Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Cessione del credito o pignoramento presso terzi

  • Lorenzo Lorini

    Firenze
    03/06/2019 08:26

    Cessione del credito o pignoramento presso terzi

    Buongiorno,
    quale Curatore di una procedura fallimentare, mi accingo a predisporre il piano di riparto finale di un fallimento. Mi trovo nella situazione seguente.
    Il CTU di una causa riassunta dalla procedura vanta un credito prededucibile nei confronti della medesima per il compenso a lui liquidato. Tale compenso, tuttavia, è stato posto solidalmente a carico della parti della controversia, già conclusa.
    La controparte della controversia è pure creditrice della procedura, ammessa al passivo con il privilegio per spese di giustizia ex art. 2755 cc, e l'attivo della procedura consente l'integrale pagamento di tale somma.
    Purtroppo, la natura diversa delle posizioni creditorie/debitorie (ante/post fallimento) non dovrebbe consentire la compensazione diretta delle posizioni medesime.
    In considerazione delle resistenze della controparte al pagamento della quota di compenso del CTU di sua spettanza, il legale del CTU avrebbe proposto due soluzioni, che consentirebbero alla procedura di non sobbarcarsi l'onere del pagamento integrale del compenso con successiva azione di regresso nei confronti della controparte:
    - proporre alla controparte una cessione del credito, fino a concorrenza della metà del compenso del CTU;
    - effettuare un pignoramento presso terzi del credito, ordinando di fatto alla Curatela di pagare non alla controparte, bensì al CTU, sempre fino a concorrenza della metà del suo compenso.
    A tal proposito, mi sono sorti alcuni dubbi, che vi elenco.
    1) In merito alla cessione del credito, è necessario che questa sia comunicata al Curatore comunque prima del deposito del piano di riparto? Oppure può essere notificata al Curatore anche dopo il deposito del piano di riparto, ma prima dell'effettuazione dei pagamenti?
    2) L'art. 115 L.F. richiede la presenza di un atto di cessione con scritture autenticate. Questo è un requisito fondamentale per poter effettuare il pagamento al cessionario del credito? Oppure, oltre alla notifica al Curatore dell'avvenuta cessione, potrebbe bastare una dichiarazione liberatoria del cedente, che appunto dichiari di effettuare il pagamento al cessionario, liberando la Curatela da ogni responsabilità?
    3) La soluzione del pignoramento presso terzi alla Curatela è realmente percorribile in questo caso? E questo potrebbe essere notificato con successo anche successivamente al deposito del piano di riparto?
    Grazie mille della Vs. preziosa collaborazione e cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      04/06/2019 20:46

