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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Domanda di ammissione supertardiva
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Alessandro Santececchi
Roma21/07/2021 16:53Domanda di ammissione supertardiva
Buonasera, vorrei cortesemente sottoporvi un breve quesito relativo ad un fallimento che, esaurite le attività liquidatorie, approvato il rendiconto finale, in attesa della liquidazione del compenso al curatore già inoltrata al Giudice, ha recentemente ricevuto alcune domande di ammissione allo stato passivo.
Con riguardo a tali domande di ammissione, che io classificherei come supertardive (il Giudice Delegato ha infatti dichiarato esecutivo lo stato passivo, con riferimento all'esame delle domande tempestive, in data 03/04/2019), si chiede se queste ultime si debbano, a vostro parare, rigettare in sede di esame in udienza (davanti al Giudice) in considerazione del fatto che comunque, anche se non c'è stata a suo tempo la comunicazione del curatore ai sensi dell'art. 92 della L. Fall. (motivazione alla quale si appiglia il creditore nel proporre domanda di ammissione, ma di fatto non si disponeva di tutti i nominativi dei creditori, nè di tutti gli indirizzi di riferimento ai quali inviare la comunicazione), dovrebbe in ogni caso rilevare il fatto che, nel momento in cui il fallimento è stato dichiarato nel novembre del 2018, è stata iscritta presso la Camera di Commercio di Roma una pratica con la quale la società veniva dichiarata "in fallimento", con conseguente nomina anche del curatore fallimentare.
Potrebbe tale aspetto (iscrizione in CCIAA della pratica con la quale viene modificato lo status della società "in fallimento"), di dominio pubblico, essere sufficiente per giustificare il rigetto delle ultime domande di ammissione, rigetto che il creditore potrebbe cercare di superare dicendo di non essere stato messo a conoscenza (tramite comunicazione ai sensi dell'art. 92 L. Fall.) dell'intervenuto fallimento?
Grazie in anticipo per le risposte che vorrete darmi.-
Zucchetti SG
Vicenza21/07/2021 21:40RE: Domanda di ammissione supertardiva
La premessa del discorso è che le domande c.d. supertardive possono essere presentate, a norma dell'ult. comma dell'art. 101 l. fall. "fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare". Il creditore supertardivo deve preliminarmente fornire la prova che "il ritardo e' dipeso da causa a lui non imputabile" e la causa principale di non imputabilità è proprio la mancata comunicazione di cui all'art. 92 l. fall.. Invero, benchè anche dopo la riforma degli anni 2006-2007 sia stata mantenuta la norma che prevede che gli effetti riguardo ai terzi della sentenza di fallimento si producono dall'iscrizione della stessa nel registro delle imprese – norma che istituisce dunque un regime di conoscenza legale dell'avvenuta apertura della procedura – per agevolare la partecipazione al concorso si dispone ancora la necessità che il curatore invii un avviso a tutti coloro che risultino creditori o titolari di diritti reali o personali sui beni di proprietà o in possesso del debitore, sicché l'avviso di cui all'art. 92 ha una funzione integrativa della pubblicità della sentenza che dichiara il fallimento. Ed, infatti la giurisprudenza della S. Corte è conforme nel senso che il mancato avviso al creditore da parte del curatore del fallimento, previsto dall'art. 92 L. Fall., integra soltanto una causa di non imputabilità del ritardo da parte del creditore ai fini dell'ammissibilità della domanda tardiva di ammissione del credito ai sensi dell'art. 101, u.c., L. Fall. (cd. supertardiva), fermo restando che il curatore ha facoltà di provare, ai fini dell'inammissibilità della domanda, che il creditore abbia avuto notizia del fallimento, indipendentemente dalla ricezione dell'avviso predetto ( tra le ult. Cass. 21 giugno 2019, n.16806; Cass., 13 novembre 2015, n. 23302; Cass., 20 ottobre 2015, n. 21316; Cass., 19 marzo 2012, n. 4310; ecc..).
In sostanza, a fronte della tesi dell'istante, lei deve dimostrare che ha inviato l'avviso oppure che, pur in mancanza dell'avviso, il creditore era a conoscenza del fallimento (non per il fatto che risultasse dal registro delle imprese, ma per un dato specifico), altrimenti il creditore ha buon titolo per giustificare il ritardo con cui si insinua e il giudice deve passare all'esame del merito della domanda.
Discorso diverso è se nel frattempo- in attesa, cioè, dell'accertamento dell'ammissibilità e del diritto del creditore supertardivo- lei possa procedere nelle operazioni di ripartizione e chiusura del fallimento. Alla unanime giurisprudenza che fino a qualche tempo fa ammetteva tale possibilità, Cass. Cass., 15 febbraio 2017, n. 4021 ha precisato che il fallimento non può essere chiuso in presenza di domande tardive destinate ad un'utile collocazione. Ossia, se ricorre la possibilità che i creditori tardivi possano essere in qualche modo soddisfatti, non vi è motivo perché le domande da loro presentate nel termine previsto dalla legge non debbano essere esaminate e considerate nel fallimento, dato che il ritardo già grava il creditore della dimostrazione della ricorrenza delle condizioni che giustificano l'ammissibilità, di cui si è parlato.
Zucchetti Sg srl
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