Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

revocatoria somme corrisposte a Cassa Edile

  • Franco Squizzato

    CASTELFRANCO VENETO (TV)
    01/07/2021 15:19

    revocatoria somme corrisposte a Cassa Edile

    Buongiorno,
    quattro mesi prima della dichiarazione di fallimento la Cassa Edile otteneva dal giudice dell'esecuzione l'assegnazione delle somme depositate sul c/c dell'odierna fallita.
    Tali somme possono essere revocate ai sensi dell'art. 67 co. 2 oppure la fattispecie rientra tra le esenzioni da revocatoria ex art. 67 co. 3 lett. f, trattandosi di accantonamenti destinati al lavoratore dipendente? Se, però, le somme ricevute comprendessero sia gli accantonamenti sia i contributi, potrebbe essere revocato il pagamento di questi ultimi?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      01/07/2021 19:00

      RE: revocatoria somme corrisposte a Cassa Edile

      Dovrebbe chiarire a che titolo la Cassa Edile aveva ottenuto l'assegnazione delle somme depositate sul conto corrente dell'odierna fallita; la terminologia utilizzata farebbe pensare ad una espropriazione presso terzi e questo diventa determinante ai fini della risposta.
      grazie
      Zucchetti Sg srl
      • Franco Squizzato

        CASTELFRANCO VENETO (TV)
        02/07/2021 17:59

        RE: RE: revocatoria somme corrisposte a Cassa Edile

        Buongiorno,
        La Cassa Edile agiva con procedimento monitorio per il recupero delle somme non versate dall'odierna fallita a titolo di accantonamenti per tredicesime mensilità e anzianità professionale Edile (APE) (così si legge nel ricorso per decreto ingiuntivo ).
        Ottenuto il decreto ingiuntivo la fallita non ottemperava al pagamento, pertanto, veniva promosso pignoramento presso terzi, nella fattispecie una banca.
        La dichiarazione del terzo era parzialmente positiva, pertanto, il saldo del c/c al momento dell'azione esecutiva veniva assegnato alla Cassa Edile che vedeva solo parzialmente soddisfatto il proprio credito.
        Il pagamento, però, è avvenuto nel periodo legale sospetto, ecco il motivo della mia preoccupazione circa l'applicabilità o meno della revocatoria.
        Ringrazio sin d'ora per la Vostra disponibilità e professionalità.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          05/07/2021 19:15

          RE: RE: RE: revocatoria somme corrisposte a Cassa Edile

          Ora è tutto chiaro. In primo luogo va detto che i pagamenti ricevuti dal creditore dal terzo pignorato in forza del provvedimento di assegnazione sono revocabili ai sensi del secondo comma dell'art. 67 l. fall., in quanto atti solutori, sempre che ricorrano le condizioni richieste dalla norma citata, ossia che i pagamenti siano intervenuti nei sei mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento del debitore esecutato e che il curatore dimostri che l'accipiens era a conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava il debitore.
          Tanto premesso, si pone il problema della eventuale esenzione da revocatoria dei pagamenti effettuati alla Cassa edile. Lei richiama l'ipotesi di cui alla lett. f) del terzo comma dell'art. 67 l. fall. per la quale sono esentati dalla revocatoria "i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito; poiché nella specie la Cassa edile ha agito per il recupero delle somme non versate dalla fallita a titolo di accantonamenti per tredicesime mensilità e anzianità professionale Edile (APE), riteniamo che tale pagamento rientri nella esenzione indicata in quanto si tratta delle quote della retribuzione dovuta al dipendenti che il datore di lavoro doveva versare alla Cassa. Non ci risultano precedenti specifici in materi a, per cui quanto detto è frutto di una nostra considerazione.
          Visto che ha specificato la natura e causale del credito azionato e pagato (che dovrebbe essere oggetto di revocatoria) diventa superfluo indagare, come faceva nella iniziale domanda., se la stessa sorte seguono i contributi, che aprirebbe al grande questione diretta capire se nella previsione della legge 29 febbraio 1988, n. 48, che esenta da revocatoria i pagamenti dei contributi previdenziali, rientrano anche quelli versati alla Cassa Edile.
          Zucchetti SG Srl