Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

RINUNCIA AL CREDITO EX DIPENDENTI PAGATI DA APPALTANTE OBBLIGATO IN SOLIDO E CONTRIBUZIONE

  • Ottavia Simili

    Roma
    30/11/2019 14:54

    RINUNCIA AL CREDITO EX DIPENDENTI PAGATI DA APPALTANTE OBBLIGATO IN SOLIDO E CONTRIBUZIONE

    Dipendenti della società fallita ammessi al passivo per retribuzioni non corrisposte (che non rientrano nelle ultime 3 mensilità) i quali prestavano attività lavorativa presso una mensa universitaria in forza di contratto di appalto pubblico (appaltante ente allo studio piemontese, appaltatore società fallita).
    Tali dipendenti oggi presentano rinuncia al credito in quanto l'ente appaltante, obbligato in solido in forza del contratto di appalto, ha versato loro le retribuzioni nette.
    Inistono però che le ritenute fiscali rimangano ammesse al passivo in quanto l'ente appaltante non ha pagato i contributi sulle retribuzioni nette corrisposte.
    A mio avviso il Fallimento non può stornare dall'ammissione al passivo le mensilità nette senza stornare anche le ritenute fiscali, in quanto, non avendo pagato il fallimento tali retribuzioni in sede di riparto, non può farsi carico degli adempimenti fiscali.
    E' l'ente appaltante che deve farsi carico anche del versamento delle ritenute e poi surrogarsi al passivo del fallimento sia per le retribuzioni sia per i contributi.
    E' corretto quanto sopra o trattandosi di appalto pubblico la fattispecie è diversa e particolare?
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      16/01/2020 22:24

      RE: RINUNCIA AL CREDITO EX DIPENDENTI PAGATI DA APPALTANTE OBBLIGATO IN SOLIDO E CONTRIBUZIONE

      La pretesa dei dipendenti non può evidentemente essere accolta, e ci pare comunque che vi sia grande confusione fra l'aspetto fiscale e quello previdenziale.

      Com'è noto, i crediti dei dipendenti vengono ammessi al passivo al netto delle ritenute previdenziali e al lordo di quelle fiscali.

      Per quanto riguarda il debito previdenziale (sia per la quota a carico del dipendente che per quella a carico dell'azienda) si insinuerà al passivo l'ente previdenziale.

      Per quanto riguarda le ritenute fiscali, esse devono essere operate dal soggetto che effettua il pagamento della retribuzione, quindi nel caso in esame è l'appaltante che doveva operarle e versarle; esso poi si insinuerà al passivo in surroga dei diritti dei dipendenti, verrà quindi ammesso per gli importi per i quali erano stati ammessi lordo (quindi al lordo delle ritenute fiscali) e al momento del riparto gli verrà corrisposto tale complessivo importo, senza effettuazione di ritenuta non configurando tale importo, per esso, reddito di lavoro dipendente.