Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Insinuazione tfr ex dipendenti - contratto affitto ramo d'azienda - fallimento affittuaria

  • Elena De Iuliis

    verona
    07/01/2020 14:13

    Insinuazione tfr ex dipendenti - contratto affitto ramo d'azienda - fallimento affittuaria

    Buongiorno, mi trovo ad analizzare più domande di ammissione al passivo da parte di lavoratori che con contratto di affitto di ramo d'azienda erano stati trasferiti ex 2112 cc in capo all'affittuaria, quest'ultima di seguito dichiarata fallita. Preciso che alla data di fallimento dell'affittuaria i rapporti di lavoro era già tutti cessati.
    Tutti i lavoratori formulano la domanda di ammissione al passivo del tfr maturato anche per il periodo lavorato alle dipendenze della cedente tuttora attiva (in concordato).
    Vi chiedo quindi cortese conferma che nel caso di specie il TFR vada ammesso anche per la quota di competenza della cedente.
    Se così ritengo che sarà poi il Fondo ad accogliere la domanda di ammissione al passivo limitatamente alla quota di competenza dell'affittuaria. Tuttavia a tal fine ed anche in previsione dell'SR52 dovrei già indicare nello stato passivo specifica circa l'importo maturato alle dipendenze dell'affittuaria?Ringrazio anticipatamente.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/01/2020 20:32

      RE: Insinuazione tfr ex dipendenti - contratto affitto ramo d'azienda - fallimento affittuaria

      In caso di cessione o di affitto d'azienda o ramo di azienda, il datore di lavoro cessionario o affittuario è, a norma dell'art. 2112 c.c., l'unico obbligato nei confronti del lavoratore il cui rapporto di lavoro sia proseguito, per la quota di TFR maturata durante il periodo di lavoro svolto dopo il trasferimento o l'affitto aziendale, ed è obbligato, in solido con il cedente o affittante, per la quota di trattamento di fine rapporto maturata durante il periodo di lavoro svolto fino al trasferimento aziendale.
      Rapportando questo consolidato principio al suo caso, il lavoratore può chiedere al fallimento dell'affittuario l'amissione al passivo per l'intero credito per TFR cui ha diritto, sia per la parte maturata prima dell'affitto, al cui pagamento l'affittuario è coobbligato con il concedente, sia la parte successiva, della quale risponde soltanto l'affittuario.
      Una volta effettuata l'ammissione per l'intero, nel modello SR52 lei deve indicare l'importo per il quale il lavoratore è stato ammesso per TFR e l'Inps provvederà ad anticiparlo e a surrogarsi per quanto pagato. Poiché, però per parte del debito (quello maturato prima dell'affitto) il fallimento è obbligato in solido nei confronti del lavoratore, ma nei rapporti interni tra coobbligati il debito rimane dell'affittante, il curatore del fallimento dell'affittuario può agire in regresso nei confronti dell'affittante.
      Zucchetti SG Srl