Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

COMPENSAZIONE ex art 56 lf

  • Alessandro Pignatti

    Modena
    02/09/2020 15:20

    COMPENSAZIONE ex art 56 lf

    Buonasera, vorrei chiedere un chiarimento relativamente all'applicazione della compensazione ex art. 56 lf.
    Nel caso di specie l'azienda fallita vanta un credito verso un cliente per fatture emesse prima del fallimento e non pagate (alcunedelle quali ancora da scadere alla data del fallimento).
    Lo stesso cliente vanta un credito nei confronti del fallimento per fatture non pagate emesse prima del fallimento.
    In questa situazione opera la compensazione ex art. 56 lf?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      02/09/2020 19:18

      RE: COMPENSAZIONE ex art 56 lf

      Si, questo è il caso tipico della compensazione ex art. 56 l.fall. trattandosi di crediti e debiti che trovano la loro fonte genetica in fatti antecedenti la dichiarazione di fallimento e discendenti da rapporti diversi.
      In passato poteva esistere qualche dubbio relativamente ai crediti del fallito non ancora scaduti alla data del fallimento 8come nel caso), giacchè l'art. 56 prevede che "i creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento", da cui sembrava potessero essere posti in compensazione solo i crediti del creditore in bonis non ancora scaduti, ma la giurisprudenza da tempo ha chiarito che l'elemento rilevante della compensazione fallimentare è dato dalla anteriorità della fonte dei crediti contrapposti alla dichiarazione di fallimento, anche se gli stessi, sia quelli del fallito che del creditore in bonis, diventano esigibili dopo tale data.
      Zucchetti SG srl
      • Alessandro Pignatti

        Modena
        03/09/2020 10:45

        RE: RE: COMPENSAZIONE ex art 56 lf

        Grazie mille per la pronta e preziosa risposta.
        Ne approfitto per chiedere come si dovrebbe procedere in questo caso?
        Serve un accordo stragiudiziale tra le parti? Per firmarlo devo essere autorizzato dal GD?
        Il credito compensato dovrà comunque essere ammesso al passivo?
        grazie in anticipo
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          03/09/2020 19:06

          RE: RE: RE: COMPENSAZIONE ex art 56 lf

          Non serve alcun accordo perché si tratta di un caso di compensazione legale che opera, pertanto, per legge al momento della coesistenza dei due contrapposti crediti, determinando l'estinzione di entrambi nei limiti dei relativi importi, senza bisogmno di alcuna ; ovviamente nulla impedisce che si dia atto, anche con uno scambio di e-mail, dell'intervenuta compensazione in modo da lasciare una traccia documentale.
          Effettuata la compensazione, salvo che i due crediti non fossero di pari importo, rimane il credito per la differenza non compensata, che, se a favore del creditore in bonis va insinuato al passivo. Ossia se il creditore in bonis è creditore di 100 e il fallimento di 70, la compensazione opera fino a 70, e il creditore si insinuerà per 30, dando atto della vicenda compensativa; se è il contrario, sarà il curatore a vantare un residuo credito di 30, il cui pagamento chiederà al debitore in bonis.
          Zucchetti SG srl
    • Emilio Ancarola

      Potenza
      10/03/2021 10:09

      RE: COMPENSAZIONE ex art 56 lf

      Gentili,
      mi lego alla discussione.
      Da quanto letto, per la compensazione ex art 56 l.f. non è necessaria l'insinuazione al passivo da parte del creditore? può operarsi in ogni momento a prescindere dall'insinuazione al passivo, fermo restando l'anteriorità del credito al fallimento?
      Altra domanda sempre in tema di compensazione:
      Socio di società di capitali fallita, non ha versato interamente il capitale, il cui versamento è stato richiesto dal curatore. Il socio era direttore generale della società e fatturava compensi e spese previsti da verbale di assemblea. In sede di ammissione al passivo il credito non viene ammesso e non presenta opposizione allo stato passivo.
      Domanda: il credito di cui sopra vantato dal socio non ammesso al passivo e quindi non riconosciuto può essere oggetto di compensazione oggi, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo per recupero dei versamenti dovuti?
      Ringrazio anticipatamente per la risposta
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        10/03/2021 19:26

