Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Opposizione stato passivo condanna alla spese del legale

  • Fabio Carnazza

    Siracusa
    30/04/2021 22:34

    Opposizione stato passivo condanna alla spese del legale

    Buonasera,
    sono curatore di un fallimento, un creditore ha impugnato lo stato passivo facendone opposizione.
    Il Tribunale, in riforma dello stato passivo impugnato ammette il creditore in parte e condanna la curatela del fallimento, alla refusione in favore del creditore delle spese di lite che liquida in euro 500. per le spese, per euro 1000 per compensi oltre 15% rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
    La mia domanda è L''importo della condanna alla spese e del compenso quando va inserito? Devo inserirlo quando rettifico lo Stato Passivo o devo aspettare l'insinuazione da parte del creditore per questo importo?
    Tale spese e compensi godono di qualche privilegio? Se si come viene calcolato.
    Grazie in anticipo per la vostra risposta.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      03/05/2021 17:39

      RE: Opposizione stato passivo condanna alla spese del legale

      L'intero credito per spese di causa ha natura prededucibile in quanto sorto in occasione del fallimento e in funzione dello stesso, ed è giustificato dalla soccombenza, parziale o totale, della curatela nella causa di opposizione allo stato passivo, che è stata in parte accolta.
      Ritualmente, a questo punto, al momento in cui procede alla rettifica dello stato passivo in conformità della decisione del tribunale, dovrebbe modificare solo il credito oggetto dell'impugnazione; a sua v9olta il creditore potrebbe chiedere il pagamento fuori riparto, a norma del terzo comma dell'art. 111bis l. fall., il pagamento delle spese di causa prededucibili e lei, stante la impossibilità di sollevare contestazioni in quanto il credito è portato da una sentenza definitiva, dovrebbe provvedere al pagamento, previa autorizzazione del giudice delegato o del comitato dei creditori 8sempre che l'attivo sia sufficiente alla soddisfazione dei creditori prededucibili, come precisano il terzo e il quarto comma dell'art. 111bis).
      E' probabile che il creditore interessato non faccia questa distinzione tra credito per capitale e per spese, per cui, se non le arriva alcuna richiesta di pagamento entro un lasso di tempo ragionevole, potrebbe inserire il tutto allo stato passivo, collocando il credito per spese in prededuzione, e pagare al momento del riparto.
      Zucchetti Sg srl
      • Marta Mazzucchi

        GENOVA
        12/05/2021 09:56

        RE: RE: Opposizione stato passivo condanna alla spese del legale

        Buongiorno
        nel caso il credito opposto fosse per fornitura di merci e quindi ammesso al passivo al chirografo, le relative spese legali cui è condannata la curatela per la soccombenza nell'opposizione, sono di natura prededucibile chirografa (seguendo la natura del credito prinicipale) o privilegiata ex Art. 2751bis 2 (visto che trattasi di compensi da lavoro autonomo)?
        Grazie
        Marta Mazzucchi
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          12/05/2021 20:09

          RE: RE: RE: Opposizione stato passivo condanna alla spese del legale

          Il riconoscimento di un privilegio, sia in via diretta che all'interno della categoria delle prededuzioni, è sempre determinata dalla causa del credito in forza dell'art. 2745 c.c., e questo vale sia per i crediti per capitale che per gli accessori, a meno che la legge non disponga che l'accessorio abbia la stessa collocazione del principale (come è avvenuto ad esempio con la modifica dell'art. 2751 bis n. 2 c,c, per l'Iva e cassa previdenza del professionista). Orbene, le spese di causa sono autonome e, comunque, anche a volerle considerare accessorie al credito per capitale, non vi è alcuna norma che attribuisca alle stesse il medesimo privilegio. Tra le spese di causa, solo quelle per procedimenti esecutivi e cautelari sono assistite da privilegio (quello ex art. 2755 c.c. per le esecuzioni mobiliari e quello ex art. 2770 c.c per le esecuzioni immobiliari), nel mentre quelle per giudizi di cognizione- quale è il procedimento di opposizione allo stato passivo- non godono di alcun privilegio. Di conseguenza, nel suo caso, che il credito per capitale sia chirografario o privilegiato, le spese del giudizio di opposizione, sono in prededuzione perché sorte in occasione e in funzione del fallimento, ma nell'ambito di questa categoria vanno collocate al chirografo.
          Zucchetti SG srl