Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

CREDITORE PREDEDUCIBILE

  • Andrea Rogialli

    arezzo
    25/11/2020 10:34

    CREDITORE PREDEDUCIBILE

    Buongiorno
    Un creditore a seguito di domanda di insinuazione per canoni non riscossi, è stato ammesso al passivo per la somma richiesta con la qualifica di prededucibile. Il medesimo creditore ha partecipato (aggiudicandosela) all'asta relativa alla vendita di un ramo di azienda di proprietà della procedura. Mi richiede la possibilità di compensare interamente il proprio credito prededucibile con il saldo da versare per l'acquisto del ramo di azienda.
    Al momento non esistono creditori prededucibili e le somme a disposizione della procedura permettono di coprire le spese di giustizia ( curatore, legale ) sino ad ora maturate.
    L'art 56 permette di compensare i crediti commerciali ancorchè non scaduti prima della dichiarazione di fallimento mentre questi sarebbero crediti maturati in costanza di fallimento ( crediti del locatore ) anche se riconosciuti con domanda di insinuazione al passivo.
    Pensate che sia una operazione possibile ?
    grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      25/11/2020 19:59

      RE: CREDITORE PREDEDUCIBILE

      Crediamo di si perché fondamentale per la compensazione è la reciprocità tra crediti e debiti, nel senso che essi intercorrono tra le stese parti. Quando la giurisprudenza richiede che crediti e debiti debbono avere entrambi radice causale anteriore alla dichiarazione di fallimento fa chiaramente riferimento ai crediti e debiti concorsuali intercorrenti tra il terzo in bonis e il soggetto poi dichiarato fallito, escludendo la compensazione tra un credito del fallimento e un debito del fallito o viceversa tra un credito del fallito e un debito del fallimento. Nel caso da lei prospettato esiste la reciprocità in quanto si discute di un credito del terzo nei confronti del fallimento, tanto che è stato ammesso al passivo in prededuzione e un credito del fallimento per il pagamento del prezzo della vendita per cui la compensazione è astrattamente fattibile. Astrattamente perché la compensazione porta alla estinzione dei rispettivi crediti al momento della loro coesistenza per cui, se si parla di crediti contrapposti antecedenti alla dichiarazione di fallimento, la coesistenza è antecedente a tale evento e, quindi quando viene aperta la procedura fallimentare il debito e il credito compensati non esistono più; se, invece, si parla, come nella specie, di compensazione tra crediti e debiti postfallimentari, la coesistenza che determina l'estinzione è successiva alla dichiarazione di fallimento, per cui tale effetto estintivo in pendenza di fallimento può verificarsi se non altera la par condicio nell'ambito delle prededuzioni, come lei ha chiaramente intuito precisando che l'attivo è sufficiente a pagare tutte le prededuzioni. Se è così, non vi sono ostacoli alla operatività della compensazione, anche perché essa serve solo ad eliminare una partita di giro, ossia che il terzo paghi il prezzo della vendita e poi riceva il pagamento del suo credito per canoni in prededuzione. Se, invece, tale condizione non ricorre, si deve fare una graduatoria nell'ambito delle prededuzioni e considerare che il credito per canoni occupa il grado sedicesimo, per cui va controllato se l'attivo fallimentare, compreso il prezzo della vendita, permetta il pagamento delle prededuzioni fino al sedicesimo grado e, solo in tal caso, opera la compensazione.
      Zucchetti Sg srl