      RE: Cessione del credito o pignoramento presso terzi

      Lei dice che il creditore A è stato ammesso al passivo del fallimento B per un credito concorsuale, che verrà integralmente pagato con le disponibilità di cui dispone la curatela. Tanto lascia supporre che il fallimento sia in grado di pagare anche tutti i crediti prededucibili, tra i quali quello del CTU, ammettiamo di 100, verso il quale il fallimento risponde in solido proprio con il creditore A.
      Da tanto deriva che se non viene fatta alcuna delle operazioni prospettate nella domanda, il CTU ha diritto di pretendere il pagamento dell'intero suo credito sia da A che da B, con regresso per la metà di chi paga l'intero nei confronti del condebitore. Ammettiamo che il CTU chieda il pagamento al fallimento, questo paga 100 e potrebbe chiedere ad A la restituzione di 50, credito questo non compensabile con quello di A ammesso al passivo per mancanza di reciprocità, essendo il credito di B prededucibile in quanto sorto in pendenza del fallimento, e quello di A concorsuale nei confronti, quindi, del fallito. teoricamente la posizione è vantaggiosa per la curatela, in quanto questa incassa in moneta buona e paga in moneta fallimentare, ma solo teoricamente perché, come premesso, il fallimento paga integralmente il credito di A insinuato. In un caso del genere, si potrebbe pervenire consensualmente ad una compensazione, che non lederebbe altri creditori, ma se A non accetta, il curatore del fallimento, potrebbe chiedere il sequestro presso di se della somma da pagare ad A con il riparto, in modo da avere la sicurezza di rifarsi del proprio credito.
      Questa ci sembra la via più semplice e lineare.
      La cessione da parte del CTU della metà del proprio credito ad A ( o meglio della quota della metà perché si tratta di obbligazione solidale) più che di una cessione attuerebbe un pagamento parziale del debito da parte di A, ove questi sborsasse una somma, oppure una remissione parziale del CTUU, ove non riceva nulla e comunque si avrebbe una confusione nella stessa persona del debitore e creditore, per cui si verificherebbe l'estinzione di quella parte del credito passato ad A per pagamento, per remissione o per confusione; di conseguenza A non potrebbe mai agire in via di regresso nei confronti del fallimento in quanto ha pagato la sua quota, oppure in applicazione dell'art. 1301 c.c. (remissione a favore di un debitore solidale ) o 1303 c.c. (confusione). Così impostata la questione il richiamo al secondo comma dell'art. 115 diventa non più pertinente e lei, qualora nel progetto di riparto abbia inserito il CTU per l'intero, potrebbe, prima della dichiarazione di esecutività, modificare il progetto, o ritirarlo e presentarne uno nuovo, in cui il credito del CTU venga ridotto alla metà, essendo stata l'altra metà estinta per una delle cause indicate. Ma ci pare di capire che A non sia affatto d'accordo, per cui il discorso fatto, resta nel vuoto e comunque il riparto è in procinto di essere dichiarato esecutivo.
      L'altra ipotesi prospettata non ci sembra proprio fattibile. Questa, infatti consisterebbe nel pignoramento da parte del CTU presso il fallimento terzo che deve pagare ad A la somma per il credito insinuato, a garanzia del pagamento del proprio credito, sennonchè, il credito del CTU non è soltanto nei confronti di A, né parzialmente nei confronti di A, ma egli ha un unico credito con due debitori solidali, uno dei quali è fallito. sicchè non sarebbe un pignoramento presso terzi, ma presso il debitore, non ammesso ai sensi dell'art. 51 l.fall..
      Zucchetti SG srl
      • Lorenzo Lorini

        Firenze
        10/06/2019 11:11

        RE: RE: Cessione del credito o pignoramento presso terzi

        Buongiorno,
        Vi ringrazio per il celere riscontro.
        Dalla Vostra risposta, e chiedo preliminarmente venia per eventuali mie incomprensioni, sembra che l'ipotesi prospettata di cessione del credito sia dal CTU prededucibile al creditore concorsuale A.
        In realtà, la cessione avverrebbe in senso opposto: il creditore concorsuale A cederebbe al CTU prededucibile parte del suo credito ammesso al passivo, fino a concorrenza della metà del compenso del CTU stesso.
        Ciò comporterebbe chiaramente il pagamento integrale delle somme al CTU da parte del fallimento, ma senza a quel punto azione di regresso nei confronti del creditore concorsuale A.
        Nel caso, Vi chiederei un gentile riscontro alle questioni poste nel quesito di partenza.
        Per quanto riguarda, invece, le altre opzioni da Voi evidenziate, mi sembra di comprendere che:
        - il pignoramento presso terzi sia opzione completamente inattuabile, stante la presenza non di due crediti, ma di un unico credito con due debitori solidali;
        - un'opzione percorribile è l'ottenimento da parte della procedura del sequestro presso di sé della somma pari alla metà del CTU, quindi di fatto "bloccando" l'erogazione di tale importo al creditore concorsuale A;
        - sarebbe altresì percorribile l'opzione della compensazione, nonostante l'origine diversa delle posizioni debitorie/creditorie, in mancanza di lesione dei diritti degli altri creditori.
        Nel caso della compensazione, sarebbe comunque necessario un esplicito accordo con il creditore concorsuale A? Oppure sarebbe sufficiente inserire tale soluzione direttamente nel piano di riparto, che comunque è sottosposto alla valutazione dei creditori, ivi incluso il creditore concorsuale A?
        Grazie ancora della Vostra preziosa collaborazione e cordiali saluti.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          10/06/2019 19:10