        RE: RE: COMPENSAZIONE ex art 56 lf

        La compensazione costituisce un modo di estinzione dell'obbligazione diverso dall'adempimento, che opera con decorrenza dal giorno della coesistenza dei credici (artt. 1241, 1242 c.c.), e rispetto al quale l'effetto estintivo ad esso connesso prescinde dalla pronuncia giudiziaria, e la compensazione prevista dall'art. 56 l. fall. costituisce appunto una speciale ipotesi di compensazione legale. per questo abbiamo detto nella precedente risposta che un atto giustificativo della compensazione ha il solo scopo di certificare e documentare l'avvenuta estinzione dei crediti reciproci.
        Certamente la possibilità di eccepire la compensazione non si esaurisce nell'ambito del giudizio di accertamento, potendo essere fatta valere dal terzo in bonis nel giudizio ordinario instaurato dal curatore per il pagamento, anche se non si è insinuato al passivo o se si è insinuato ed è stato ivi ammesso.
        Nella specie il credito del terzo è stato escluso dal passivo e lo stato passivo è divenuto esecutivo e il provvedimento in questione non è stato impugnato. Il problema che si pone pertanto è stabilire quali sono i limiti della preclusione endofallimentare attribuita allo stato passivo dall'ult. comma dell'art. 96 l. fall. e cioè se il giudicato endofallimentare comporta effetti preclusivi solo nell'ambito oggettivo proprio del procedimento di verifica del fallimento (nel senso che non se ne può più discutere al momento del riparto) o se produce effetti c.d. espansivi anche verso l'esterno nei giudizi ordinari, nei quali, quindi, non potrebbe essere rimesso in discussione il credito escluso in sede di verifica.
        Le Sez. unite della Cassazione hanno optato per questa seconda alternativa affermando in un caso di in cui la parte aveva chiesto ed ottenuta l'ammissione al passivo per il credito residuo dopo aver effettuato la compensazione parziale con un suo minor debito, che "il provvedimento di ammissione del credito residuo nei termini richiesti comporta implicitamente il riconoscimento della compensazione quale causa parzialmente estintiva della pretesa, riconoscimento che determina una preclusione endofallimentare, che opera in ogni ulteriore eventuale giudizio promosso per impugnare, sotto i sopra indicati profili dell'esistenza, validita', efficacia, consistenza, il titolo dal quale deriva il credito opposto in compensazione" (Cass. sez. un. 14/07/2010, n.16508; conf. Cass. 31 ottobre 2016, n. 22044; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24164).
        Se si segue questo indirizzo, l'accertamento negativo del credito in sede di verifica preclude il riesame di questa questione sia nell'ambito della procedura fallimentare che in ogni altro giudizio in cui sia parte il fallimento, per cui, allorquando il curatore chiederà o ingiungerà al socio il pagamento a saldo del capiatle sociale, questi non potrà opporre in compensazione il suo credito.
        Zucchetti SG srl
    • Enrico Basola

      CREMONA
      11/03/2021 09:20

      RE: COMPENSAZIONE ex art 56 lf

      Buongiorno, intervengo nella discussione per porre un quesito in tema di compensazione ex art.56 L.F e stato passivo reso esecutivo.
      Successivamente all'ammissione allo stato passivo del fallimento il creditore chiede al curatore di compensare parzialmente il proprio credito ammesso con i debiti verso la procedura.
      Trattasi di crediti e debiti sorti e scaduti prima della dichiarazione di fallimento, ma con la particolarità che il creditore nella domanda di insinuazione allo stato passivo non ha chiesto la compensazione ma la chiede successivamente.
      Chiedo se anche in questo caso opera l'art.56 e in caso affermativo quale è la procedura da seguire; istanza del creditore al GD? Provvedimento del GD di rettifica dello stato passivo? Comunicazione a tutti i creditori dell'intervenuta rettifica dello stato passivo?
      Grazie.
      EB
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        11/03/2021 19:56

