Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

DOMANDA DI AMMISSIONE DEL LOCATORE

  • Carla Saccardi

    LUCCA
    20/12/2019 16:47

    DOMANDA DI AMMISSIONE DEL LOCATORE

    LA SOCIETA' FALLITA HA SUBITO UN INCENDIO CHE HA DISTRUTTO COMPLETAMENTE LA MERCE ALL'INTERNO DELL'IMMOBILE IN CUI LA STESSA ERA STOCCATA. IL LOCATORE CI PRESENTA LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO IN CUI CI RICHIEDE IN PRIVILEGIO IL CREDITO RELATIVO ALLA LOCAZIONE DELL'IMMOBILE, L'INDENNITA' DI OCCUPAZIONE FABBRICATO FINO ALL'EFFETTIVO SGOMBRO DALL'IMMOBILE DEI RIFIUTI, DEI DANNI PROVOCATI ALL'IMMOBILE ED ALTRI DANNI ALLO STESSO.
    IL FALLIMENTO HA RICHIESTO UN RISARCIMENTO DANNI ALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA CHE, ATTUALMENTE, E' OGGETTO DI ATP.
    COME SI DEVE PROCEDERE CON L'AMMISSIONE?
    GRAZIE
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/01/2020 17:30

      RE: DOMANDA DI AMMISSIONE DEL LOCATORE

      Le voci di crediti enunciate rientrano tutte nella previsione dell'art. 2764 c.c., salvo a valutare la ricorrenza dei limiti temporali previsti da tale norma. il privilegio previsto dall'art. 2764 c.c. è di natura speciale ed ha ad oggetto i beni mobili che si trovano nell'immobile locato, ormai tutti distrutti dall'incendio. la mancanza dei beni e l'impossibilità di riacquisirli comporterebbe l'ammissione del credito in chirografo, tuttavia, nel caso esiteva una assicurazione per il rischio incendio e il privilegio si trasferisce sulla indennità che eventualmente sarà pagata dalla compagnia assicuratrice. Questo- sia ben chiaro- non significa che l'eventuale indennità risarcitoria che perverrà al fallimento sia a disposizione del locatore, ma semplicemente che tale indennità ha funzione sostitutiva dei beni, per cui il locatore, come in mancanza dell'incendio, avrebbe potuto essere pagato se al momento del riparto che coinvolgeva il creditori privilegiati di sedicesimo grado residuava una liquidità derivata dalla vendita dei beni che si trovavano all'interno dell'immobile, allo stesso modo l'indennità contribuirà pro quota al pagamento delle prededuzioni e dei privilegiati generali anteriori al sedicesimo grado e, se rimane qualcosa della stessa sarà attribuita al locatore quando si arriverà al pagamento di tale grado.
      nel frattempo quindi il creditore in questione può essere ammesso al passivo con il privilegio speciale di sedicesimo grado sull'indennità assicurativa se e quando sarà pagata.
      Zucchetti SG srl