Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Comunicazione di sostituzione ex art. 115 comma 2 LF

  • Ignazio Orrù

    Sant'Antioco (SU)
    20/04/2022 19:30

    Comunicazione di sostituzione ex art. 115 comma 2 LF

    Buonasera,
    ai sensi dell'ex art. 115 comma 2 L.F. "Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione. In questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo. Le stesse disposizioni si applicano in caso di surrogazione del creditore."
    Vorrei migliori indicazioni e precisazioni su due aspetti:
    1) Il tenore letterale della norma richiama un preciso requisito formale per la surrogazione e sostituzione del creditore rappresentato dall'autentica notarile sulla documentazione attestante l'intervenuta cessione del credito. In assenza di autentica notarile è possibile procedere alla surrogazione del creditore? Quindi, ad esempio, con la sola produzione della dichiarazione della cessione del credito fornita dal cedente ma non autenticata?
    2) Nel caso in cui la surrogazione e sostituzione del creditore intervenga in data successiva alla dichiarazione di esecutività di un riparto ma prima dell'esecuzione dei pagamenti in forza dello stesso, è possibile procedere al pagamento delle somme di spettanza in favore del creditore surrogante in luogo del creditore surrogato? Nel caso di specie, trattasi di surroga presentata dall'INPS per le somme già corrisposte ai lavoratori dipendenti ammessi al passivo che hanno chiesto e ottenuto l'intervento del Fondo di Garanzia INPS.
    Ringrazio anticipatamente.
    Cordialmente
    Ignazio Orrù
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      21/04/2022 18:37

      RE: Comunicazione di sostituzione ex art. 115 comma 2 LF

      Il secondo comma dell'art. 115 l. fall. prevede due ipotesi di sostituzione nella posizione del creditore già ammesso al passivo; una è quella della cessione del credito ammesso, che è quella regolamentata ed unica inizialmente prevista e l'altra è quella introdotta con il decreto correttivo n. 169 del 2007 che è quella della surroga. Questa può discendere dalla cessione del credito (art. 1203 c.c.) o può essere legale, come quella dell'Inps (o meglio del Fondo di Garanzia), in quanto la legge impone all'ente l'accollo del debito per TFR e ultime tre mensilità verso il dipendente e la surroga nella sua posizione una volta effettuato il pagamento. In questo caso, quindi, non vi è una cessione o un pagamento volontario che debba essere consacrato in un atto con autentica di firma, ma è sufficiente la prova dell'avvenuto pagamento, che può essere la comunicazione della quietanza del lavoratore o altra documentazione idonea allo scopo, essendo ovvio che l'Inps nel momento in cui chiede di surrogarsi nella posizione del dipendente, debba fornire la prova dell'avvenuta anticipazione che costituisce il fondamento della sua pretesa
      La cessione di credito, invece, essendo riconducibile alla volontà delle parti deve essere documentata con le modalità richieste dalla norma, in quanto si deve avere la sicurezza che la cessione sia intervenuta e sia intervenuta tra i soggetti che si qualificano cedente e cessionario; salvo che per legge non siano previste forme sostitutive, come nel caso della cessione in massa dei crediti nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione, ove la prova della cessione è data dalla pubblicazione nella Gazz. Uff. .
      Quanto al secondo quesito, il secondo comma dell'art. 115 l. fall. dispone che "Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione…". Come vede la norma usa una espressione generica per definire il termine ultimo per la sostituzione del cessionario "prima della ripartizione", che è meno tecnica di quella utilizzata nell'ult. comma dell'art. 101, che consente l'insinuane super tardiva "fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare", che è comunemente interpretata come il momento in cui viene dichiarato esecutivo il riparto finale. La stessa interpretazione crediamo possa valere anche nella dizione dell'art. 115, co. 2, in quanto con la dichiarazione di esecutività l'attività formativa del riparto termina, dovendo il curatore procedere poi solo a dare esecuzione a quanto previsto nel riparto dichiarato esecutivo. Interpretazione che trova un avallo nel dato che l'art. 115 prevede che la cessione deve essere tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione, e il curatore deve poi procedere ad una modifica seppur formale dello stato passivo.
      Ciò detto, potrebbe essere opportuno chiedere al dipendente ammesso conferma dell'avvenuto pagamento, onde evitare successive controversie in quanto il dipendnete che percepisce una seconda volta la somma già ricevuta dall'Inps dovrebbe poi restituirla all'ente.
      Zucchetti Sg srl