Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

AMMISSIONE STATO PASSIVO CREDITORE CON PATTO RISERVATO DOMINIO

  • MARIA ROSA FRATINI

    CITTA' DI CASTELLO (PG)
    12/10/2021 20:21

    AMMISSIONE STATO PASSIVO CREDITORE CON PATTO RISERVATO DOMINIO

    Buona sera,
    il creditore mi chiede di essere ammesso allo Stato Passivo con privilegio in virtù di patto di riservato dominio liquidato dal Giudice dell'esecuzione nel Decreto Ingiuntivo.
    Nel contratto stipulato tra le parti (circa 4 anni prima della data di fallimento) per la costruzione di un prefabbricato costruito su terreno di proprietà della società di leasing (continuato dalla società conduttrice del contratto d'affitto d'azienda) è stata indicata quale clausola "Ai sensi dell'art. 1523 c.c. la vendita dei materiali, anche se infissi, è convenuta con il patto di riservato dominio. In deroga all'art. 934 c.c. la fornitura sarà intesa acquisita da parte del cliente solo all'integrale pagamento del prezzo".
    La scelta del privilegio, se spettante, può essere ricompresa nel privilegio G14.1 CREDITI CON COLLOCAZIONE AL GRADO 14 - crediti del venditore di macchine con riservato dominio e delle banche per l'anticipazione del prezzo, indicati nell'art. 2762 c.c. e legge n. 1329/65 (L. Sabatini)?
    Essendo lo stesso un privilegio SPECIALE su un bene costruito su terreno di proprietà della società di leasing (continuato dalla società conduttrice del contratto d'affitto d'azienda) e non terminato, posso degradare il privilegio a CHIROGRAFARIO?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      13/10/2021 18:56

      RE: AMMISSIONE STATO PASSIVO CREDITORE CON PATTO RISERVATO DOMINIO

      A nostro avviso esistono molti dubbi circa l'applicabilità del privilegio di cui all'art. 2762 c.c. (che è quello di cui alla voce della tabella Fallco da lei correttamente richiamato) perchè questa norma dispone che "Chi ha venduto macchine per un prezzo superiore a € 15,49 ha privilegio per il prezzo non pagato sulle macchine vendute e consegnate, anche se sono incorporate o congiunte all'immobile di proprietà del compratore o di un terzo" (comma 1) r che tale privilegio è subordinato alla trascrizione dei documenti, dai quali la vendita e il credito risultano, nel registro indicato dal secondo comma dell'art. 1524 c.c. (comma 2).
      Il privilegio in questione ha quindi ad oggetto la vendita di macchine, effettuate secondo la legge sabatini, tanto che è prevista la trascrizione dell'atto di vendita; nel caso in esame, se abbiamo ben capito, la vendita con riservato dominio ha avito ad oggetto materiali pe rla costruzione di un prefabbricato e non ci è stata alcuna trascrizione.
      La vendita con riservato dominio, come si desume dall'art. 1643 c.c. e dall'art. 2054 c.c., direttamente collegati al art. 1523 c.c., può essere utilizzata per qualsiasi tipologia di vendita dei quali è possibile trasferire la proprietà, per cui è adoperabile anche per cose generiche, eccezion fatta per beni consumabili o destinati a trasformazione (tessuti, legnami) o incorporazione in altri beni, come ad esempio i materiali in questione, ma il privilegio di cui all'art. 2762 c.c. (che come tutte le norme sui privilegi ha carattere eccezionale in quanto altera la par condicio) assiste solo le vendite riservate che hanno ad oggetto macchinari industriali.
      Il credito in questione pertanto non gode del privilegio richiesto.
      Zucchetti Sg srl