Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

cessione del credito - compensazione

  • Pamela Pennesi

    Montegranaro (FM)
    28/07/2021 23:00

    cessione del credito - compensazione

    Gent.mi, chiedo una Vostra opinione riguardo una questione. Provo a spiegare il caso. Due società A e B entrambe creditrici del fallimento di una srl. La società B chiede l'ammissione per un credito che scaturisce da una compensazione tra un credito (che la società B sostiene di vantare per pagamenti di diritti doganali non riversati poi dalla fallita alla società A) e il debito della società B verso la fallita. La domanda è esclusa in quanto l'importo relativo ai diritti doganali è stato ammesso al passivo dalla società B (che ha richiesto anche l'importo dei diritti in quanto anticipati dalla stessa non avendo ricevuto la somma dalla fallita) e quindi la compensazione che la società A vorrebbe eccepire e dalla quale emerge un credito non è opponibile al fallimento.
    Tale premessa è necessaria in quanto ad oggi la società B ipotizza di subentrare ex art. 115, l.f. alla società A per l'importo che la B vorrebbe pagare alla A per motivi di rapporti economici tra entrambe le società. In pratica il legale della A ipotizza una cessione del credito tra B ed A e successivamente la compensazione tra il credito per il quale è subentrato e il debito ante fallimento che la B ha nei confronti della fallita e il pagamento della differenza.
    Riterrei plausibile la cessione del credito e quindi la modifica dello stato passivo laddove correttamente provata e documentata, il mio dubbio riguarda la successiva compensazione e quindi il rispetto della par condicio creditorum, considerando anche la B è stata esclusa per il suo credito.
    Sarebbe forse più corretta la compensazione tra il credito della società B - non insinuato (in quanto la richiesta di ammissione era stata esclusa poichè non sussistente l'intero credito che derivava da una compensazione non possibile in quanto l'importo del credito non corretto) – e il debito nei confronti della fallita?
    Vi ringrazio, cordiali saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      02/08/2021 09:51

      RE: cessione del credito - compensazione

      Se abbiamo ben capito, la società A, ammessa al passivo del fallimento C, ha ceduto il proprio credito alla società B, che ora chiede d8i compensare parzialmente tale credito con un proprio debito verso la fallita C. Tutto ciò è accaduto dopo che B aveva tentato la compensazione prima dell'acquisto del credito di A, sostenendo di essere la creditrice finale e che tale domanda è stata respinta proprio sul presupposto che A aveva già azionato il suo credito ed era stata ammessa al passivo.
      Quanto alla cessione non si pone alcun problema perché la possibilità di partecipare al concorso dipende dalla anteriorità del credito ceduto e non dalla anteriorità della cessione, posto che il credito verso il soggetto fallito può essere ceduto sia prima che dopo l'apertura di detta procedura, come espressamente dall'art. 56, co. 2, l. fall. e dall'ult. comma art. 127 ed anche dopo l'ammissione al passivo del cedente, come contemplato dal secondo comma dell'art. 115.
      Quanto alla compensazione, il secondo comma dell'art. 56 l. fall. stabilisce che "Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra i vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore", da cui si deduce che il divieto di compensazione tra un proprio debito e un credito acquistato nell'ultimo anno prima del fallimento o dopo lo stersso vale solo per la cessione dei crediti non scaduti (limite eliminato dal nuovo codice della crisi, non ancora in vigore). Pertanto se, come nel caso, il credito di A ammesso al passivo del fallimento C era scaduto per cuoi B lo ha acquistato e può portarlo in compensazione con un suo debito verso il fallito, trattandosi di compensazione non vietata dal secondo comma dell'art. 56 e riguardante crediti contrapposti entrambi aventi origine prima del fallimento. Il precedente rigetto della domanda di B è irrilevante perché quel provvedimento ha escluso che B all'epoca fosse titolare del credito azionato, sul che non si discute, in quanto B ora fa valere il credito cedutogli da A.
      A questo punto si pone un ulteriore problema: la soc. B può azionare il suo credito attraverso la procedura ex art. 115, co. 2 l. fall.? A nostro avviso la risposta è negativa in quanto quella procedura demanda al curatore l'accertamento dell'avvenuta cessione e la rettifica dello stato passivo sulla considerazione che il credito è stato già ammesso al passivo, per cui si tratta di sostituire un creditore (il cessionario) ad un altro (il cedente); nel caso in esame, invece, la soc. B oltre ad azionare quale cessionario il credito di cui era titolare A, chiede anche la compensazione con un suo debito, su cui deve pronunciarsi il giudice, visto che questo aspetto non era stato trattato al momento dell'ammissione di A. Riteniamo, conclusivamente, che B possa chiedere l'ammissione al passivo e proporre la compensazione parziale, ma debba farlo tramite una domanda di insinuazione tardiva o ultratardiva.
      Zucchetti SG srl