Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Somme in Prededuzione per i Subappaltatori

  • Pier Franco Savoldi

    Iseo frazione Clusane (BS)
    20/03/2013 12:49

    Somme in Prededuzione per i Subappaltatori

    Sto affrontando una complessa procedura di liquidazione coatta e amministrativa relativa ad una cooperativa attiva nel settore dell'edilizia e degli appalti pubblici. Numerosi creditori, aventi natura di subappaltatori, stanno chiedendo l'ammissione al passivo quali creditori in prededuzione sulla base della sentenza della Cassazione n.3402 del 5/3/2012, nella quale in sostanza viene dichiarato che tali creditori debbono essere riconosciuti quali creditori in prededuzione, a valere sulle somme che gli enti locali debbono ancora liquidare. Gli enti locali allo stesso tempo rifiutano di liquidare le somme alla procedura, sottoponendo tale atto all'accettazione da parte della procedura concorsuale in corso che tali somme vadano a diretto beneficio (appunto in prededuzione) ai creditori subappaltatori. Tale interpretazione discende direttamente dalle norme relative ai contratti d'appalto (D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 118, comma 3). La sentenza in questione fu assunta proprio contro una decisione del GD di un fallimento che aveva escluso tale riconoscimento al subappaltatore.
    A vostro giudizio debbo attenermi a tale interpretazione? Il dubbio sorge anche in relazione al fatto che nell'ambito delle legge fallimentare, non sussiste alcuna norma che porta a ricondurre i creditori subappaltatori nell'ambito dei creditori prededucibili.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/03/2013 18:56

      RE: Somme in Prededuzione per i Subappaltatori

      Non possiamo assumerci la responsabilità di quanto chiede. La sentenza della Cassazione, al momento, è l'unica sul punto e costituisce un autorevole precedente. Nessuno può dire, al momento, se la linea interpretativa assunta sarà confermata o non in futuro e nell'incertezza, in considerazione anche della motivazione che non è del tutto convincente, almeno a nostro avviso (secondo noi l'art. 118 comma terzo del D.lgs n. 163 del 2006 non dovrebbe trovare applicazione in caso di sopravvenuto fallimento dell'appaltatore; l'interpretazione del concetto di funzionalità è esteso all'interesse alla riscossione di un credito; si crea un vincolo di destinazione sul credito che l'appaltatore deve riscuotere, ed infatti gli enti chiedono una attestazione che i pagamenti che saranno effettuati saranno destinati ai subappaltatori, ecc.) , converrebbe non seguire la via tracciata in modo da provocare altre decisioni. Ma questa è una scelta che compete a lei.
      Zucchetti Sg Srl
      • Mattia Callegari

        Venezia
        24/11/2020 10:37

        RE: RE: Somme in Prededuzione per i Subappaltatori

        Buongiorno,
        in merito alla prededuzione del credito vantato dal subappaltatore segnalo Cassazione civile sezioni unite - 02.03.2020, n. 5685 secondo la quale il meccanismo che consente alla stazione appaltante di sospendere i pagamenti in favore dell'appaltatore in attesa delle fatture di quelli effettuati da quest'ultimo al subappaltatore, deve ritenersi riferito alla sola ipotesi in cui il rapporto di appalto sia in corso con un'impresa in bonis. Tale meccanismo non può quindi essere applicato al caso in cui il contratto di appalto si sciolga in ragione della dichiarazione di fallimento dell'appaltatore, giacché in questa ipotesi il subappaltatore diviene un creditore concorsuale dell'appaltatore, da soddisfare nel rispetto della par condicio creditorum e dell'ordine delle cause di prelazione.