Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Contributi ENPAF maturandi in corso di procedura

  • Claudia Fracassi

    BRESCIA
    12/05/2023 12:33

    Contributi ENPAF maturandi in corso di procedura

    Buongiorno,
    fallimento di ditta individuale (attività di farmacia).
    Si precisa che l'azienda farmacia è stata ceduta ante fallimento, in corso di concordato (concordato poi risolto e sfociato in fallimento).
    L'ENPAF si insinua al passivo del fallimento per i contributi (minimali) maturati nel 2022 (post apertura fallimento).
    Si viene così a creare il problema che ogni anno che passa maturano contributi che il fallito di certo non ha intenzione di pagare e che andranno pertanto a carico della procedura.
    Come mi comporto? La Procedura ha modo di interrompere la richiesta da parte dell'ENPAF ?
    Per quanto riguarda i contributi del 2022, sono da ammettere al passivo ?
    Grazie

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      12/05/2023 18:48

      RE: Contributi ENPAF maturandi in corso di procedura

      A nostro avviso il fallimento non è tenuta a pagare i contributi ENPAF in quanto questi sono dovuti dagli iscritti agli albi degli Ordini provinciali dei farmacisti e la sanzione del mancato pagamento è la cancellazione dall'albo. Nel suo caso, inoltre l'azienda farmacia è stata ceduta per cui al pagamento dei contributi dovrà provvedere il precedente farmacista se non vuole essere cancellato dall'albo e il nuovo titolare dell'azienda.
      Tuttavia è da tenere presente che la contribuzione i questione è infrazionabile e deve essere versata per intero, quale che sia la data di iscrizione o di cancellazione, per cui, se la richiesta di pagamento si riferisce all'anno nel corso del quale è stato dichiarato il fallimento, il credito sussiste ed ha natura concorsuale. Se ricorre questo caso, comunque il credito va ammesso in chirografo in conformità a quanto statuito dalla S. Corte (Cass. 8 febbraio 2019, n. 3878), per la quale "La causa del credito, in considerazione della quale la legge accorda il privilegio generale sui mobili del datore di lavoro per i contributi di previdenza sociale di cui agli artt. 2753 e 2754 c.c., va individuata nell'interesse pubblico al reperimento ed alla conservazione delle relative fonti di finanziamento. Detto fine non può dirsi tutelato dagli enti privati che, pur portatori di interessi collettivi, gestiscono forme integrative di previdenza ed assistenza, sicché i contributi non versati all'Ente nazionale di previdenza e di Assistenza Farmacisti, da parte di un iscritto dichiarato fallito, hanno rango chirografario e non sono assistiti dal predetto privilegio, in quanto non sono dovuti "ex lege", trovando, piuttosto, fonte nella contrattazione collettiva".
      Zucchetti SG srl