Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA E RECUPERO CREDITO

  • Germano Sciarrotta

    corigliano-rossano (CS)
    13/04/2017 00:37

    SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA E RECUPERO CREDITO

    Opposizione a D.I. interrotto per intervenuto fallimento dell'opposta, riassunto dall'opponente nei confronti della Curatela (opposta). La curatela si costituisce e soccombe (il D.I. viene revocato). L'avvocato della parte vittoriosa (opponente) invia fattura pro forma al curatore con iban e sottinteso invito al pagamento.
    Il legale della parte vittoriosa dovrebbe in effetti fare istanza di ammissione al passivo e sottostare alla par condicio creditorum. Sbaglio?

    Il credito del legale verrà ammesso al chirografo perchè non è attività professionale svolta verso il fallito?

    L'iva sulla fattura dell'avvocato in questo caso deve essere ammessa al passivo fallimentare? O potendo la parte vittoriosa dedurre l'iva questa la deve pagare il cliente all'avvocato come normalmente succede in seguito a soccombenza e liquidazione spese in sentenza?

    In effetti in quanto non c'è distrazione in sentenza, è la parte vittoriosa che dovrebbe fare istanza di ammissione al passivo chiedendo le spese legali liquidate in sentenza? Presumo.

    Nel caso in cui il fallimento, avesse già recuperato quando era in bonis, l'importo del D.I. in virtù di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e adesso dovesse restituire le somme, anche in questo caso la parte vittoriosa deve insinuarsi al passivo per recuperare quanto corrisposto e sottostare alla par condico creditorum?

    Grazie
    Germano Sciarrotta
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      14/04/2017 20:53

      RE: SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA E RECUPERO CREDITO

      A nostro avviso il credito del legale non può essere riconosciuto a meno che nella sentenza di accoglimento dell'opposizione non vi sia stata distrazione delle spese in favore dell'avvocato 8che lei esclude). Al di fuori di questo caso- che legittima direttamente il legale a chiedere il rimborso delle spese del giudizio al soccombente- è la parte vittoriosa che può pretendere il pagamento delle spese liquidate in sentenza, anche prima eventualmente di aver pagato il proprio legale, il quale dovrà emettere la fattura al suo mandante e non alla controparte. E' sufficiente, quindi, che lei contesti al legale il suo diritto e questi, se vorrà insistere nella pretesa dovrà presentare formale domanda, anche se vanta la prededucibilità, per il disposto di cui all'art. 111bis l.f..
      E' probabile che il legale si renda conto di aver fatto un errore e si muova la parte opponente vincente. Questa potrà pretendere il rimborso delle spese di causa, ove queste siano state poste a carico dell'opposta fallita, e potrà richiedere la restituzione delle somme eventualmente versate a seguito di escussione in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. E' necessario, comunque, verificare se il recupero in forza del decreto ingiuntivo è antecedente alla dichiarazione di fallimento,, nel qual caso, l'altra parte dovrà insinuare il credito come concorsuale, o se il pagamento è stato effettuato in pendenza di fallimento; in questo caso, infatti, il terzo comma dell'art. 113 dispone che le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato non devono essere distribuite ai creditori, ma devono essere trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato, il che induce a ritenere che sia stata creata un obbligo di restituzione al di fuori del riparto, come una prededuzione. Prededuzione che compete alle spese di causa, trovando queste fonte nella sentenza emessa nei confronti della curatela.
      Zucchetti Sg srl
      • Germano Sciarrotta

        corigliano-rossano (CS)
        20/11/2018 22:50

        RE: RE: SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA E RECUPERO CREDITO

        Si è verificato quanto prospettato nel quesito principale. L'opponente ha versato le somme per il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo alla società oggi fallita ma antecedentemente alla dichiarazione di fallimento. Pertanto avrebbe dovuto insinuarsi nello stato passivo per il recupero delle somme, cosa che non ha mai fatto pur essendo stata depositata la sentenza che revocava il decreto ingiuntivo nel gennaio 2017. Pertanto andando incontro anche ad un'eventuale esclusione dell'eventuale domanda per ultratardività imputabile al creditore essendo lo stato passivo reso esecutivo nell'ottobre 2016.
        Ora la curatela fallimentare ha vinto una causa per un titolo diverso verso lo stesso Ente (rigetto dell'opposizione a precetto da parte dell'Ente pubblico).
        L'Ente chiede di poter decurtare dalla somma dovuta alla curatela per il secondo titolo la somma vantata ma mai insinuata nel fallimento per il primo decreto ingiuntivo revocato. E' possibile? E se l'Ente si fosse insinuato tempestivamente nel fallimento per il recupero della somma versata per il primo decreto ingiuntivo poi revocato sarebbe possibile una compensazione fra i due titoli?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          21/11/2018 18:58

          RE: RE: RE: SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA E RECUPERO CREDITO

          No, non è possibile perché il credito dell'Ente per la restituzione di quanto pagato alla società fallita anteriormente alla dichiarazione di fallimento ha natura concorsuale in quanto nei confronti del fallito, tant'è che, come lei giustamente dice, l'ente avrebbe dovuto insinuarsi al passivo per pretenderne la restituzione. Il debito dello stesso Ente per spese della causa vinta dal fallimento è verso quest'ultimo e non verso il fallito, per cui manca la reciprocità richiesta per effettuare la compensazione.
          Zucchetti SG SRL
    • Enrico Rocco

      SALERNO
      22/02/2021 16:24

      RE: SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA E RECUPERO CREDITO - urgente

      Caso di condanna delle spese legali in capo al fallimento per effetto di un'azione revocatoria intrapresa dalla curatela fallimentare condannata al pagamento delle spese.... il legale della società convenuta produceva istanza di ammissione delle spese legali come da sentenza non impugnata con richiesta in prededuzione? Va ammessa in prededuzione seppur trattasi di spese che non rientrano nello specifico interesse della massa dei creditori?
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        22/02/2021 19:01

        RE: RE: SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA E RECUPERO CREDITO - urgente

        La prededuzione compete, ai sensi del secondo comma dell'art. 111, ai crediti sorti "in occasione o in funzione" della procedura concorsuale, e sicuramente le spese legali riguardanti una revocatoria, promossa dal curatore e svoltasi nel corso del fallimento, con la finalità di ricostruire il patrimonio fallimentare (anche se poi l'esito è stato negativo) sicuramente devono considerare sorte non solo in occasione del fallimento, ma anche in funzione dello stesso.
        Zucchetti Sg srl