Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Pagamento al legale del fallimento (antistatario) da parte del soccombente

  • Michela Rocchi

    PERUGIA
    30/05/2014 17:31

    Pagamento al legale del fallimento (antistatario) da parte del soccombente

    Nella controversia fra una società e l'Inps, il legale della società si era dichiarato antistatario. Nelle more del giudizio di appello, interviene il fallimento della società e la curatela riassume il giudizio con lo stesso legale, alle stesse condizioni.
    L'Inps perde la causa e paga direttamente al legale della società (ora, del fallimento) le spese poste a suo carico.
    E' corretta la richiesta inviata dal Curatore al legale di restituzione delle spese legali ricevute?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      30/05/2014 20:50

      RE: Pagamento al legale del fallimento (antistatario) da parte del soccombente

      Presumibilmente nella sentenza emessa, l'Inps soccombente è stato condannato al rimborso delle spese verso la controparte, che è il fallimento, il fallimento, con distrazione in favore del legale degli onorari non riscossi e delle spese che ha dichiarato di avere anticipate, come dispone l'art. 93 c.p.c.. In mancanza di un provvedimento del genere è pensabile, infatti, che l'Inps non avrebbe pagato direttamente le spese al legale del fallimento, a meno che questi non abbia chiesto il pagamento non quale antistatario ma in nome e per conto del proprio cliente.
      In quest'ultimo caso l'avvocato deve ovviamente restituire quanto ricevuto in quanto non ne ha titolo e trattenersi le somme è reato; nel caso più ovvio che, invece, abbia chiesto il pagamento quale antistatario in forza della sentenza, riteniamo che egualmente sia tenuto a restituire la somma ricevuta in quanto il pagamento diretto altera la par condicio tra i creditori. Il legale, infatti, quando ha chiesto la distrazione delle spese in suo favore, ha soltanto sollecitato l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a chiedere e ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali, ma questo, così come il provvedimento di accoglimento di detta istanza, non muta la causa del credito, che rimane un credito per spese processuali rapportabile alla parte e non al difensore.
      Zucchetti SG Srl
      • Michela Rocchi

        PERUGIA
        03/06/2014 18:20

        RE: RE: Pagamento al legale del fallimento (antistatario) da parte del soccombente

        In effetti, questo è il principio giuridico corretto.
        L'unico dubbio che rimane risiede nel fatto che, al momento della riassunzione, il Curatore ha sottoscritto una procura speciale in calce ad un atto in cui il difensore confermava espressamente la sua qualifica di antistatario (assunta prima del fallimento, al momento del deposito del ricorso in appello).
        Mi chiedo, quindi, se tale sottoscrizione possa in qualche modo vincolare il Curatore.
        Grazie per l'attenzione.
        Avv. Michela Rocchi
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          04/06/2014 20:03

          RE: RE: RE: Pagamento al legale del fallimento (antistatario) da parte del soccombente

          Difficile dare una risposta ad un caso così particolare. Noi pensiamo che tale sottoscrizione non alteri i termini della risposta precedente in quanto il curatore non poteva riconoscere una alterazione della par condicio; pertanto, restando sul piano giuridico, riteniamo che egualmente possa essere chiesta al proprio legale la restituzione di quanto incassato dall'Inps..
          Ciò detto, però, bisogna valutare in concreto la opportunità e convenienza di promuovere una azione del genere; invero, ritualmente l'Inps avrebbe dovuto pagare le spese di causa alla procedura e il legale di questa avrebbe dovuto chiedere il rimborso delle spese e dell'onorario, ma questo credito che collocazione avrebbe avuto? Dalle notizie date è probabile che il credito del professionista, almeno per il giudizio di appello, avrebbe avuto natura prededucibile, per cui avrebbe comunque dovuto girare quanto ricevuto dall'Inps all'avvocato, o almeno parte di questa somma, e la restante parte sarebbe stata soddisfatta in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.. Lo stesso accadrebbe ora a seguito della restituzione da parte dell'avvocato di quanto ricevuto dall'Inps, per cui è da valutare in concreto se vale la pena di iniziare una controversia che nella sostanza non arricchirebbe il patrimonio del fallimento né sarebbe utile ai creditori.
          Stiamo pensando anche alla possibilità di agire nel confronti dell'Inps, ma ci cembra difficile un esito positivo e, in ogni caso, l'Inps chiamerebbe in causa l'avvocato, e così via.
          Zucchetti Sg Srl
      • Andrea Di Cesare

