Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

credito pignorato

  • Chiara Barzelloni

    mondovì (CN)
    19/06/2020 10:31

    credito pignorato

    Buongiorno,
    espongo il caso.
    A è creditore di B che fallisce. A si insinua nel fallimento di B portando a sostegno del proprio credito l'assegnazione della somma ottenuta pignorando il terzo C che è in concordato preventivo.
    A viene ammesso nel fallimento di B in via chirografaria.
    C predispone un riparto parziale a favore dei propri creditori (tra cui quindi figura B e non A).
    C chi deve pagare?
    Ringrazio per l'attenzione
    Saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      19/06/2020 19:09

      RE: credito pignorato

      C deve pagare ad A, altrimenti il pagamento è inefficace.
      L'ordinanza di assegnazione del credito emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c. chiude il processo di esecuzione presso terzi, per cui quel procedimento chiuso non può essere sospeso ai sensi dell'art. 51 l. fall.; tuttavia, in tema di espropriazione forzata presso terzi, l'attuazione delle ordinanze di assegnazione del giudice dell'esecuzione si compie non al momento della loro emissione, bensì quando il terzo, debitore del debitore, effettua il pagamento nei confronti del creditore assegnatario.
      Questo principio pacifico è stato applicato dalla giurisprudenza in caso di fallimento del debitore e costantemente si è affermato che "Il fallimento del debitore, che abbia in precedenza subito un pignoramento presso terzi, con conseguente assegnazione in favore del creditore, comporta l'inefficacia, ex art. 44 l.fall, dell'eventuale pagamento che il terzo pignorato abbia eseguito in epoca posteriore al momento in cui il debitore principale sia stato dichiarato fallito, anche nel caso in cui l'assegnazione del credito in favore del creditore pignorante sia avvenuta anteriormente alla dichiarazione di fallimento, inefficacia conseguente al fatto che l'eventuale assegnazione, pur se anteriore al fallimento, non è idonea a far immediatamente estinguere il debito del debitore principale, poiché tale effetto è prodotto solo dal pagamento del terzo pignorato, che tuttavia è idoneo ad estinguere il debito del soggetto inadempiente solo se interviene prima del fallimento" (in termini, Cass. 10/08/2017, n.19947; conf. Cass. 22/01/2016, n. 1227; Cass. 13/08/2015, n.16838; Cass. 17/12/2015, n. 25421; ecc.).
      Zucchetti SG srl