale curatore di fallimento preceduto da un concordato in continuita', sono a chiedervi un parere in merito al calcolo degli interessi.
    Sui crediti endoprocedurali non pagati e insinuati al passivo in prededuzione, è corretto sostenere che gli interessi maturano al tasso ex L. 231/02 sino alla dichiarazione di fallimento, e dal fallimento in poi al tasso legale sino al deposito del piano di riparto ex art. 54 L.F.?
    L'art. 54 L.F. parla di ipoteca, pegno o privilegio, non menzionando la prededuzione, e questo mi lascia dei dubbi sull'impostazione richiamata.

    Ringrazio e porgo
    Cordiali saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/06/2020 20:33

      RE: Interessi su crediti prededucibili

      Effettivamente l'art. 54 l. fall. non parla del trattamento degli interessi generati dai crediti prededucibili perché di questa materia ne parla l'art. 11 bis, il cui secondo comma stabilisce che "I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento". Questa specifica previsione conferma che la normativa dettata dagli artt. 54 e 55 l. fall., e dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c. non si applica ai crediti verso la massa e, ai . Invero ai tradizionali motivi di sostegno a tale tesi fatti propri dalla costante giurisprudenza, si aggiunge il fatto che la norma citata, pur trattando anche degli interessi, non fa alcun riferimento o richiamo alla disciplina dettata per i crediti concorsuali. Peraltro la fissazione di un dies ad quem fino al pagamento (completo) è incompatibile con il decorso degli interessi postfallimentari generati dai crediti prelatizi concorsuali e dalla regolamentazione per essi dettata.
      In applicazione dell'art. 111bis, quindi, sui crediti prededucibili, gli interessi non possono che essere quelli corrispettivi o quelli convenzionalmente pattuiti e non quelli moratori di cui al d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 che ha previsto l'automatica decorrenza degli interessi moratori per contrastare i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali e per espressa dizione dell'art. 1, co. 2, d.lgs. cit., le norme del d.lgs. non si applicano per i "debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore". Essi decorrono dal momento in cui i crediti sono liquidi ed esigibili- e quindi a far data dal relativo provvedimento di liquidazione, oppure dalla verifica del credito se contestato e fino all'integrale pagamento; per cui in caso di pagamento parziale gli interessi continuano a decorrere sul residuo, a differenza di quanto stabilito dall'ult. comma dell'art. 54 per i crediti assistiti da privilegio generale.
      Zucchetti SG srl