        Milano
        27/07/2018 12:36

        RE: RE: Pagamento al legale del fallimento (antistatario) da parte del soccombente

        Buongiorno
        ho un caso simile:
        a) la causa avviata ante fallimento dalla società poi fallita si è chiusa, post fallimento, con condanna al pagamento, a favore della procedura fallimentare, del risarcimento e delle spese di lite (quantificate in sentenza);
        b) la curatela non ha avuto bisogno di nominare alcun legale in quanto la causa era andata a sentenza nel periodo immediatamente precedente la dichiarazione di fallimento;
        c) l'avvocato nominato dalla società, ante fallimento, si è insinuato al passivo in un momento particolare, ossia quando non erano ancora scaduti i termini per l'impugnazione della sentenza;
        d) l'avvocato (non incaricato dalla curatela) è stato ammesso al passivo in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.; si è ritenuto di non ammettere la prededuzione richiesta anche perché, pur essendo la sentenza favorevole per il fallimento, non era in quel momento determinabile l'utilità per la massa non essendo scaduti i termini per l'impugnazione;
        e) ora i termini per l'impugnazione sono scaduti e la controparte ha corrisposto, a favore del fallimento, l'intero importo liquidato in sentenza sia a titolo di risarcimento del danno sia a titolo di refusione delle spese di lite.
        Nel caso di riparto l'avvocato non sarebbe soddisfatto per insufficienza di attivo, essendoci privilegi antecedenti molto significativi.
        Ci si domanda se il fallimento debba liquidare, a favore dell'Avvocato incaricato dalla società poi fallita, le spese di lite, incamerate dal fallimento per effetto della sentenza definitiva, prima e al di fuori del riparto, sterilizzando tali somme dall'attivo fallimentare (prevedendo poi una rinuncia alle somme ammesse al passivo); o se sia corretto procedere con il riparto e, in questo caso, non corrispondere alcunché al legale.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          30/07/2018 15:43

          RE: RE: RE: Pagamento al legale del fallimento (antistatario) da parte del soccombente


          Va premesso che il suo caso non è affatto assimilabile a quelli esaminati nei precedenti interventi nei quali l'avvocato del fallimento era antistatario, ossia la condanna al pagamento delle spese era stata fatta direttamente a favore del legale della curatela che aveva dichiarato di aver anticipato le spese e non percepito gli onorari. Nel suo caso, invece, non vi è stata una distrazione delle spese a favore del legale 8che infatti si è insinuato al fallimento), per cui la questione va risolta alla luce della insinuazione effettuata e della statuizione della sentenza favorevole.
          Sotto il primo profilo, l'avvocato è stato ammesso al passivo con il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c. presumibilmente per il corrispettivo dell'intera prestazione, sia quella svolta ante fallimento che dopo; giusta o sbagliata che sia questa decisione, sta di fatto che l'avvocato creditore non ha proposto opposizione per cui quella decisione rimane ferma e l'avvocato va trattato nel fallimento come un qualsiasi altro creditore privilegiato della stessa categoria.
          La sentenza, se abbiamo ben capito, dovrebbe essere in favore del sogetto fallito non essendosi mai costituita la curatela in giudizio per ragioni di tempo, tuttavia giustamente la controparte ha pagato sia il risarcimento che le spese cui è stata condannata al fallimento in quanto non discendendo il pagamento da rapporti strettamente personali, essi entrano a far parte dell'attivo fallimentare. Potrebbe tale introito essere considerato quale entità sopravvenuta per cui, a norma del secondo comma dell'art. 42 l.f., potrebbe essere acquisita dedotte le passività incontrate per l'acquisto, tra cui le spese del legale, ma non è necessario affrontare questo tema perché, come detto l'avvocato è stato ammesso al passivo col suo privilegio.
          Stando così le cose, le somme da lei riscosse vanno a formare l'attivo (presumiamo) mobiliare con il quale vanno soddisfatti i creditori secondo l'ordine dei privilegi, per cui il legale in questione potrà essere pagato, in tutto o in parte, solo se dopo aver pagato le spese e le altre prededuzioni, nonché i privilegiati di grado anteriore a quelli di cui al n. 2 dell'art. 2751bis, rimane un residuo attivo.
          Zucchetti Sg srl
    • Luigi Mazzone

