Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

estensione prelazione ipotecaria

  • Mattia Massari

    Pizzighettone (CR)
    09/07/2018 10:17

    estensione prelazione ipotecaria

    Un creditore ha iscritto ipoteca giudiziale in forza di DI munito di formula esecutiva ex art.647 ante fallimento. Nella nota di iscrizione indica capitale per 20.000, interessi 3.000, spese 1.500 e come totale 30.000.

    Nella domanda di insinuazione chiede naturalmente la prelazione ipotecaria sul capitale, ma anche sugli interessi moratori per euro 5.000 e sulle spese per euro 2.000.

    E' corretto ammettere la prelazione sugli interessi solamente per euro 3.000 ponendo euro 2.000 al chirografo; stessa cosa per le spese ?

    grazie cordiali saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/07/2018 19:27

      RE: estensione prelazione ipotecaria

      La domanda coinvolge una serie di problemi.
      In primo luogo deve appurare che il decreto ingiuntivo sia stato dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 647 cpc prima della dichiarazione di fallimento in quanto, diversamente, quel decreto è come se non ci fosse, per cui non solo l'ingiungente non può servirsene per la prova del credito (che deve dimostrare in altro modo), ma non può neanche pretendere la collocazione ipotecaria in quanto perde effetto l'ipoteca iscritta sulla base del titolo provvisoriamente esecutivo.
      Se supera questo ostacolo, deve guardare con attenzione la nota di iscrizio0ne ipotecaria, per capire se le somme riportate per interessi e per spese costituiscano il limite massimo garantito o siano solo indicative, consentendo l'estensione anche ad ulteriori interessi e spese maturate, come è probabile, posto che l'importo finale di euro 30.000,00 è superiore alla somma delle singole voci per capitale interessi e spese.
      Ad ogni modo, se ricorre la prima ipotesi, è evidente che non può riconoscere la collocazione ipotecaria agli importi eccedenti le singole voci; se invece ricorre la seconda ipotesi, può sforare il limite indicato per ciascuna voce purchè rimanga nel limite massimo indicato di come totale.
      In quest'ultimo caso, però, deve svolgere un attento esame degli interessi richiesti, ricordando che gli stessi vanno riconosciuti e ammessi nei limiti indicati dall'art. 2855 c.c..
      Zucchetti Sg srl
      • Andrea Grassi

        Busto Arsizio (VA)
        07/01/2021 09:59

        RE: RE: estensione prelazione ipotecaria

        Collegandomi alla discussione di cui sopra, l'art. 2855 c.c. colloca l'iscrizione nello stesso grado le spese dell'atto di costituzione d'ipoteca, quelle dell'iscrizione e rinnovazione e quelle ordinarie occorrenti per l'intervento nel processo di esecuzione (499, 563 c.p.c.).
        Nel caso in cui un soggetto ipotecario nella nota di iscrizione indica capitale 20.000, interessi 0, spese 0 e come totale 20.000
        Successivamente nella domanda di insinuazione richiede al grado ipotecario capitale 20.000, spese 1.000 e interessi 100 è corretto ammettere al grado ipotecario 20.000 e decurtare al chirografo (in quanto credito risultante da DI esecutivo) euro 1.100 ?
        Si ritiene corretto decurtare 1.100 al chirografo in quanto il totale da nota iscrizione è 20.000 . L'istante, invece, ritiene che 1.100 debbano essere ammesse al grado ipotecario (anche se importo eccedente il totale della nota di iscrizione) a norma del citato art. 2855 c.c. (collocare al grado ipotecario le spese dell'atto di costituzione d'ipoteca e gli interessi ante biennio).
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          07/01/2021 20:03

          RE: RE: RE: estensione prelazione ipotecaria

          La sua interpretazione è corretta sotto più profili. In primo luogo l'ammissione in via ipotecaria non può mai eccedere l'importo della iscrizione ipotecaria (salvo che nella nota di iscrizione non si indichi un sistema di calcolo, come può accadere con gli interessi), e già questo è dirimente perché il creditore ha azionato il credito per capitale per l'intero importo iscritto.
          Inoltre, nella specie l'iscrizione è solo a garanzia del credito per capitale e non per eventuali accessori; pertanto anche se l'istante avesse chiesto per capitale un importo inferiore ad euro 20.000, costituente il limite massimo della iscrizione effettuata, comunque gli accessori non sarebbero stati assistiti dalla preferenza ipotecaria.
          Infine, se abbiamo ben capito, le spese in questione sarebbero costituite dalle spese del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo che, comunque non sono comprese tra quelle previste dall'art. 2855 c.c., trattandosi delle spese di un giudizio di cognizione (quale è il procedimento monitorio) per munirsi di un titolo idoneo ad iscrivere ipoteca, e non rientra pertanto tra le spese di iscrizione dell'ipoteca.
          Zucchetti SG srl