Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Rivalsa spese condominiali

  • Emiliano Fantoni

    LOVERE (BG)
    08/07/2019 10:28

    Rivalsa spese condominiali

    Alla data di fallimento era in corso una procedura esecutiva immobiliare ed il sottoscritto Curatore è stato dal Gd a stare in giudizio per richiedere l'assegnazione del ricavato dalle vendite.
    Ora l'esecuzione ha terminato la vendita di tutti gli immobili.
    Un acquirente (ha acquistato un immobile dall'esecuzione) ha presentato istanza al fallimento, richiedendo l'ammissione al passivo in prededuzione quale rivalsa per le spese condominiali che ha dovuto sostenere a seguito dell'acquisto dell'unità immobiliare dall'esecuzione.
    Secondo il mio punto di vista l'istanza va rigettata in quanto non è una spesa in prededuzione per la procedura fallimentare. Cosa ne pensate? Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/07/2019 19:50

      RE: Rivalsa spese condominiali

      L'articolo 63 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile stabilisce, al comma quattro, che chi subentra nei diritti di un condomino risponde solidalmente con questo del pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quelli relativi all'anno precedente. La norma ha il chiaro scopo di tutelare il condominio che è il creditore, ma nei rapporti interni tra acquirente e venditore opera, come dice la norma citata la solidarietà, sicchè l'acquirente, una volta che abbia provveduto, spontaneamente o coattivamente, al pagamento dei contributi che competevano al venditore , ha come ogni coobbligato solidale che abbia adempiuto una obbligazione contartta (volontariamente o per legge9 nell'esclusivo interesse dell'altro coobbligato, un diritto di rivalsa.
      La norma di cui all'art. 63 disp. att. co. civ. è, come abbiamo detto altre volte, applicabile anche alle vendite coattive fallimentari, per cui se l'aggiudicatario acquirente paga- e fornisce la prova di aver pagato- contributi condominiali per l'immobile acquistato relativi all'anno in corso della vendita o a quello precedente, può chiedere al fallimento venditore il rimborso di quanto pagato, e poiché tale credito al rimborso sorge in corso di fallimento, il credito può ritenersi in prededuzione.
      Zucchetti SG srl