      Benevento
      20/07/2018 13:40

      RE: Pagamento al legale del fallimento (antistatario) da parte del soccombente

      Buonasera
      ho un caso analogo in cui per una causa chiusa con sentenza emessa ante fallimento (2013) il legale della poi fallita società (2014)si era dichiarato antistatario per le spese legali liquidate in sentenza....... oggi (2018) l'Ente soccombente vuole pagare il legale antistatario chiedendo emissione della fattura nei confronti della società .....In qualità di curatore come mi devo comportare??
      considerato anche quanto sancito dalla Cassazione con sentenza 1526/2016 che sostanzialmente sembra attribuire al legale antistatatario la titolarità del rapporto con la soccombente, è corretto che l'antistatario emetta fattura nei confronti del fallimento ed incassi direttamente quanto liquidato in sentenza emettendo fattura al fallimento????
      in tal caso la procedura dovrà versare l'iva all'antistatario??
      grazie

      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        26/07/2018 13:01

        RE: RE: Pagamento al legale del fallimento (antistatario) da parte del soccombente

        Per le considerazioni esposte nel precedente intervento del 30/5/2014 il legale è certamente legittimato a riscuotere le spese di cui la sentenza ha disposto la distrazione a suo favore ma, sempre per le considerazioni citate, è tenuto a trasferirne l'importo alla Curatela, non potendo violare la par condicio creditorum.

        Poichè la prestazione originaria è stata effettuata a favore della società ora fallita, ancorchè il pagamento sia effettuato dal terzo soccombente, alla società fallita dovrà essere intestata la fattura.

        Ciò premesso, riteniamo che l'obbligo di trasferimento dell'importo riscosso non possa che comprendere anche la ritenuta, in caso contrario il legale si troverebbe a usufruire in dichiarazione di un importo che, per quanto detto qui sopra, non è titolato a trattenere.

        Il quadro della situazione, visto dalla prospettiva del legale, è quindi sconfortante:
        - emette fattura per l'importo che gli spetta, più CAP e IVA
        - riscuote tale importo al netto della ritenuta d'acconto
        - deve girare tale importo, unitamente alla ritenuta che non ha riscosso, alla procedura
        - sostanzialmente anticipa alla procedura l'importo della ritenuta, che recupererà dopo mesi in dichiarazione
        - deve comunque versare il CAP alla sua Cassa di previdenza
        - deve comunque versare l'IVA
        - deve attendere, se mai vi sarà, il riparto a suo favore per recuperare CAP e IVA che ha già versato.

        Si potrebbe ipotizzare che egli sia tenuto a versare alla procedura l'importo della ritenuta d'acconto solo dopo che l'avrà esposta in dichiarazione e quindi recuperata, ma la sostanza delle movimentaziomni finanziarie non cambia di molto.


        Tutto ciò cambierebbe se si sposasse letteralmente ciò che, richiamando le precedenti sentenze 10827/2007 e 8215/2013, ha affermato la sentenza Cass. 1526/2016, ovvero che con la distrazione delle spese si instaura un rapporto diretto fra legale e soccombente; ciò perchè, in tal caso, la procedura rimarrebbe estranea a tale rapporto.

        Ma personalmente non ci sentiamo di dare per pacifico e valido anche nella fattispecie di cui ci stiamo occupando tale principio, principalmente per due motivi:
        - perché la fattispecie oggetto di tali pronunce è diversa da quella qui in esame, trattandosi in esse sempre di riforma in appello della sentenza di primo grado che aveva disposto la distrazione e in tale situazione può apparire ragionevole che chi ha riscosso direttamente da un soggetto, in caso di riforma della decisione debba restituire a quello quanto ricevuto
        - perché tali sentenze paiono occuparsi del solo aspetto finanziario, della movimentazione di danaro, trascurando la sostanza sottostante, da cui derivano fra l'altro gli aspetti fiscali; è assolutamente pacifico infatti che la prestazione sia stata effettuata a favore della parte vittoriosa in causa, e che il legale debba a tale parte intestare la propria fattura: dire che, a seguito della condanna e della distrazione, la parte che ha ricevuto la prestazione e a cui dopo la sentenza tale prestazione viene fatturata sia estranea al rapporto, ci convince veramente poco.