Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Nuova domanda di ammissione dopo esclusione

  • Alessandro Pignatti

    Modena
    26/01/2021 17:29

    Nuova domanda di ammissione dopo esclusione

    Buonasera, un creditore ha inviato pec alla procedura chiedendo l'ammissione nel passivo ma allegando solo fatture e ddt, senza la domanda di insinuazione vera e propria. Il credito è stato escluso dal passivo in quanto la domanda di ammissione era priva della succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda, come esplicitamente richiesto dall'art. 93 l.f.; il sottoscritto ha sollecitato il creditore a depositare un'adeguata integrazione ma nulla è pervenuto.
    Circa 2 settimane dopo l'udienza di verifica del passivo, lo stesso creditore ha inviato a mezzo pec nuova domanda di insinuazione nel passivo, questa volta completa.
    E' possibile ammettere il creditore nel passivo nonostante sia stato già precedentemente escluso?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      27/01/2021 11:19

      RE: Nuova domanda di ammissione dopo esclusione

      Se lo stato passivo non è stato ancora dichiarato esecutivo, la precedente decisione può essere rivista a seguito della formale presentazione della domanda di insinuazione. Se, invece lo stato passivo è stato dichiarato esecutivo, escluso che si tratti di errore materiale da correggere, non è possibile alcun ulteriore intervento senza passare attraverso una impugnazione dello stato passivo.
      Zucchetti SG srl
      • Amelia Fiore

        Salerno
        13/10/2021 12:59

        RE: RE: Nuova domanda di ammissione dopo esclusione

        Salve, ho una fattispecie che potrebbe ricordare il quesito precedente. Un'udienza di verifica è stata terminata, dichiarata l'esecutività dello stato passivo e subito dopo il creditore propone rinuncia all'istanza di ammissione per proporre successivamente una domanda tardiva per i medesimi crediti di cui si era richiesta l'ammissione nella insinuazione tempestiva. Mi potete indicare delle sentenze recenti che confermano che lo stato passivo dichiarato esecutivo è un giudicato avverso il quale non è proponibile alcun rimedio se non l'impugnazione dello stesso? Grazie mille. Avv. A. Fiore
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          13/10/2021 19:00

          RE: RE: RE: Nuova domanda di ammissione dopo esclusione

          Il carattere giurisdizionale e decisorio del provvedimento di esecutorietà dello stato passivo e dell'intero procedimento di verificazione del passivo con preclusione endofallimentare è pacifico ed è questo il senso del comma quinto dell'art. 96 l. fall per il quale "Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'art. 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso". Pertanto questo concetto non costituisce oggetto di specifica affermazione, dato che è appimto indiscusso, ma è utilizzato strumentalmente a vari scopi, tra cui, per restare nel recinto della questione posta, per esclydere la novità della domanda tardive.
          Ad esempio statuisce Cass. 20/02/2020, n. 4506: "Come affermato nella pronuncia 26377/2011 (e conforme la successiva 4282/2012) la giurisprudenza di questa Corte ritiene che la domanda di insinuazione tardiva sia ammissibile solo se diversa, per petitum e causa petendi, rispetto alla domanda di insinuazione ordinaria, essendo altrimenti preclusa dal giudicato interno formatosi sull'istanza tempestiva (Cass. 20/7/2016 n. 14936 e Cass. 28/6/2012 n. 10882); ciò in quanto il sistema della legge fallimentare - in ragione del principio generale che riconosce carattere giurisdizionale e decisorio al procedimento di verificazione del passivo - esclude la possibilità di proporre una nuova insinuazione per un credito o una parte di esso che siano già stati in precedenza esclusi dal novero del passivo".
          Tuttavia il problema nella specie non è tanto questo giacchè, a quanto è dato capire, il creditore dopo la rinuncia all'ammissione allo stato passivo ha ripresentato una eguale domanda, senza aggiungere alcun elemento di novità; quanto quello di capire gli effetti della rinuncia all'ammissione.
          A nostro avviso, la rinuncia del creditor già ammesso al passivo, comporta la rinuncia al diritto a concorrere, riconosciutogli dal giudice e, quindi, non l'estinzione del procedimento prima della pronuncia di merito, ma la rinuncia al provvedimento favorevole ottenuto, rimanendo così preclusa la riproposizione tardiva della domanda relativa allo stesso credito, quale effetto processuale della definitività dello stato passivo. Ma sappiamo bene che la Cassazione è di contrario avviso. Invero Cass. 19 Gennaio 2016, n. 814 ha affermato che "La rinuncia all'ammissione al passivo da parte del creditore ivi già ammesso non incide sul diritto di credito azionato, sicché non preclude la possibilità di far valere nuovamente, mediante riproposizione dell'istanza di insinuazione in via tardiva, il diritto sostanziale già dedotto". Data, infatti, la natura procedimentale della rinuncia all'insinuazione al passivo- spiega la Corte- essa è inidonea ad incidere sul diritto di credito; "non si tratta infatti di rinuncia sostanziale al credito, da cui l'applicazione del principio generale della riproponibilità della domanda rinunciata, anche da parte del cessionario, principio enucleabile alla stregua dell'art. 310 c.p.c.".
          Seguendo questo orientamento la domanda tardiva è ammissibile, sempre che sia la riproposizione della stessa domanda rinunciata, altrimenti, proprio partendo dalla tesi della Corte della natura solo processuale della rinuncia all'ammissione (che evita la necessità di soddisfare il creditore ammesso, ma la decisione , quale fatto storico rimane) si dovrò valutarne l'ammissibilità, come s ela rinuncia non ci fosse stata; di modo che, ad esempio se il credito era stato ammesso in chirografo e con la domanda tardiva viene chiesto un privilegio potrà essere richiamata quella giurisprudenza per la quale l'ammissione di un credito collocato definitivamente al passivo in via chirografaria preclude la formulazione di una successiva domanda tardiva per il riconoscimento di un diritto di prelazione sul medesimo credito.
          Zucchetti SG srl