Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Ammissione di credito relativo al pagamento delle spese giudiziali riferite alle competenze di CTU

  • Alessandra Cannizzo

    BERGAMO
    17/02/2021 13:24

    Ammissione di credito relativo al pagamento delle spese giudiziali riferite alle competenze di CTU

    Buongiorno.
    Relativamente ad ammissione in prededuzione allo stato passivo di credito di società relativo al pagamento di spese di giudizio di opposizione allo stato passivo sfociato in transazione, riferite alle competenze di CTU, sono portata ad escludere il privilegio in quanto pur trattasi di spese giudiziali e dovendo escludere il rapporto diretto tra procedura e professionista, così come richiesto dall'art. 2751bis n. 2 Cod.Civ..
    Resto in attesa della vostra opinione al riguardo e ringrazio.
    Cordiali saluti.
    Alessandra Cannizzo
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/02/2021 19:42

      RE: Ammissione di credito relativo al pagamento delle spese giudiziali riferite alle competenze di CTU

      La prededuzione prescinde, in prima battuta, dalle ragioni del credito in quanto , a norma del secondo comma dell'art. 111 compete ai credito sorti "in occasione o in funzione" di una procedura concorsuale, per cui la prima domanda da porsi è se le spese del giudizio di opposizione allo stato passivo rientrano in una di queste due categorie.
      Abbiamo in altre occasioni dato risposta affermativa a questo quesito, in quanto le spese relative sono sicuramente sorte in occasione e anche in funzione del fallimento, per cui va fatto il secondo passaggio in cui possono prendere consistenza le cause del credito, se l'attivo disponibile non è sufficiente a soddisfare tutte le prededuzioni. In tal caso, infatti, l'ult. comma dell'art. 111 bis l. fall. dispone che le prededuzioni vanno soddisfatte secondo la loro graduazione, per cui, sempre che ricorra l'insufficienza dell'attivo, il curatore deve fare la scala delle priorità delle varie prededuzione seguendo l'ordine dei privilegi e pagare secondo l'ordine.
      Orbene, nel fare questa operazione, il compenso per il CTU va collocato al primo posto in quanto, come lei giustamente dice, non è un professionista incaricato dalle parti, ma è un ausiliario del giudice, per cui il suo compenso costituisce una spesa di giustizia necessaria per lo svolgimento del processo di opposizione. Il CT di parte nominato dal fallimento, è invece sono un professionista incaricato a prestare la sua opera dalla parte, per cui nella graduazione godrà del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c.
      Zucchetti Sg srl
    • Alessandra Cannizzo

      BERGAMO
      18/02/2021 13:29

      RE: Ammissione di credito relativo al pagamento delle spese giudiziali riferite alle competenze di CTU

      Buongiorno.
      In tutta franchezza nutro perplessità riguardo alla qualificazione delle spese del CTU nella fattispecie in questione, quali spese di giustizia, considerato che le spese di giustizia vantano una preferenza nell'ordine di distribuzione dell'attivo disponibile solo in quanto rientranti nel novero di cui agli artt. 2755 e 2777 cod.civ. . Nella fattispecie in esame non sussistono infatti mobili o immobili riferibili, né sono stati posti in essere atti conservativi o espropriativi. Le spese di cui si parla, pur riferite al CTU, non hanno favorito l'intera massa dei creditori, come vuole la normativa citata, ma semplicemente hanno consentito di ottenere un titolo e una collocazione. Resto pertanto dell'idea, per queste ragioni, che dette spese, richieste dalla società attrice della causa di opposizione allo stato passivo, che le ha anticipate, siano sì in prededuzione, perché così ammesse allo stato passivo, ma con collocazione chirografaria.
      Ringrazio fin da ora per le considerazioni che vorrete esprimermi.
      Alessandra Cannizzo
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        18/02/2021 19:23

        RE: RE: Ammissione di credito relativo al pagamento delle spese giudiziali riferite alle competenze di CTU

        C'è poco da dire perché il nostro compito non è, né è mai stato, quello di convincere i nostri interlocutori a cambiare idea. Noi abbiamo espresso una opinione che non la convince, e ne prendiamo atto anche perché le ragioni che lei espone non sono affatto peregrine.
        Il fatto è che da quando la Cassazione con la decisione n. 6787 del 24 maggio 2000 ha attribuito al creditore istante per la dichiarazione di fallimento del suo debitore il privilegio di cui agli art. 2755, 2770 c.c. e 95 c.p.c. con riferimento alle spese all'uopo sostenute, si è automaticamente ampliato il concetto delle spese di giustizia, e, di conseguenza la portata stessa dei due articoli citati che consentono il ricupero delle spese di giustizia su tutti i beni mobili e immobili del fallito. Del resto, se così non fosse, neanche il compenso del curatore, nell'ambito delle prededuzioni, potrebbe godere del privilegio per spese di giustizia.
        A noi pare che il CTU, coadiutore del giudice in una causa, abbia diritto allo stesso trattamento, in quanto è stato chiamato, come il curatore, da un giudice a prestare la sua opera a fini di giustizia, consistente nel risolvere la questione oggetto della controversia che astrattamente poteva interessare tutti i creditori; diversamente si giungerebbe alla ingiustizia che il CT di parte del fallimento sarebbe privilegiato ex art. 2751bis n. 2 c.c. e il CTU, in quanto incaricato dal giudice per fini di giustizia, sarebbe collocato in chirografo.
        Zucchetti Sg Srl