        RE: RE: COMPENSAZIONE ex art 56 lf

        L'ammissione del credito al passivo non esclude, come accennavamo nella precedente risposta, che lo stesso credito possa essere opposto in compensazione alla richiesta del curatore di un credito del fallito. Normalmente questa evenienza si verifica al momento della richiesta da parte del curatore, rispetto alla quale il terzo eccepisce la estinzione dello stesso per intervenuta compensazione, ma nulla esclude che possa essere fatta valere anche fuori di un giudizio, se le parti (ossia il creditore già insinuato e il curatore), sono d'accordo.
        In tal caso, che realizza una compensazione convenzionale, il curatore, ottenuta l'autorizzazione del comitato dei creditori, stipula con il terzo creditore una breve convenzione, nella quale dato atto dei rispettivi crediti e della precedente insinuazione , si conviene la estinzione dei rispettivi crediti per compensazione e la rinuncia all'ammissione del creditore, in modo da evitare che si ricorra ad una revocazione del credito ammesso per la presenza di nuovi documenti che documentano la estinzione del credito ammesso.
        Stipulato l'atto, con inclusa la rinuncia, il curatore può rettificare direttamente lo stato passivo eliminando il credito ammesso che ormai è estinto, senza altra autorizzazione..
        Zucchetti SG srl
    • Pierdamiano Dima

      Strongoli (KR)
      17/04/2021 18:17

      RE: COMPENSAZIONE ex art 56 lf

      Salve intervengo nella discussione in tema di ex art 56 lf. Nel caso in cui accertati i crediti nei confronti dei debitori e fatte le dovute comunicazioni per il recupero degli stessi, i debitori allegano quietanza del pagamento del debito per contanti firmata per accettazione dal legale rappresentante della fallita quando quest'ultima era in bonis come ci si deve comportare ? Si procede ugualmente ad instaurare un giudizio oppure si applica l'art. 56 a prescindere ?
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        19/04/2021 20:02

        RE: RE: COMPENSAZIONE ex art 56 lf

        La questione non ha nulla a che vedere con la compensazione, che richiede la presenza di crediti contrapposti, nel mentre, nel caso, c'è (o meglio c'era) solo un credito del fallito che il debitore sostiene aver pagato e, a prova di tanto, deduce la quietanza rilasciata dal creditore prima di essere dichiarato fallito. Il problema, quindi, consiste solo nello stabilire il valore della quietanza nei confronti del fallimento.
        Orbene, è pacifico che nei rapporti tra parti (ossia in mancanza del fallimento) la quietanza, rilasciata dal creditore al debitore all'atto del pagamento, ha natura di confessione stragiudiziale su questo fatto estintivo dell'obbligazione secondo la previsione dell'art. 2735 c.c., e, come tale, solleva il debitore dal relativo onere probatorio, vincolando il giudice circa la verità del fatto stesso, se e nei limiti in cui sia fatta valere nella controversia in cui siano parti, anche in senso processuale, gli stessi soggetti rispettivamente autore e destinatario di quella dichiarazione di scienza.
        Muovendo da questa consolidata premessa, la giurisprudenza ha costantemente ritenuto che, invece, nel giudizio in cui sia parte il curatore fallimentare, deve negarsi che il debitore possa opporre la suddetta quietanza, quale confessione stragiudiziale del pagamento, "atteso che il curatore, pur ponendosi, nell'esercizio di un diritto del fallito, nella stessa posizione di quest'ultimo, è una parte processuale diversa dal fallito medesimo. Da tanto consegue che, nel predetto giudizio, l'indicata quietanza è priva d'effetti vincolanti ed assume soltanto il valore di un documento probatorio dell'avvenuto pagamento, apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo" (Cass. 22/07/2019, n.19654; Cass. 08/10/2014, n.21258; Cass. 18/12/2012, n.23318; ecc.). Consegue anche, che tale valore probatorio della quietanza nei confronti della curatela fallimentare, terza nel rapporto tra le parti, presuppone anche la prova della anteriorità, con atto di data certa, della quietanza al fallimento.
        In sostanza il debitore, in primo luogo deve fornire la prova della data certa anteriore della quietanza al fallimento e, a quel punto scatta quel valore probatorio della quietanza sopra indicato. Di conseguenza se il debitore non fornisce la prova della certezza della data e del pagamento, il curatore può pretendere il pagamento del credito perché non risulta estinto; se, invece il debitore fornisce tale prova, il curatore non può pretendere un nuovo pagamento, ma può valutare se ricorrono le condizione pe rla revoca del pagamento effettuato.
        Zucchetti SG srl