          RE: RE: RE: Cessione del credito o pignoramento presso terzi

          Effettivamente noi avevamo ipotizzato che fosse il creditore A ad acquistare il credito prededucibile del CTU, da cui scaturivano le problematiche accennate nella precedente risposta, essendo il credito del CTU nei confronti dello stesso A e del fallimento, tenuti tra loro in solido. Se invece è il CTU che acquista il credito di A, queste questioni non si pongono in quanto A ha un credito nei confronti del solo fallito, per il quale si è insinuato al passivo del fallimento, che può essere ceduto; tuttavia c'è da chiedersi quale sarebbe il senso di una tale operazione.
          Poniamo che il credito del CTU sia di 100 e quello di A sia di 200 per cui il CTU, acquistando, come lei dice, il credito fino a concorrenza della metà del suo compenso, acquisterebbe 50 del credito di A verso il fallimento B, con la conseguenza che il CTU vanterebbe nei confronti del fallimento il credito iniziale di 100 e in più la parte di credito di A acquistata, pari a 50, ossia un credito di 150, di cui 100 in prededuzione e 50 in privilegio e, conseguentemente A vedrebbe ridotto il suo credito a 150, in quanto il credito residuo di 50 lo ceduto ad A. Nel momento in cui il fallimento paga al CTU il suo debito solidale di 100, può agire in regresso nei confronti di A per il recupero della quota della metà a suo carico; lei esclude il regresso, ma non vediamo in base a quale principio, a meno che il CTU non dichiari di essere stato soddisfatto per la metà da A e riduca il suo credito nel fallimento a 50, ma quale sarebbe la convenienza del CTU?.
          In conclusione, a noi sembra che la cessione del credito di A al CTU nulla aggiunga alla vicenda in quanto porterebbe ad incrementare soltanto il credito del CTU, ma si avrebbe, con riferimento al debito solidale, esattamente la stessa situazione che si sarebbe verificata ove non fosse avvenuta la cessione del credito di 50 da A al CTU, con in più un presumibile esborso da parte del cessionario per l'acquisto di parte del credito di A. Per questo motivo, nel dubbio, avevamo preso in considerazione l'ipotesi della cessione del credito del CTU ad A.
          Per quanto riguarda la situazione processuale, in questa nuova ricostruzione diventa rilevante l'art. 115, che richiede la cessione sia stata tempestivamente comunicata al curatore, "unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione" e non sono previste modalità alternative. Quanto al tempo della cessione, sebbene la norma parli di tempestiva comunicazione crediamo, sulla base dei principi generali, che la modifica del progetto di riparto (sostituzione del CTU ad A per 50) sia possibile fino a quando il progetto non è dichiarato esecutivo; dopo questo provvedimento il procedimento di riparto è chiuso e deve provvedersi solo alla esecuzione di quanto in esso disposto.
          Quanto all'ipotesi del pignoramento presso terzi, avevamo ben ipotizzato che si riferiva al pignoramento da parte del CTU presso il fallimento terzo che deve pagare ad A la somma per il credito insinuato, a garanzia del pagamento del proprio credito, visto che lei considerava come finalità dell'operazione quella di ordinare "alla Curatela di pagare non alla controparte, bensì al CTU, sempre fino a concorrenza della metà del suo compenso.
          Confermiamo quanto detto nella precedente risposta, che lei ha ben riassunto nella odierna domanda.
          Quanto alla compensazione, ne abbiamo accennato con riferimento al credito di regresso del fallimento verso A, che è a sua volta creditore del fallito. I due controcrediti, avevamo detto, non sono compensabili, ma poiché il credito di A verrebbe pagato, avevamo aggiunto che "in un caso del genere, si potrebbe pervenire consensualmente ad una compensazione, che non lederebbe altri creditori, ma se A non accetta, il curatore del fallimento, potrebbe chiedere il sequestro presso di se della somma da pagare ad A con il riparto, in modo da avere la sicurezza di rifarsi del proprio credito" Ribadiamo che la compensazione potrebbe essere solo consensuale, visto che per legge non ne ricorrono i presupposti per mancanza di reciprocità;, e, ove il creditore A non fosse d'accordo, suggerivamo di far ricorso ad un sequestro presso di sé per la quota dovuta, in modo da evitare il pericolo che A, incassato quanto pagato dal fallimento, eviti di pagare la sua quota dell'obbligazione verso il CTU di carattere solidale (nell'esempio fatto in precedenza, quindi, il sequestro sarebbe per 50, più spese).
          Zucchetti Sg srl