Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

AMMISSIONE AL PASSIVO AGENTE RISCOSSIONE

  • Silvia Pecora Polese

    Salerno
    20/05/2020 17:24

    AMMISSIONE AL PASSIVO AGENTE RISCOSSIONE

    L'agente di Riscossione chiede l'ammissione al passivo Fallimento srl di alcuni ruoli che sto valutando, tra i quali c'è una cospicua somma per sanzioni dovute per emissioni assegni senza provvista Ente creditore Prefettura
    Interrogato il lrpt replica che gli assegni erano stati emessi a garanzia di una fornitura mai avvenuta e il fornitore tentò l'incasso.
    E' questo un caso per la richiesta di depenalizzazione facendo quindi decadere anche le sanzioni?
    Chiedo vostro parere anche in merito all'ammissione e al grado di privilegio

    grazie
    spp
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      12/06/2020 12:45

      RE: AMMISSIONE AL PASSIVO AGENTE RISCOSSIONE

      La mera emissione di assegni senza provvista non è reato penale, ma semplicemente soggetta, in capo alla persona fisica che ha emesso l'assegno, alle sanzioni amministrative stabilite dalla Legge 15/12/1990, n. 386, "Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari".

      Trattandosi di sanzione amministrativa e non di reato penale, riteniamo non si applichi la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche stabilita dal D.Lgs. 231/2001 (trattandosi di materia estremamente delicata, se in sede di istanza di ammissione al passivo ne fosse invocata l'applicazione raccomandiamo di rivolgersi a un esperto).

      Di conseguenza il debito per sanzioni grava su chi ha firmato gli assegni e non sulla S.r.l. fallita, e (salvo quanto ipotizzato qui sopra ex D.Lgs. 231/2001) non deve essere ammesso al passivo.

      Qualora la fattispecie concreta sia diversa da quella che abbiamo desunto dal quesito e inquadrato qui sopra, ricordiamo che l'art. 93, III comma, n. 4 l.fall. richiede che nella domanda di ammissione al passivo sia espressamente indicata "l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale"; l'Ente dovrà quindi aver indicato nella propria istanza la fonte normativa della richiesta di privilegio, che dovrà essere attentamente esaminata.

      In assenza di tali indicazioni possiamo solo segnalare che la già citata Legge 386/1990 non indica che il credito per le sanzioni da esso stabilite sia assistito da privilegio, conseguentemente l'eventuale ammissione dovrebbe avvenire in chirografo.

      Per quanto riguarda ogni altra e più specifica questione di carattere penale, non possiamo che suggerire di rivolgersi a un legale, non rientrando certo nelle nostre competenze né nell'oggetto di questo Forum.
      • Silvia Pecora Polese

        Salerno
        12/06/2020 15:53

        RE: RE: AMMISSIONE AL PASSIVO AGENTE RISCOSSIONE

        vi ringrazio per la risposta molto chiara
        posso invocare la prescrizione dell'importo se trascorsi 10 anni dalla sanzione?oppure dalla notifica dell'agente?
        grazie spp
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          12/06/2020 17:35

          RE: RE: RE: AMMISSIONE AL PASSIVO AGENTE RISCOSSIONE

          Senza approfondire le questioni civilistico/procedurali che ne derivano, operazione che esorbita dall'ambito di questo Forum, ci limitiamo a richiamare la prima parte del quarto comma dell'art. 2943 c.c., che recita "La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore".

          Di conseguenza certamente interrompe la prescrizione, con la conseguenza che il termine riparte dall'inizio a norma del successivo art. 2945, la notifica della cartella, così come ogni eventuale successivo atto di costituzione in mora o di avvio di un procedimento "sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo", come recita il primo comma di tale articolo.