Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Trattamento compensi legali legali della Fallita in bonis

  • Leonardo Donnola

    Spoleto (PG)
    16/09/2020 17:07

    Trattamento compensi legali legali della Fallita in bonis

    Buona sera.
    Accingendomi ad esaminare le domande di ammissione al passivo di un Fallimento in cui Vi sono plurime richieste da parte dei precedenti legali ho un dubbio che Vorrei sottoporVi.

    1) Anzitutto vorrei comprendere se nella verifica di congruità debbo applicare i compensi medi previsti dal DM 55/2014 aggiornato al DM 37/2018 ovvero posso/debbo applicare altri parametri (es. i minimi previsti nei predetti decreti, ecc)?;

    2) in relazione a quanto precede vorrei conoscere se ho discrezionalità o meno nel modulare alcune voci di compenso (es. fase di trattazione ed istruttoria qualora questa si sia risolta, come a volte capita, con il solo deposito di memorie istruttorie)?

    3) Nel caso, invece, in cui i legali chiedano i compensi secondo una convenzione sottoscritta con la Fallita in bonis, prevalgono le disposizioni della convenzione ovvero debbo applicare i parametri "standard" di cui sopra?

    Vi ringrazio sin d'ora per l'attenzione a questa mia
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/09/2020 19:38

      RE: Trattamento compensi legali legali della Fallita in bonis

      Cominciando dall'ultima domanda, che è preliminare, rispetto alle altre. Va premesso che la legge n. 124/2017 ha reintrodotto l'obbligo del preventivo scritto per gli avvocati e gli altri professionisti; in particolare, l'avvocato è ora tenuto a "comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale". Non è chiaro quali siano le sanzioni in caso di violazione di tale obbligo, ma probabilmente nella fattispecie gli incarichi sono anteriori alla citata legge, e per cui la mancanza di un accordo sul compenso, sicuramente non determina la nullità del contratto di prestazione d'opera (a nostro avviso, ciò non accade neanche per i rapporti successivi) ma l'applicazione dei parametri delle tariffe professionali forensi stabiliti dalla legge.
      Pertanto se, nel suoi caso, le parti hanno sottoscritto un accordo o comunque il cliente, poi fallito, ha accettato per iscritto il preventivo ricevuto, questo accordo vincola anche il curatore, il quale ha gli ordinari mezzi di impugnazione e la possibilità del ricorso alla revocatoria fallimentare, se ne ricorrono i requisiti.
      Ove manchi un accordo sulle spese, trova applicazione la tariffa. Nel caso di più tariffe succedutesi nel tempo, le Sez. un. della Cassazione n. 17405/2012 hanno chiarito che i parametri posti dalle nuove tariffe debbono trovare applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del relativo e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorchè tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate. Su questa linea è tutta la giurisprudenza successiva, per cui può dirsi consolidato il principio secondo cui il presupposto per l'applicazione dei nuovi parametri deve ricollegarsi, oltre che all'intervento della liquidazione in epoca successiva all'entrata in vigore D.M. che detta la nuova tariffa, anche alla ulteriore circostanza che alla stessa data, il professionista non abbia ancora completato la propria prestazione professionale; in caso contrario troverà applicazione la tariffa precedente vigente all'epoca in cui la prestazione è stata completata.
      Quanto alla libertà del curatore in ordine alla richiesta, si può di dire che, in linea di massima, questi si trovi nella medesima posizione del cliente che non intenda accettare una parcella che ritiene esorbitante, sempre nel caso che non vi sia stato un accordo con preventivo; ossia il curatore può muovere tute le contestazioni che ritiene opportune, a cominciare dalla eventuale prescrizione presuntiva triennale (ove rilevi dalle carte che il debito è stato pagato) a quelle di merito di non conformità della parcella alla tariffa o di eccessiva esosità, o di non aver svolto prestazioni incluse in parcella, ecc.). A differenza dell'ordinario cliente, il curatore non ha bisogno di rivolgersi al Consiglio dell'ordine, ma è sufficiente che sollevi le sue contestazioni in sede di progetto di stato passivo negando o diminuendo il credito insinuato e poi, come ha ribadito di recente la Cassazione (Cass. 10/03/2020, n.6734) sarà il difensore a dover, "oltre ad allegare, anche provare nel corso dell'istruttoria, l'esistenza di tutte le circostanze e fatti costituivi idonei a dimostrare e fondare la pretesa derivante dai diritti dallo stesso azionati". Precisa la Corte che il fatto che la parcella dell'avvocato costituisca, secondo costante giurisprudenza, una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, in quanto l'iscrizione all'albo del professionista è una garanzia della sua personalità, comporta soltanto che le "poste" o "voci" in essa elencate, in mancanza di specifiche contestazioni del cliente, non possono essere disconosciute dal giudice, ma quando tali contestazioni vi sono, l'avvocato deve adempiere l'onere di provare e determinare le concrete attività effettivamente svolte
      Zucchetti SG srl
      • Lorenza Scaravelli

        Ancona
        15/01/2021 12:03

        RE: RE: Trattamento compensi legali legali della Fallita in bonis

        Mi accodo al commento per chiedere: ma se la convenzione pattuita con il cliente in bonis non ha data certa, è comunque opponibile al Curatore?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          15/01/2021 19:56

          RE: RE: RE: Trattamento compensi legali legali della Fallita in bonis

          La convenzione sul compenso, come tutti i documenti scritti su cui si fonda la pretesa di un creditore, deve avere data certa anteriore al fallimento per essere opponibile alla massa. Va però ricordato che la certezza della data, a norma dell'art. 2704 c.c., è data non solo dagli eventi specificati analiticamente nella norma, ma da qualunque "fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento". E questa è una indagine di fatto, in quanto il ricorrente deve fornire la prova che, in mancanza di registrazione e degli altri eventi elencati nella norma, vi siano altri elementi da cui trarre la prova sicura che il documento sia stato redato prima della dichiarazione di fallimento, che è l'avvenimento che fa da spartiacque.
          Zucchetti SG srl