Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

insinuazione al passivo del professionista che difende la società fallita in un giudizio in corso

  • Elena Pompeo

    Salerno
    09/09/2020 16:53

    insinuazione al passivo del professionista che difende la società fallita in un giudizio in corso

    Salve. Un legale si è insinuato al passivo per richiedere il credito professionale di un giudizio ancora pendente incardinato dalla società e dal socio in bonis e poi falliti. Oltre la fase di studio e introduttiva del giudizio ha calcolato anche la fase della mediazione ordinata dal GI durante il contenzioso. Questa fase va riconosciuta?
    Il legale ha difeso la società fallita, il socio fallito in proprio ed un terzo garante e chiede l'aumento del 60% per il numero di parti. Va riconosciuto l'aumento per le 3 parti o solo per due?
    Da ultimo chiede anche l'aumento del 20% per la complessità del giudizio. Va riconosciuto?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      10/09/2020 12:40

      RE: insinuazione al passivo del professionista che difende la società fallita in un giudizio in corso


      In primo luogo va detto che per costante giurisprudenza il diritto al compenso del legale sorge solo al completamento dell'incarico e non, quindi, quando è, come nel caso, ancora pendente il giudizio (Cass. 07/12/2017, n.29471; Cass. 30/06/2015, n. 13401; Cass. 22/04/1964, n. 965; Cass., 11/05/2012, n. 7281).
      "Tale esclusione – spiega la Corte- trova conforto nella disposizione dettata dall'art. 2957 c.c., comma 2, che, nel disciplinare la prescrizione presuntiva delle competenze spettanti agli avvocati ed ai patrocinatori legali, ancora la decorrenza del relativa termine alla decisione della lite o ad altri eventi idonei a determinare l'estinzione del mandato, ed in mancanza al compimento dell'ultima prestazione, in tal modo lasciando chiaramente intendere che il diritto sorge soltanto a seguito della cessazione del rapporto di prestazione d'opera professionale o comunque dell'esaurimento dell'affare per il quale è stato conferito l'incarico. E' solo in tale momento, d'altronde, che, palesandosi l'impegno profuso dal professionista e gli effetti concreti della sua attività, diviene possibile valutare appieno il pregio dell'opera da lui prestata ed i risultati ed i vantaggi, anche non economici, dalla stessa procurati al cliente, il cui apprezzamento è espressamente indicato dal D.M. 20 luglio 2012, n. 140, art. 3, comma 1, e art. 4, comma 3, tra gli elementi da tenere in conto ai fini della liquidazione dei compensi dovuti sia per l'attività stragiudiziale che per quella giudiziale".
      Comunque, a futura memoria, per quanto riguarda la determinazione del compenso, va primariamente appurato se è stato pattuito il compenso, come ormai da anni di regola avviene perché, in caso positivo è quanto convenuto che è dovuto. In mancanza di pattuizione scritta si applicano i parametri stabiliti nel d.m. vigente al momento della liquidazione, ossia attualmente il dm 10.3.2014 n. 55, come aggiornato dal dm 8.3.2018 n. 37. Dalla tariffa per la fase giudiziale va escluso il compenso pe rla mediazione, nel senso che , ovviamente, il legale va pagato anche per le prestazioni rese in tale fase, ma esiste una tariffa per r determinare gli onorari basata sul valore della controversia con criteri di gran lunga inferiore rispetto alla normale parcella.
      Quanto alla pluralità di parti difese nelle fase giudiziale il vigente art. 4, comma 2, del decreto n. 55/2014, come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37, statuisce espressamente che "Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento (prima era il 20%), fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento (prima 5%) per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino ad un massimo di trenta". Pertanto il compenso è unico e va aumentato della percentuale indicata per ogni cliente oltre al primo, sicchè nel suo caso- che prevedeva tre parti- correttamente il compenso è stato aumentato del 60%, ossia del 30% per le due parti oltre la prima.
      Non ci risulta un incremento a causa della complessità del giudizio. Della complessità ne parla il comma quinto dell'art. 13 legge 31/12/2012, n. 247 per dire, però, che "Il professionista e' tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico".
      Ovviamente della complessità si può tenere conto al momento della pattuizione e nella scelta dei parametri tra minimo e massimo al momento della liquidazione
      Zucchetti SG srl