Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

insinuazione smaltimento rifiuti società privata

  • Martina Zantedeschi

    Verona
    19/03/2020 10:14

    insinuazione smaltimento rifiuti società privata

    Buongiorno,
    sono Curatore di un Fallimento e, tra le domande di insinuazione ,c'è quella di una società privata che a fronte dell'attività di smaltimento rifiuti, svolta su incarico della Fallita in bonis, chiede l'ammissione al passivo del proprio credito in via privilegiata ex art. 2748 c.c.; tale privilegio, stando a quanto indicato in domanda, sarebbe previsto dal Testo Unico Ambientale (TUA).
    A mio avviso il TUA riconosce il privilegio di cui all'art. 2748 c.c. solo ai crediti delle Pubbliche Amministrazioni e proporrei quindi l'ammissione in chirografo delle somme insinuate.
    E' corretto o vi risulta che il privilegio 2748 c.c. sia applicabile anche ai crediti delle società private?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      19/03/2020 20:32

      RE: insinuazione smaltimento rifiuti società privata

      Conveniamo con lei. Il comma 2 dell'art. 253 del dlgs 03/04/2006 – n. 152 stabilisce che ". Le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile". Questa parte della norma non specifica chi sia il soggetto beneficiario del privilegio, ma dal contesto dell'articolo emerge chiaro che esso è a favore dell'Amministrazione che abbia dovuto procedere d'ufficio alla bonifica, a seguito dell'inerzia del responsabile o del proprietario dell'area inquinata.
      Peraltro la norma non specifica la natura la collocazione del privilegio in quanto si limita a richiamare il secondo comma dell'art. 2748 c.c., che non attribuisce un privilegio, ma stabilisce soltanto che i privilegi speciali sono preferiti alle ipoteche, salva diversa disposizione di legge. Pertanto, ove si riconoscesse il privilegio, questo sarebbe di natura speciale immobiliare sull'immobile oggetto dell'intervento di bonifica e andrebbe collocato, a norma dell'art. 2783 c.c (che tratta appunto della collocazione da attribuire ai crediti ai quali la legge istitutiva del privilegio speciale, mobiliare o immobiliare, non ha assegnato il grado di preferenza né detto che sono preferiti ad ogni altro), dopo l'ultimo dei privilegii immobiliari.
      Zucchetti SG srl